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Document 31997R1786

Regolamento (CE) n. 1786/97 del Consiglio del 15 settembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 821/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario, tra l'altro, dell'Ucraina

GU L 254 del 17.9.1997, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/04/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1786/oj

31997R1786

Regolamento (CE) n. 1786/97 del Consiglio del 15 settembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 821/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario, tra l'altro, dell'Ucraina

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 17/09/1997 pag. 0006 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 1786/97 DEL CONSIGLIO del 15 settembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 821/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario, tra l'altro, dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CE) n. 821/94 (2) il Consiglio ha istituito, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 23,3 % sulle importazioni di carburo di silicio, classificato al codice NC 2849 20 00, originario dell'Ucraina.

II. RIESAME

(2) La Commissione ha ricevuto successivamente dal produttore ucraino Zaprozhsky Abrazivny Combinat (in appresso denominato «ZAC»), in precedenza chiamato Concern Zaporozhabrasive, una domanda di riesame delle misure in vigore.

Nella domanda si sosteneva che il dumping è scomparso a causa della nuova situazione politica in Ucraina, che ha portato alla privatizzazione del richiedente, e del fatto che i suoi prezzi all'esportazione, ora determinati in modo autonomo, sono sostanzialmente superiori a quelli precedenti.

La prova del cambiamento di situazione contenuta nella domanda è stata considerata sufficiente per giustificare l'apertura di un riesame.

(3) Con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione, sentito il comitato consultivo e in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»), ha avviato un riesame delle misure antidumping in vigore e ha aperto un'inchiesta. Dato che non è stata presentata una richiesta per quanto riguarda il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa della mutata situazione, il riesame è stato limitato alla questione del dumping.

(4) La Commissione ha informato ufficialmente ZAC e i rappresentanti del paese esportatore. Essa ha offerto inoltre alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. I rappresentanti dell'industria comunitaria hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto e ZAC ha chiesto e ottenuto un'audizione.

(5) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto informazioni dettagliate da ZAC, da un importatore indipendente stabilito nella Comunità e da un importatore collegato della Comunità.

(6) La Commissione ha cercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione e ha svolto inchieste presso i locali del seguente produttore stabilito in Brasile che, come illustrato al punto (12), è il paese terzo ad economia di mercato selezionato nell'ambito del presente riesame per stabilire il valore normale per l'Ucraina:

- Casil SA - Carbureto de Silicio - São Paulo.

(7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo 1° aprile 1995 - 31 marzo 1996 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»).

III. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

i) Prodotto in esame

(8) Il prodotto in esame è identico a quello descritto nel regolamento oggetto di riesame.

Il prodotto è il carburo di silicio di cui ai codici NC 2849 20 00.

(9) Date le caratteristiche del processo di produzione del carburo di silicio, si ottengono automaticamente diverse qualità del prodotto, che possono essere divise in due tipi principali, cristallino e metallurgico. Il tipo cristallino, secondo la qualità, è utilizzato normalmente per la produzione di utensili abrasivi, mole, refrattari di alta qualità, prodotti ceramici e materie plastiche, mentre il tipo metallurgico è comunemente utilizzato in fonderia e negli altiforni come elemento portatore del silicio.

Dato che i due tipi principali derivano dallo stesso processo di produzione (uno non può essere ottenuto senza l'altro), che hanno le stesse caratteristiche fisiche principali e che il tipo metallurgico può tecnicamente essere sostituito da quello cristallino, si può ritenere che i due tipi di carburo di silicio e le loro diverse qualità costituiscano un unico prodotto al fine del presente procedimento. I diversi tipi di carburo di silicio non presentano differenze significative per quanto riguarda le principali caratteristiche fisiche, le applicazioni generali o l'impiego.

ii) Prodotto simile

(10) Dall'inchiesta è emerso che il carburo di silicio prodotto in Brasile e venduto sul mercato brasiliano è identico, sotto tutti gli aspetti, a quello esportato nella Comunità da ZAC e a quello prodotto dall'industria comunitaria. Esso dovrebbe pertanto essere considerato prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

IV. DUMPING

a) Valore normale

i) Paese analogo

(11) Dato che l'Ucraina non è considerata un paese ad economia di mercato, il valore normale è stato stabilito sulla base delle informazioni ottenute in un paese ad economia di mercato terzo (il cosiddetto paese analogo), conformemente all'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base. A tal fine, il richiedente ha proposto gli Stati Uniti d'America come paese analogo, come nell'inchiesta originale, e sono stati contattati i due produttori statunitensi che avevano cooperato a detta inchiesta. I due produttori interessati hanno tuttavia comunicato alla Commissione che non desideravano cooperare all'inchiesta.

La Commissione ha dovuto pertanto trovare in un altro paese analogo adeguato produttori disposti a cooperare.

(12) Dopo aver attentamente esaminato il mercato internazionale del carburo di silicio, la Commissione ha concluso che la scelta del Brasile quale paese analogo fosse adeguata per le ragioni seguenti:

- alla luce delle dimensioni del mercato interno, il Brasile può essere considerato un paese rappresentativo per determinare il valore normale in Ucraina; inoltre sono state riscontrate, in larga misura, analogie tra il processo di produzione e l'accesso alle materie prime in Brasile e in Ucraina;

- i prezzi interni in Brasile sono determinati da normali forze di mercato considerato il livello della domanda sul mercato e il numero di produttori in concorrenza tra loro;

- in termini di gamma di qualità del carburo di silicio e di caratteristiche fisiche principali, il prodotto fabbricato in Brasile può essere considerato identico a quello esportato dall'Ucraina.

Un produttore brasiliano del prodotto simile ha cooperato con i servizi della Commissione.

ii) Valore normale

(13) Come illustrato al punto (6), la Commissione ha richiesto a un produttore del paese analogo tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il valore normale e ha proceduto alla verifica di tali informazioni.

Ai fini della presente inchiesta, il prodotto è stato classificato in base al tipo: cristallino e metallurgico.

(14) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, l'inchiesta ha stabilito che le vendite effettuate complessivamente sul mercato interno dal produttore brasiliano che ha cooperato erano rappresentative delle vendite all'esportazione di ZAC in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Anche le vendite sul mercato interno per tipo erano rappresentative.

(15) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, la Commissione ha dovuto determinare se le vendite per tipo (cristallino e metallurgico) sul mercato interno fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. A tal fine, la Commissione ha tenuto conto della percentuale di vendite redditizie. Dall'inchiesta è emerso che oltre il 20 % delle vendite in termini di volume effettuato al di sotto del costo medio; esse sono state quindi scartate ai fini della determinazione del valore normale. Dato che le restanti operazioni redditizie rappresentavano una percentuale sufficiente del volume delle vendite sul mercato interno, il valore normale per ciascun tipo è stato determinato sulla base della media ponderata del prezzo delle vendite redditizie sul mercato interno.

b) Prezzo all'esportazione

(16) Le esportazioni del prodotto interessato effettuate da ZAC nella Comunità rappresentavano quasi il totale delle esportazioni ucraine nella Comunità.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, laddove il prodotto è stato esportato a importatori non collegati nella Comunità, i prezzi all'esportazione per l'esportatore ucraino sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili da importatori non collegati.

Il destinatario di quasi tutte le esportazioni è stato un importatore collegato della Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base del prezzo al quale il prodotto è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, previ adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, compresi i dazi doganali e un profitto del 5 % sul fatturato, considerato ragionevole nella fattispecie. A tale proposito, va sottolineato che tale margine di profitto è stato ottenuto dall'importatore prima di essere collegato all'esportatore in questione.

(17) Un'elevata percentuale delle vendite all'esportazione del produttore ucraino è stata fatturata a un commerciante non collegato fuori dalla Comunità, ma la destinazione finale sarebbe stata la Comunità. Tali vendite hanno dovuto essere escluse dall'inchiesta non potendo provare che si trattasse effettivamente di vendite all'esportazione nella Comunità; ciò è confermato dall'esame dei dati Eurostat.

c) Confronto

(18) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per tipo è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo. Per garantire la correttezza del confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, segnatamente costi di trasporto, imballaggio, sconti e condizioni di credito. Il confronto è stato effettuato a livello franco fabbrica.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d) del regolamento di base, ZAC ha sostenuto che al valore normale doveva essere applicato un adeguamento per tener conto di una differenza relativa allo stadio commerciale, dato che tutte le sue vendite all'esportazione erano destinate a distributori mentre le vendite brasiliane sul mercato interno erano essenzialmente destinate a utilizzatori finali. Da un'ulteriore verifica di tale affermazione è emerso che la comparabilità dei prezzi era stata effettivamente influenzata da differenze di prezzo consistenti e distinte per i vari stadi commerciali sul mercato interno brasiliano. La Commissione ha quindi considerato giustificata la richiesta e ha concesso un adeguato margine.

d) Margine di dumping

(19) Dal confronto è risultata l'esistenza di pratiche di dumping. Il margine di dumping, espresso come percentuale del valore totale cif alla frontiera comunitaria delle importazioni, è risultato pari al 24 %.

V. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DEL RIESAME IN CORSO

(20) Non è stata presentata una richiesta per quanto riguarda il riesame dei risultati del pregiudizio e non c'è ragione di ritenere che il livello del pregiudizio riscontrato nel corso dell'inchiesta originale sia diminuito. Poiché il margine di pregiudizio determinato durante l'inchiesta originale era superiore al margine di dumping della presente inchiesta, la modifica del dumping dovrebbe basarsi sul margine di dumping riscontrato. Il regolamento (CE) n. 821/94 andrebbe pertanto modificato di conseguenza.

(21) ZAC è stato informato dei fatti e delle considerazioni sulla cui base si intendeva proporre la modifica del regolamento (CE) n. 821/94 e ha avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni. La Commissione ha inoltre informato ufficialmente i denunzianti menzionati nell'inchiesta iniziale.

(22) In seguito a tale informazione, ZAC ha offerto un impegno quantitativo. L'impegno proposto consisteva tuttavia in un contingente esente da dazio stabilito a un livello equivalente a una quota di mercato significativamente superiore a quella detenuta dall'esportatore interessato negli anni precedenti all'inchiesta. Se tale impegno fosse stato accettato, il pregiudizio causato alla Comunità dalle esportazioni di ZAC non sarebbe scomparso. Vista la situazione, la Commissione ha ritenuto che l'impegno offerto da ZAC non fosse accettabile e ha debitamente informato l'esportatore.

(23) Alla luce di quanto precede, il Consiglio conclude che il regolamento (CE) n. 821/94 debba essere modificato per quanto riguarda l'Ucraina.

(24) Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 821/94, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 821/94 la cifra «23,3» nella colonna relativa all'aliquota del dazio dell'Ucraina è sostituita da «24».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996 pag. 1).

(2) GU L 94 del 13. 4. 1994, pag. 21.

(3) GU C 135 del 7. 5. 1996, pag. 4.

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