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Document 31997R1785

Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1785/97 del Consiglio dell'11 settembre 1997 che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o gennaio 1997 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

GU L 254 del 17.9.1997, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1785/oj

31997R1785

Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1785/97 del Consiglio dell'11 settembre 1997 che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o gennaio 1997 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 17/09/1997 pag. 0001 - 0005


REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 1785/97 DEL CONSIGLIO dell'11 settembre 1997 che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1997 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2485/96 (2), in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire di conseguenza, con efficacia dal 1° gennaio 1997, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi;

considerando che, in base all'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttori, e che esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttori per i prossimi semestri;

considerando che i coefficienti correttori riguardanti il periodo a decorrere dal 1° gennaio 1997, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni;

considerando che occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttori;

considerando che occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1997 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori con effetto al 1° gennaio 1997;

considerando tuttavia che, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre prevedere che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente alla decisione di fissazione, e che i suoi effetti potranno essere ripartiti solo sul periodo massimo di dodici mesi successivi a decorrere dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con efficacia dal 1° gennaio 1997, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese sede di servizio dei funzionari delle Comunità europee che prestano servizio in paesi terzi sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce, semestralmente, i coefficienti correttori. Esso stabilirà di conseguenza i nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 1997.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il recupero potrà essere ripartito solo sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data della suddetta decisione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS

(1) GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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