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Document 31997D0589

97/589/CE: Decisione della Commissione del 28 luglio 1997 recante modifica della decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di una decisione specifica (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 238 del 29.8.1997, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/1998; abrog. impl. da 398D0740

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/589/oj

31997D0589

97/589/CE: Decisione della Commissione del 28 luglio 1997 recante modifica della decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di una decisione specifica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 29/08/1997 pag. 0047 - 0047


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1997 recante modifica della decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di una decisione specifica (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/589/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 9, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

considerando che la decisione 97/20/CE della Commissione (2), modificata dalla decisione 97/565/CE (3) fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini; che nella parte II dell'allegato di detta decisione figurano i paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria sulla base della decisione 95/408/CE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla decisione 97/34/CE (5); che per tali paesi terzi è richiesta la certificazione sanitaria di cui alla decisione 96/333/CE della Commissione (6), la quale è applicabile fino al 30 giugno 1998;

considerando che la decisione 95/408/CE è applicabile fino al 31 dicembre 1998; che occorre pertanto modificare il termine d'applicabilità della decisione 96/333/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 96/333/CE i termini «per una durata di due anni» sono sostituiti dai termini «fino al 31 dicembre 1998».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 46.

(3) GU n. L 232 del 23. 8. 1997, pag. 15.

(4) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

(5) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

(6) GU n. L 127 del 25. 5. 1996, pag. 33.

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