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Document 31997D0364

    97/364/CE: Decisione della Commissione del 5 febbraio 1997 relativa al finanziamento della costruzione navale in Danimarca nel periodo 1987-1993 (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 154 del 12.6.1997, p. 35–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/364/oj

    31997D0364

    97/364/CE: Decisione della Commissione del 5 febbraio 1997 relativa al finanziamento della costruzione navale in Danimarca nel periodo 1987-1993 (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 154 del 12/06/1997 pag. 0035 - 0040


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1997 relativa al finanziamento della costruzione navale in Danimarca nel periodo 1987-1993 (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/364/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

    dopo aver invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni a norma dell'articolo 93, e tenuto conto di tali osservazioni,

    considerando quanto segue:

    I

    Nel maggio 1996 il ministero danese dell'Industria e del Commercio ha pubblicato una relazione che contiene un'indagine effettuata da Coopers & Lybrand, da cui risulta che il finanziamento della costruzione navale in Danimarca, nel periodo 1989-1993, è stato effettuato, in alcuni casi, sulla base di prezzi artificialmente gonfiati, con la conseguenza che il massimale comunitario vigente per gli aiuti in tale periodo potrebbe essere stato superato. L'obiettivo perseguito con l'avvio della procedura era quindi quello di accertare se il massimale stabilito dalla Commissione per tale periodo fosse stato rispettato o meno.

    Il rapporto Coopers & Lybrand illustra l'applicazione del cosiddetto modello società madre-società figlia, a cui facevano ricorso i cantieri navali danesi al momento della vendita di una nave. Nel rapporto si precisa che questa pratica consiste nella costituzione di un'affiliata da parte di un cantiere navale danese, affiliata che diventa così un armatore danese, che ha diritto a beneficiare di aiuti, conformemente alla normativa danese vigente in materia di crediti. L'affiliata vende poi la nave in contanti all'acquirente effettivo, che provvede in proprio al finanziamento della nave. La costituzione dell'affiliata permette quindi di ridurre il prezzo in misura corrispondente almeno all'importo dell'aiuto che è stato concesso all'affiliata per finanziare la nave.

    Il ricorso a questa pratica comporta che le condizioni di credito applicabili agli armatori in Danimarca e nel resto dell'Unione europea vengono trasformate in erogazioni di aiuti in contanti, disponibili anche per armatori di paesi terzi.

    Nei contratti in cui viene applicato il modello società madre-società figlia, sono quindi indicati due prezzi per la nave: un prezzo, pagato dall'affiliata alla società madre, cioè al cantiere navale, e un altro prezzo, pagato dall'armatore all'affiliata. Conformemente all'articolo 11 della direttiva 87/167/CEE del Consiglio (1) e all'articolo 12 della direttiva 90/684/CEE del Consiglio (2), gli Stati membri trasmettono alla Commissione «relazioni su ogni contratto di costruzione o trasformazione navale entro la fine del terzo mese successivo al mese della firma del contratto, con precisioni sul contributo finanziario accordato . . .». Queste relazioni devono contenere indicazioni sul prezzo contrattuale e sull'aiuto concesso. Sulla base di queste informazioni la Commissione elabora ogni anno una relazione globale, in cui indica, tra l'altro, il livello degli aiuti connessi al contratto e degli altri aiuti al funzionamento concessi nei singoli Stati membri.

    Il governo danese ha presentato alla Commissione una relazione per ogni contratto concluso, ma ha indicato soltanto il prezzo pagato dall'affiliata al cantiere navale e non il prezzo pagato dall'armatore effettivo: di conseguenza la Commissione non ha potuto accertare se il massimale sia stato rispettato. L'indicazione del livello degli aiuti di Stato danesi nelle relazioni globali annuali elaborate dalla Commissione nel periodo considerato, inoltre, è risultata incompleta e inesatta e quindi non comparabile con i dati relativi agli altri Stati membri.

    Il 17 luglio 1996 la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti degli aiuti concessi in Danimarca per i contratti per i quali era applicato il cosiddetto modello società madre-società figlia, cioè veniva costituita un'affiliata al momento della vendita della nave, nel periodo 1987-1993. La Commissione ha sottolineato la necessità di disporre di informazioni esaurienti su tutti i prezzi pagati per ogni singolo contratto e sui relativi aiuti, cioè il prezzo pagato dall'affiliata al cantiere e il prezzo pagato dall'armatore all'affiliata. La Commissione ha sottolineato, a questo proposito, il proprio intento di controllare ogni contratto per verificare se il cumulo dei diversi regimi d'aiuto applicabili nel suddetto periodo non avesse comportato, in qualche caso, il superamento del massimale. A tal fine la Commissione intendeva esaminare, in particolare:

    1) il valore di tutti i regimi d'aiuto allora in vigore in Danimarca;

    2) le disposizioni fiscali vigenti nel periodo considerato;

    3) gli anticipi.

    Con lettera in data 31 luglio 1996 la Commissione ha informato il governo danese di aver deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 (3). Gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati e invitati a presentare le loro osservazioni in merito, tramite pubblicazione della lettera nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (4).

    II

    Nel corso della procedura sono pervenute alla Commissione le osservazioni del governo danese e dell'Associazione dei cantieri navali danesi.

    Il 4 settembre 1996 il governo danese ha risposto alla decisione della Commissione di avviare la procedura. In base a questa risposta, la Commissione ha invitato il governo danese, con lettera in data 10 ottobre 1996, a fornirle ulteriori informazioni. Il governo danese ha risposto a tale invito con lettera dell'11 novembre 1996, inviando alla Commissione, per informazione, una lettera che Coopers & Lybrand aveva inviato al ministero dell'Industria e del Commercio l'8 novembre 1996. Il 14 novembre il governo danese ha inviato inoltre un rapporto elaborato da un gruppo di lavoro sulle questioni fiscali e finanziarie connesse con le navi costruite da B & W. Dopo una riunione con i servizi della Commissione, tenutasi il 4 dicembre 1996, in cui le autorità danesi hanno fornito alla Commissione una nota del 3 dicembre, ulteriori informazioni sono state trasmesse in data 19 dicembre 1996.

    Le osservazioni del governo danese che riguardano direttamente l'inchiesta contengono informazioni su tutti i prezzi relativi alla costruzione di ogni singola nave, cioè il prezzo pagato dall'affiliata al cantiere navale, il prezzo pagato dall'armatore all'affiliata e l'aiuto concesso per i singoli contratti. Le autorità danesi hanno inoltre informato la Commissione su tutti i regimi d'aiuto applicabili a specifici contratti, comprese le agevolazioni fiscali particolari riservate ai cantieri navali e le agevolazioni fiscali generali per l'industria nel suo complesso. Sono state inoltre fornite alla Commissione indicazioni sulle ripercussioni, previste ed effettive, degli aiuti per l'erario danese. Le autorità danesi hanno fornito alla Commissione informazioni anche su altri dieci casi per i quali erano stati concessi prestiti prima del 1987, casi che vengono trattati separatamente nell'analisi che segue.

    Il governo danese ha fornito inoltre informazioni di carattere più generale sulla gestione dei regimi d'aiuto in Danimarca.

    Le osservazioni dell'Associazione dei cantiere navali danesi, inviate alla Commissione il 10 settembre 1996, contengono un rapporto, elaborato da un gruppo di avvocati danesi, sull'amministrazione dei regimi d'aiuto nel settore dei cantieri navali nel periodo considerato. Le autorità danesi non hanno replicato a queste osservazioni.

    Dato che la procedura avviata dalla Commissione è volta ad accertare se la Danimarca ha rispettato il massimale, tutte le informazioni raccolte nel corso dell'indagine riguarderanno esclusivamente tale questioni. Di conseguenza, le osservazioni delle autorità danesi e dell'Associazione dei cantieri navali danesi sull'amministrazione dei regimi d'aiuto possono essere prese in considerazione dalla Commissione solo nella misura in cui sono ritenute direttamente connesse con l'obiettivo dell'indagine.

    Dalle informazioni fornite dalle autorità danesi emerge che il modello società madre-società figlia è stato applicato soltanto a 58 contratti su 65. Nei rimanenti sette casi si era pensato di ricorrere a tale pratica, ma poi non lo si è fatto. La presente analisi, quindi, riguarda soltanto i casi in cui è stato fatto ricorso al modello società madre-società figlia per la vendita di navi, cioè 58 casi e non i 65 casi iniziali.

    III

    Al momento dell'avvio della procedura, la Commissione aveva osservato che vi erano indizi secondo cui le navi per il cui acquisto era stato utilizzato il sistema dell'affiliata fossero state finanziate in base a prezzi gonfiati. Il prezzo comunicato alla Commissione era quello pagato dall'affiliata al cantiere navale, mentre il prezzo più importante da determinare, per accertare se l'importo globale dell'aiuto è conforme al massimale vigente, è il prezzo di vendita effettivo.

    A questo proposito la Commissione era d'accordo con le autorità danesi sul fatto che il prezzo pagato dall'affiliata al cantiere navale non potesse essere considerato il prezzo effettivo della nave in questione. Il prezzo non era determinato in funzione delle condizioni generali del mercato: si trattava di un prezzo stabilito dal cantiere navale stesso per trasformatore un regime di credito in un prezzo in contanti conglobante un aiuto, in modo che anche i clienti non comunitari ne potessero beneficiare. In un contratto di questo tipo, quindi, il prezzo indicato non può essere ritenuto il prezzo effettivo di vendita. La Commissione ha accettato invece che il prezzo pagato dall'armatore effettivo all'affiliata, stabilito nel contratto tra le due parti, possa essere considerato il valore contrattuale reale della nave. È questo l'importo che viene effettivamente pagato dall'armatore e che in quanto tale costituisce l'unica base valida per il calcolo dell'aiuto. Questo valore è considerato il prezzo stabilito nel contratto, ai sensi delle direttive 87/167/CEE e 90/684/CEE del Consiglio.

    Nella sua indagine, quindi, la Commissione ha analizzato ognuno dei 58 casi e l'aiuto complessivo concesso dalle autorità danesi per ogni singolo contratto sulla base del prezzo pagato dall'armatore effettivo all'affiliata. Va osservato che mentre l'obiettivo dell'affiliata era quello di costituire un armatore danese, che potesse vender la nave in contanti al vero cliente, in realtà l'affiliata non agiva come armatore se non per ottenere l'aiuto messo a disposizione degli armatori. Dall'analisi dei contratti tra il cantiere navale, l'affiliata e l'armatore emerge chiaramente che tutte le normali obbligazioni spettanti all'armatore sono state trasferite all'armatore effettivo.

    IV

    Il governo danese ha fornito informazioni su tutti i regimi d'aiuto vigenti nel periodo considerato. Esso ha fornito inoltre informazioni che hanno consentito alla Commissione di stabilire quali regimi sono stati applicati ad ogni singolo contratto e la percentuale di aiuto concesso.

    Nel periodo considerato erano in vigore due regimi generali di finanziamento (il «regime mercato interno» e il «regime di prestiti indicizzati») e tre regimi fiscali appositamente previsti per il settore dei cantieri navali.

    i) Regime di prestiti indicizzati

    Le autorità danesi hanno comunicato alla Commissione che, anche se gli armatori potevano scegliere tra due diversi regimi di finanziamento, soltanto uno dei due è stato utilizzato nei casi considerati nell'indagine e precisamente quello dei prestiti indicizzati, che è stato infatti applicato nei 58 contratti considerati. La Commissione aveva approvato tale regime con le lettere del 15 aprile 1987, del 19 gennaio 1988 e del 30 marzo 1989 (5), conformemente alla direttiva 87/157/CEE del Consiglio. Questi regimi sono stati inoltre approvati conformemente alla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, con lettera in data 5 agosto 1992 (6). Sulla base delle informazioni relative all'applicazione del regime di prestiti indicizzati ad ogni singolo contratto, la Commissione ha stabilito che l'aiuto concesso era conforme alle condizioni da essa previste per l'approvazione del regime stesso. Quest'ultimo è stato applicato fino al 1993; successivamente è stato trasformato dal governo danese in un regime di contributi in conto interessi, le cui condizioni - cioè la possibilità di concedere l'aiuto sotto forma di una sovvenzione in contanti - corrispondono a quelle dei regimi vigenti negli altri Stati membri.

    ii) Utilizzazione di fondi provenienti da conti di avviamento e di fondi di investimento (7)

    Questo regime fiscale, che è stato applicato fino alla fine del 1987, consentiva di utilizzare dei fondi provenienti da conti di avviamento e da fondi di investimento per acquistare partecipazioni in una nave. Affinché i fondi investiti nel 1985 potessero essere contemplati da questi regimi, il contratto d'acquisto della nave doveva essere concluso entro la fine del 1988 e la nave doveva essere consegnata entro la fine del 1990. I fondi investiti in questo modo potevano essere utilizzati sia da privati che da imprese, per acquisire partecipazioni in una nave, senza imposizione fiscale. La Commissione ha stabilito che l'elemento d'aiuto contenuto in tale regime doveva essere considerato pari al 9 %. Questo regime è stato applicato in 2 dei 58 contratti considerati.

    iii) Ammortamento accelerato degli anticipi (8)

    Questo regime fiscale si applicava ai contratti conclusi entro il 31 dicembre 1987 per le navi da consegnare entro la fine del 1990. L'acquirente poteva cominciare ad ammortizzare la nave dal momento della stipulazione del contratto, purché non avesse come attività principale la costruzione navale. La Commissione aveva approvato l'aiuto e aveva stabilito che doveva essere considerato pari al 2 %. L'ammortamento accelerato degli anticipi è stato in 2 dei 58 contratti considerati.

    iv) Regime di finanziamento per quote (9)

    Fino al 1993 vigeva una norma tributaria che consentiva di effettuare degli ammortamenti ai piccoli investitori privati che investivano nella costruzione navale acquistando quote di partecipazione. All'inizio si trattava di uno sgravio fiscale generalizzato, che non veniva considerato un aiuto. Dal 1989 questo regime è stato applicato soltanto al settore della costruzione navale. Approvando il regime, con lettera del 20 settembre 1990, la Commissione ha stabilito che l'elemento d'aiuto in esso contenuto doveva esser fissato al 5,4 %, soggetto al massimale. Con lettera del 20 giugno 1991, la Commissione ha modificato tale decisione, fissando l'elemento d'aiuto al 4,3 %, soggetto al massimale. Il regime è stato applicato a 11 dei 58 contratti.

    V

    Sulla base di quanto precede si può concludere che nel periodo considerato vigevano tre regimi fiscali, tutti e tre approvati dalla Commissione, e che l'elemento d'aiuto contenuto in tali regimi era inferiore al massimale stabilito.

    Nel corso della procedura le autorità danesi hanno comunicato alla Commissione che tutte le imprese danesi potevano usufruire dei vantaggi offerti dalle norme tributarie applicabili alle imprese. Questi vantaggi consistevano essenzialmente nella possibilità, per un'impresa costituiva un'affiliata, di detrarre le perdite dell'affiliata dal debito l'imposta della società madre. Anche se si trattava di un provvedimento generalizzato, che non doveva quindi essere considerato un aiuto di Stato, è interessante verificare nella fattispecie se questa norma tributaria generale potesse offrire vantaggi particolari ai cantieri navali che costituivano un'affiliata. In caso affermativo, potrebbe trattarsi di un aiuto di Stato indiretto, che può falsare la concorrenza.

    Anche se la possibilità di trarre vantaggio dalla disposizione relativa al trattamento delle perdite conformemente al regime fiscale applicabile alle imprese era aperta a tutte le imprese che ricorressero al modello società madre-società figlia, dalle informazioni fornite dalle autorità danesi emerge che nessuno dei cantieri navali oggetto dell'indagine se ne è avvalso.

    VI

    Nella risposta dell'11 settembre 1996 alla decisione di avvio della procedura, le autorità danesi hanno rilevato che in 27 dei 58 casi esaminati l'armatore effettivo ha versato anticipatamente una parte consistente del prezzo della nave. Nelle osservazioni complementari, inviate l'11 novembre 1996, le autorità danesi hanno precisato che per 57 dei 58 contratti è stato effettuato il versamento anticipato dell'importo totale o di gran parte dell'importo.

    Secondo le autorità danesi, il prezzo pattuito per il pagamento anticipato deve essere opportunamente corretto, in modo da tener conto del valore attuale del pagamento effettuato. Esse rilevano che l'armatore ha un incentivo a pagare in anticipo, se può ottenere un interesse più elevato grazie all'investimento dei fondi in obbligazioni a lungo termine. Il cantiere navale non può utilizzare i fondi per finanziare la costruzione della nave e quindi non trae alcun vantaggio dai fondi sotto questo aspetto. Il deposito obbligazionario costituisce per l'armatore la garanzia che il cantiere navale rispetterà i suoi obblighi per quanto riguarda la costruzione della nave. Il governo danese sostiene quindi che l'armatore paga alla data della conclusione del contratto il valore futuro del prezzo pattuito per il pagamento anticipato (il valore futuro del prezzo per pagamento anticipato equivale al prezzo che sarà pagato per la nave da un armatore che desideri pagare in contanti al momento della consegna, una volta costruita la nave). Quando l'armatore paga in anticipo, approfitta del vantaggio dell'interesse più elevato che si accumula tramite le obbligazioni, durante il periodo in cui viene costruita la nave.

    Le autorità danesi sottolineano che tale valore (vantaggio dell'interesse) deve essere aggiunto al prezzo pattuito per pagamento anticipato, quando si calcola l'aiuto che può essere concesso al contratto.

    La Commissione non può accettare le argomentazioni avanzate dalle autorità danesi relativamente ai pagamenti anticipati. Come già affermato, la Commissione ritiene che il prezzo reale della nave debba essere calcolato unicamente sulla base del prezzo stabilito nel contratto stipulato tra l'armatore effettivo e l'affiliata. È opportuno rammentare che il massimale, conformemente alle direttive 87/167/CEE e 90/684/CEE del Consiglio, è fissato sulla base del «valore contrattuale prima dell'aiuto», che è definito come «il prezzo previsto nel contratto, con l'aggiunta degli aiuti concessi direttamente al cantiere navale». Dato che si deve supporre che i contratti tra l'affiliata e l'armatore sono contratti liberamente conclusi tra parti indipendenti, il prezzo in essi fissato deve essere considerato come l'unica base da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto autorizzato.

    Va sottolineato inoltre che vi sono notevoli differenze tra i vari sistemi di finanziamento per la costruzione e l'acquisto di una nave e che non esiste una formula standard nell'industria. Il pacchetto di finanziamenti messo a disposizione per una determinata nave avrà un'incidenza sul prezzo di tale nave, come pure altri fattori, quali ad esempio la competitività del cantiere navale, il tasso d'interesse, il prezzo delle materie prime, il costo della manodopera, ecc.

    Dato che nei contratti tra un'affiliata e un armatore può essere indicato un solo prezzo, si deve partire dal principio che si tratta del «prezzo previsto nel contratto», di cui alle direttive 87/167/CEE e 90/684/CEE del Consiglio. Questo prezzo non può essere successivamente modificato, per tener conto di uno solo degli elementi che determinano il prezzo della nave.

    Le autorità danesi hanno richiamato l'attenzione sulle conseguenze finanziarie dei regimi d'aiuto vigenti nel periodo considerato (regimi fiscali particolari). In tale periodo è stato approvato un importo totale d'aiuto di 890 Mio di ECU (dicembre 1996), ma sono stati versati soltanto 9 Mio di ECU di aiuti (dicembre 1996). Le autorità danesi rilevano che è necessario tenere conto di questo fatto al momento del calcolo del livello dell'aiuto per ogni singolo contratto.

    La Commissione è costretta a respingere questa argomentazione, in quanto ciò che può falsare la concorrenza è il fatto stesso che siano messi a disposizione degli aiuti (10). Le peculiarità del finanziamento nel quadro dei regimi d'aiuto danesi erano tali che i costi per l'erario danese sono stati in fin dei conti molto inferiori alle previsioni, essenzialmente grazie all'andamento imprevisto dei tassi d'interesse e del tasso d'inflazione. Questo non attenua gli effetti dell'aiuto - che in pratica viene concesso per ogni singolo contratto -, in quanto i cantieri navali, nel calcolare i costi di costruzione, potevano detrarre il valore dell'aiuto, valutato sulla base del previsto andamento dei tassi d'interesse e dell'inflazione. Il fatto che alla fin fine i costi per l'erario danese siano stati inferiori al previsto non incide minimamente sugli eventuali effetti distorsivi.

    VII

    Le informazioni inviate dall'Associazione dei cantieri navali danesi riguardano soprattutto l'amministrazione a livello nazionale dei regimi d'aiuto vigenti nel periodo considerato e in particolare le possibilità di concessione di un aiuto sotto forma di finanziamenti agevolati, anziché di aiuti diretti ai cantieri interessati.

    Il documento redatto dal gruppo di avvocati, allegato alla lettera inviata alla Commissione, è quindi semplicemente un contributo al dibattito in corso in Danimarca sull'amministrazione nazionale degli aiuti al settore della costruzione navale nel periodo in esame e non è rilevante ai fini dell'indagine condotta dalla Commissione per verificare se sia stato rispettato il massimale.

    VIII

    È opportuno rammentare che nel periodo considerato sono stati conclusi in totale 308 contratti in Danimarca. Soltanto in 58 casi è stato applicato il modello società madre-società figlia e quindi soltanto questi contratti vengono presi in considerazione nell'indagine. Le autorità danesi, tuttavia, nella loro risposta alla decisione di avvio della procedura hanno informato la Commissione che nel 1986 sono stati conclusi dieci contratti con armatori svedesi e norvegesi, con finanziamento tramite prestiti indicizzati.

    Il 22 settembre 1986 il governo danese aveva notificato il regime di prestiti indicizzati alla Commissione, che lo aveva approvato il 15 aprile 1987 (11).

    Quanto all'eventuale superamento del massimale, è opportuno rammentare che fino all'entrata in vigore della direttiva 87/167/CEE del Consiglio non esisteva alcun massimale per gli aiuti di Stato a favore della costruzione navale e che i dieci contratti sono stati conclusi tutti prima dell'entrata in vigore della direttiva.

    Anche se non vi è un nesso diretto con la presente procedura, si può osservare che le autorità danesi hanno fatto ricorso alla possibilità di concedere aiuti sotto forma di prestiti indicizzati, prima dell'autorizzazione della Commissione. Considerato che la Commissione ha successivamente approvato il regime in questione e che allora non esisteva massimale, non è necessario sottoporre questi casi ad un'analisi formale.

    IX

    Quando è stata avviata la procedura, si è partiti dall'ipotesi che il modello società madre-società figlia fosse stato applicato in 65 casi, ma nel corso della procedura si è appurato che i casi erano in realtà 58.

    Il modello società madre-società figlia è stato elaborato inizialmente dai cantieri navali interessati per trasformare i regimi di credito vigenti in erogazioni di aiuti in contanti e per dare agli armatori dei paesi terzi la possibilità di usufruire dei vantaggi dei regimi applicabili agli armatori comunitari.

    Sulla base delle esaurienti informazioni complementari fornite dalle autorità danesi, la Commissione è in grado di stabilire, per ognuno dei 58 casi, quale regime d'aiuto è stato applicato in ogni singolo contratto e di calcolare l'importo totale dall'aiuto erogato per ogni singolo contratto.

    Come già indicato, la Commissione aveva a suo tempo approvato tutti i regimi d'aiuto suddetti, determinando per ciascuno di essi un elemento d'aiuto da prendere in considerazione nel calcolo del massimale.

    Per poter valutare se il massimale sia stato superato, si procede raffrontando l'importo versato per ogni singolo contratto con l'importo autorizzato. Il problema maggiore è stato quello di stabilire il prezzo di vendita effettivo della nave. Per i motivi che precedono, la Commissione ha accettato il punto di vista del governo danese, secondo cui il prezzo stabilito nel contratto tra l'armatore e l'affiliata deve essere il prezzo utilizzato per il calcolo del livello dell'aiuto, conformemente alle direttive 87/167/CEE e 90/684/CEE del Consiglio. Per questi stessi motivi il valore contrattuale non può essere corretto per tener conto di un eventuale pagamento anticipato.

    Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che il massimale dell'aiuto, in vigore al momento della conclusione del contratto, è stato rispettato in 53 dei 58 casi considerati. In questi 53 casi il cumulo dei diversi regimi d'aiuto applicati in ogni singolo caso è inferiore al massimale stabilito. In cinque casi, relativi a navi costruite da Odense Staalskibsværft A/S (con i numeri di costruzione L 148, L 149, L 150, L 151 e L 152), il cumulo dei regimi d'aiuto applicati supera il massimale stabilito. L'importo globale dell'aiuto che la Commissione ritiene non conforme alla direttiva 90/684/CEE del Consiglio e di conseguenza incompatibile con il mercato comune è di 1,018 Mio di DKK (137 000 ECU, nel gennaio 1997) per quanto riguarda i suddetti casi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Danimarca non ha adeguatamente adempiuto all'obbligo, impostole dall'articolo 11 della direttiva 87/167/CEE e dall'articolo 12 della direttiva 90/684/CEE di comunicare alla Commissione il prezzo pagato dall'armatore effettivo nei 58 casi considerati.

    Articolo 2

    L'aiuto concesso per i contratti d'acquisto delle navi costruite da Odense Staalskibsværft A/S, con i numeri di costruzione L 148, L 149, L 150, L 151 e L 152, supera il massimale stabilito nella direttiva 90/684/CEE e configura quindi una violazione delle disposizioni di tale direttiva; detto aiuto è di conseguenza illecito e incompatibile con il mercato comune.

    Articolo 3

    La Danimarca è tenuta ad esigere dal cantiere navale interessato la restituzione dell'importo dell'aiuto che supera il massimale, ossia 1,018 Mio di DKK (137 000 ECU, nel gennaio 1997), in base alle norme procedurali e sostanziali della legislazione danese relative agli interessi di mora sui crediti dello Stato; gli interessi decorrono dalla data in cui sono stati pagati gli aiuti illeciti e sono calcolati al tasso di riferimento applicato in tale data per determinare l'equivalente-sovvenzione netto per i diversi regimi d'aiuto vigenti in Danimarca.

    Articolo 4

    Entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, la Danimarca informa la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

    Articolo 5

    Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1997.

    Per la Commissione

    Karel VAN MIERT

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 69 del 12. 3. 1987, pag. 55.

    (2) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27.

    (3) SG(96) D/6954.

    (4) GU n. C 232 del 10. 8. 1996, pag. 6.

    (5) SG(87) D/4996, SG(88) D/625 e SG(89) D/3952.

    (6) SG(91) D/12117 e SG(92) D/10731.

    (7) Il governo danese è stato informato della decisione della Commissione con lettera del 15 aprile 1987, SG(87) D/4996.

    (8) Il governo danese è stato informato della decisione della Commissione con lettera del 20 settembre 1990, SG(90) D/27292 e con lettera del 20 giugno 1991, SG(91) D/12117.

    (9) SG(89) D/5521 del 27 aprile 1989.

    (10) SG(87) D/4996.

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