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Document 31997R0593

    Regolamento (CE) n. 593/97 della Commissione del 25 marzo 1997 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di zinco greggio, non legato, originario della Polonia e della Russia

    GU L 89 del 4.4.1997, p. 6–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/10/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/593/oj

    31997R0593

    Regolamento (CE) n. 593/97 della Commissione del 25 marzo 1997 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di zinco greggio, non legato, originario della Polonia e della Russia

    Gazzetta ufficiale n. L 089 del 04/04/1997 pag. 0006 - 0017


    REGOLAMENTO (CE) N. 593/97 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1997 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di zinco greggio, non legato, originario della Polonia e della Russia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2), in particolare gli articoli 7 e 23,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDIMENTO

    (1) Il 9 giugno 1995, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di zinco greggio, non legato, originario della Polonia, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan e ha iniziato un'inchiesta.

    (2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata da Eurometaux (Association européenne des métaux non-férreux) per conto dei produttori comunitari la cui produzione complessiva di zinco greggio, non legato, costituiva, secondo le affermazioni di Eurometaux, una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto in questione.

    La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni del prodotto originario dei paesi suddetti e del conseguente grave pregiudizio, elementi che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

    (3) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite.

    (4) Le autorità dei paesi esportatori, alcuni produttori dei paesi interessati e alcuni importatori nella Comunità hanno comunicato osservazioni per iscritto e oralmente. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.

    (5) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto informazioni dettagliate dai produttori comunitari denunzianti e da alcuni produttori del Kazakistan, della Polonia, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan. Nessun produttore russo ha collaborato all'inchiesta.

    (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una decisione provvisoria e ha compiuto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

    a) Produttori comunitari

    - Union Minière, Bruxelles, Belgio

    - Outokumpu, Kokkola, Finlandia

    - Metaleurop, Fontenay-sous Bois, Francia

    - Ruhrzink, Datteln, Germania

    - Enirisorse, Roma e Portovesme, Italia

    - Pertusola Sud, Roma, Italia

    b) Produttori/esportatori polacchi

    - Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie

    - Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno

    (7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1994 e il 31 marzo 1995 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»).

    La portata geografica dell'inchiesta era la Comunità dopo l'ampliamento, comprendente i quindici Stati membri.

    (8) A causa del volume e della complessità dei dati raccolti ed esaminati, il procedimento ha superato il termine previsto all'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3283/94 del Consiglio (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1251/95 (5), a norma del quale è stato avviato il presente procedimento.

    B. IL PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1. Il prodotto in esame

    (9) Il prodotto oggetto della denuncia e per il quale è stato aperto il procedimento è lo zinco greggio, non legato, che è disponibile in diversi gradi di purezza: qualità superiore («Super High Grade», SHG), con un contenuto di zinco pari o superiore a 99,99 %, qualità elevata («High Grade», HG), con un contenuto di zinco pari o superiore a 99,95 % e qualità ordinaria («Good Ordinary Brand», GOB), con un contenuto di zinco pari o superiore a 98,5 %.

    (10) Le diverse qualità di zinco rientrano rispettivamente nei codici NC 7901 11 00 (zinco non legato contenente in peso 99,99 % o più di zinco), 7901 12 10 (zinco non legato contenente in peso 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco) e 7901 12 30 (zinco non legato contenente in peso 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco). Tutte le qualità di zinco oggetto del procedimento sono molto simili, tanto in termini di caratteristiche fisiche e tecniche (tutte le qualità hanno un tenore di zinco almeno pari al 98,5 %), quanto per le principali applicazioni.

    (11) Tra i diversi processi impiegati per produrre zinco greggio, non legato, i principali sono il processo elettrolitico e il metodo della riduzione in forno di fusione. Le differenze relative ai processi di produzione non incidono tuttavia in misura rilevante sulle caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto finito.

    (12) Le applicazioni industriali dello zinco greggio non legato non dipendono generalmente dal tenore di impurezze. Le tre qualità oggetto del procedimento (SHG, HG, GOB) sono utilizzate direttamente dalle industrie, senza un ulteriore processo di purificazione, per la zincatura a caldo (protezione di tubi e lamiere contro la corrosione, ecc.) e per la produzione di ottone e di altre leghe. La qualità SHG è necessaria unicamente per la produzione di leghe di fonderia e per la zincatura continua. La Commissione ha quindi concluso che le tre qualità sono sostanzialmente intercambiabili.

    (13) Lo zinco greggio, non legato, è un prodotto di base trattato sul mercato mondiale. I prezzi di tutte le qualità sono collegati alle quotazioni giornaliere della borsa londinese dei metalli (LME), dove il prezzo della qualità SHG è determinato in base all'andamento della domanda e dell'offerta a livello mondiale.

    2. Prodotto simile

    (14) Dall'inchiesta è emerso che lo zinco greggio, non legato, venduto sul mercato interno della Polonia, ha caratteristiche di base e impieghi comparabili a quelli del prodotto esportato dalla Polonia e dalla Russia nella Comunità. Analogamente, lo zinco greggio, non legato, prodotto dall'industria comunitaria e venduto sul mercato della Comunità, ha caratteristiche di base e impieghi simili a quelli del prodotto esportato dai paesi in questione nella Comunità.

    (15) Di conseguenza, lo zinco greggio, non legato, venduto in Polonia, quello esportato dalla Polonia e dalla Russia nella Comunità e quello prodotto e venduto nella Comunità sono stati considerati un unico produttore simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato «regolamento di base»).

    C. DUMPING

    1. Kazakistan, Ucraina e Uzbekistan

    (16) La Commissione non ha ritenuto necessario stabilire se le importazioni di zinco greggio, non legato, originario del Kazakistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan fossero oggetto di dumping, poiché il pregiudizio provocato da queste importazioni è stato considerato irrilevante rispetto al consumo comunitario determinato durante l'inchiesta (6).

    2. Polonia

    (17) In considerazione dell'elevato tasso di inflazione in Polonia nel periodo dell'inchiesta, il valore normale è stato stabilito su base mensile. Di conseguenza anche i prezzi all'esportazione utilizzati nei calcoli del dumping sono stati stabiliti su base mensile.

    a) Valore normale

    (18) Per un produttore polacco è stato stabilito che, nel periodo dell'inchiesta, le vendite remunerative sul mercato interno sono state effettuate in quantitativi sufficienti. I valori normali mensili sono stati pertanto determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato polacco.

    (19) Per l'altro produttore polacco è stato stabilito che, durante due mesi del periodo dell'inchiesta, le vendite remunerative sul mercato interno non sono state effettuate in quantitativi sufficienti. Di conseguenza, i valori normali per questi mesi sono stati costruiti, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, in funzione del costo di produzione (debitamente adeguato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base), maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Per gli altri dieci mesi i valori normali mensili sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato polacco.

    (20) Per i due produttori polacchi che hanno collaborato è stato ritenuto necessario escludere le vendite ad alcune società commerciali polacche che erano state dichiarate come vendite sul mercato interno, poiché la destinazione finale dei prodotti in questione era all'esterno della Polonia. Inoltre, sono state escluse le vendite di un produttore ad una società collegata, poiché i prezzi non sono stati considerati attendibili a causa dei rapporti tra le parti.

    b) Prezzo all'esportazione

    (21) La media mensile dei prezzi all'esportazione è stata stabilita in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in questione in caso di vendita dal paese esportatore nella Comunità. Alcune vendite sono state tuttavia escluse dal calcolo poiché non è stato possibile stabilire in modo conclusivo la destinazione finale dei prodotti.

    c) Confronto

    (22) Le medie mensili dei valori normali sono state confrontate con le medie mensili dei prezzi all'esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, prendendo in considerazione, ove necessario, le differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

    (23) Un adeguamento per il costo dei crediti chiesto dalle due società polacche che hanno collaborato è stato concesso nella misura in cui era giustificato. Una società ha chiesto un adeguamento per le imposte sulle materie prime importate che sono state rimborsate per il prodotto esportato (restituzione del dazio). L'adeguamento è stato concesso quando sono stati presentati elementi di prova sufficienti.

    (24) Non è stato concesso un adeguamento chiesto per differenze relative allo stadio commerciale, poiché la Commissione non ha ricevuto elementi di prova documentati del fatto che tali differenze fossero atte ad incidere sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d) del regolamento di base. Le società non hanno inoltre dimostrato l'esistenza di costanti ed evidenti differenze tra le funzioni delle parti operanti secondo le loro dichiarazioni a uno stadio commerciale diverso.

    (25) Analogamente non è stata accolta una domanda di adeguamento presentata da una società per le differenze tra i quantitativi, poiché dagli elementi di prova presentati durante la verifica non è risultato che la società seguisse normalmente la prassi di accordare sconti in funzione di differenze tra i quantitativi.

    d) Margine di dumping

    (26) I margini di dumping mensili sono stati stabiliti in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione per ciascun mese del periodo dell'inchiesta. Il confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping per ciascun mese.

    (27) Dato che i margini di dumping stabiliti per ciascun mese presentavano variazioni, ne è stata calcolata la media ponderata per il periodo dell'inchiesta. Espressi in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria per gli esportatori interessati, i margini di dumping sono i seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    e) Produttori/esportatori che non hanno collaborato

    (28) Per i produttori/esportatori polacchi che non si sono manifestati, né hanno risposto al questionario, la Commissione ha considerato che, per evitare di premiare l'omessa collaborazione, i margini di dumping relativi a queste società non dovevano essere inferiori al margine di dumping più elevato determinato per i due esportatori/produttori che hanno collaborato. È stato così stabilito il seguente margine di dumping:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Russia

    a) Paese analogo

    (29) Poiché la Russia è considerata un paese non dotato di un'economia di mercato, ai fini della determinazione del valore normale è stato selezionato un paese analogo ad economia di mercato. La scelta della Polonia, proposta dal denunziante, è stata considerata appropriata poiché la Russia e la Polonia presentano analogie per quanto riguarda il processo di produzione dello zinco, l'accesso alle materie prime e le loro caratteristiche. È stato inoltre stabilito che in Polonia, nel periodo dell'inchiesta, non erano in vigore restrizioni significative all'importazione, tariffarie o non tariffarie. La concorrenza sul mercato interno era inoltre sufficientemente sviluppata e i prezzi del prodotto in questione erano determinati in base alle quotazioni LME. La Commissione ha infine stabilito che sul mercato polacco il prodotto simile è stato venduto, nel corso di normali operazioni commerciali, in quantitativi rappresentativi (superiori al 70 % in termini di volume) rispetto alle esportazioni dalla Russia nella Comunità.

    I produttori e/o gli esportatori e le autorità della Russia non hanno comunicato alcuna osservazione sulla scelta della Polonia come paese analogo.

    b) Valore normale

    (30) Dato che, secondo fonti indipendenti, un produttore polacco utilizzava un processo di produzione identico a quello utilizzato dalla maggior parte dei produttori russi, il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi e ai costi di tale produttore.

    Poiché il valore normale relativo alla Polonia è stato stabilito su base mensile, lo stesso metodo è stato seguito per la Russia.

    c) Prezzo all'esportazione

    (31) Dato che gli esportatori russi non hanno collaborato al procedimento (cfr. considerando 5), i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base agli elementi di fatto disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

    La media mensile dei prezzi all'esportazione è stata di conseguenza stabilita in base ai dati Eurostat per la Comunità dei dodici e alle statistiche sulle importazioni comunicate dagli istituti statistici di Austria, Finlandia e Svezia.

    d) Confronto

    (32) Ai fini di un equo confronto, i valori normali e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello franco frontiera. Ulteriori adeguamenti non sono stati considerati opportuni, né necessari.

    e) Margine di dumping

    (33) I margini di dumping mensili sono stati stabiliti in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione per ciascun mese del periodo dell'inchiesta. Il confronto ha evidenziato l'esistenza di pratiche di dumping per ciascun mese.

    (34) Dato che i margini di dumping stabiliti per ciascun mese presentavano variazioni, è stata calcolata la relativa media ponderata per il periodo dell'inchiesta. Espresso in percentuale del «prezzo franco frontiera comunitaria», il margine di dumping unico per la Russia è risultato pari al 7,4 %.

    D. INDUSTRIA COMUNITARIA

    (35) L'inchiesta ha confermato che i sei produttori comunitari denunzianti rappresentavano una proporzione maggioritaria, pari al 54 % (7) della produzione comunitaria complessiva di zinco greggio, non legato. Oltre ai produttori rappresentati dal denunziante, a conoscenza della Commissione, esistono almeno altri quattro produttori comunitari. Tali quattro società, pur non avendo collaborato all'inchiesta, non hanno comunicato alla Commissione alcuna obiezione riguardo al procedimento.

    (36) Alla luce di tali elementi, la Commissione ha stabilito che i sei produttori comunitari denunzianti che hanno collaborato pienamente all'inchiesta costituiscono l'industria comunitaria in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

    E. PREGIUDIZIO

    1. Osservazioni preliminari

    Funzione della LME e incidenza sul mercato comunitario dello zinco

    (37) La borsa londinese dei metalli (LME) è un mercato di prodotti di base in cui il prezzo dello zinco è determinato ogni giorno in funzione dell'andamento della domanda e dell'offerta a livello mondiale. Grazie a questo sistema, i produttori dei tipi di SHG ammessi dalla LME possono normalmente trovare per i loro prodotti un acquirente in qualsiasi momento, anche se a condizioni meno vantaggiose (per i motivi esposti in seguito) rispetto a quelle che potrebbero ottenere vendendo direttamente alle industrie.

    (38) I magazzini autorizzati dalla LME, inoltre, svolgono la funzione di struttura esterna di deposito dei prodotti che possono essere rappresentati da fedi di deposito e dar così modo ai produttori di ottenere denaro liquido, con la possibilità di riacquistare se necessario i prodotti ivi depositati. Il sistema della fede di deposito della LME permette quindi di stabilire una specie di quotazione per i produttori di zinco, anche se, in caso di aumento delle giacenze (i dati sulle giacenze nei magazzini autorizzati dalla LME sono pubblicati), la quotazione giornaliera dello zinco tende a diminuire, per effetto della crescita dell'offerta. A questo proposito va rilevato che le scorte mondiali di zinco nei magazzini autorizzati dalla LME (8), pari a 152 000 tonnellate alla fine del 1991, avevano raggiunto 1 019 000 tonnellate alla fine del periodo dell'inchiesta.

    (39) Le vendite dirette dei produttori di zinco raffinato alle industrie sono normalmente realizzate ad un prezzo più alto rispetto alle quotazioni LME. Dal punto di vista degli utilizzatori del metallo, il pagamento di un prezzo più elevato può essere giustificato da diverse considerazioni. Gli utilizzatori industriali possono effettivamente acquistare lo zinco di qualità SHG presso i magazzini autorizzati dalla LME, ma in tal caso devono pagare i costi di trasporto del magazzino (la cui ubicazione non è sempre a discrezione dell'acquirente) e la commissione dell'intermediario. Gli acquirenti inoltre non sanno quale tipo di zinco sarà loro consegnato e inoltre, secondo il periodo di rotazione delle scorte, il prodotto può aver subito un inizio di ossidazione. Considerati complessivamente, questi elementi costituiscono di norma un freno sufficiente per giustificare l'acquisto diretto da un produttore di zinco noto ad un prezzo più elevato. Inoltre, come è stato affermato in precedenza, le contrattazioni di questo mercato permanente riguardano unicamente lo zinco di qualità SHG e non i prodotti delle qualità HG e GOB (anche se, in condizioni di concorrenza normali, i prezzi dei prodotti di dette qualità sono quasi sempre collegati alle quotazioni della LME per lo zinco SHG).

    2. Consumo complessivo sul mercato comunitario

    (40) Negli ultimi anni, il consumo apparente di zinco greggio, non legato, nella Comunità europea è rimasto relativamente stabile: rispetto a 1 854 000 tonnellate nel 1991 e a 1 813 000 tonnellate nel 1992, nel 1993 si è registrata una leggera flessione (1 758 000 tonnellate), seguita da un lieve incremento nel 1994 (1 905 000 tonnellate). Il consumo comunitario complessivo di zinco greggio, non legato nel periodo dell'inchiesta era di 2 037 800 tonnellate.

    3. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (41) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base, gli effetti delle importazioni da più di un paese simultaneamente oggetto di inchieste antidumping possono essere valutati cumulativamente se viene accertato, tra l'altro, che il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile. Le importazioni originari della Polonia e della Russia non possono essere considerate trascurabili, poiché le quote di mercato rispettive dei due paesi sono superiori alla soglia dell'1 % stabilita nell'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento di base.

    (42) L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni oggetto di dumping sono in concorrenza tra loro e con i prodotti dell'industria comunitaria. Lo zinco originario della Russia e della Polonia era costituito principalmente delle qualità GOB e HG, utilizzabili per la zincatura a caldo e per la produzione di ottone. Le importazioni da ciascun paese sono in concorrenza diretta tra loro e con lo zinco di qualità SHG, HG e GOB prodotto dall'industria comunitaria. L'andamento dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Polonia è inoltre analogo.

    (43) Alla luce di tali elementi, la Commissione ritiene che le condizioni fissate nell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base siano soddisfatte e che gli effetti delle importazioni dalla Polonia e dalla Russia debbano essere valutati cumulativamente.

    4. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

    (44) Le importazioni del prodotto in questione dalla Russia e dalla Polonia, pari a 19 683 tonnellate nel 1991, sono passate a 66 004 tonnellate nel 1992, a 123 821 tonnellate nel 1993, a 103 653 tonnellate nel 1994 e, nel periodo dell'inchiesta, ammontavano a 107 572 tonnellate (con un aumento globale del 547 % in quattro anni). Tra il 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta, le importazioni oggetto di dumping sono quindi aumentate in misura significativa, in termini assoluti e relativi.

    (45) La quota di mercato delle importazioni di zinco greggio, non legato, dalla Russia e dalla Polonia è passata dall'1,06 % nel 1991 al 5,28 % nel periodo dell'inchiesta.

    5. Sottoquotazione ed altri effetti sui prezzi

    (46) Per stabilire se nel periodo dell'inchiesta i prezzi dei produttori/esportatori fossero inferiori ai prezzi applicati dai produttori comunitari, è stato effettuato un confronto tra i prezzi applicati dall'industria comunitaria e dagli esportatori agli utilizzatori industriali per i prodotti immessi in libera pratica nella Comunità.

    (47) I prezzi dell'industria comunitaria sono stati stabiliti in base alla media mensile dei prezzi LME per il periodo dell'inchiesta, maggiorata del 3 % per tener conto dei costi delle operazioni di copertura contro i rischi relativi al tasso di cambio e alle fluttuazioni delle quotazioni dello zinco connessi in genere con la produzione e la vendita di zinco raffinato. È stato considerato che con questo metodo si poteva correttamente calcolare l'effettivo prezzo commerciale dello zinco destinato agli utilizzatori industriali.

    Le operazioni di copertura vengono utilizzate dalle parti che trattano l'acquisto (concentrati di zinco) o la vendita (zinco greggio, non legato) di grandi quantitativi di prodotti per consegna a termine allo scopo di assicurarsi contro i rischi di fluttuazioni sfavorevoli dei prezzi di tali beni, per mezzo di transazioni di segno opposto volte a bilanciare l'acquisto o la vendita.

    Poiché tutte le operazioni di acquisto di concentrati di zinco e di vendita di zinco greggio, non legato, sono di norma basate sulla quotazione giornaliera della LME, sempre espressa in dollari statunitensi, l'industria comunitaria deve inoltre coprire le sue vendite contro le fluttuazioni della valuta di fatturazione rispetto al dollaro per tutti i contratti di vendita a termine sottoscritti.

    È stato scelto il metodo basato sui prezzi LME poiché, date le caratteristiche del mercato dello zinco, i prezzi fatturati sono meno attendibili ai fini della determinazione delle quotazioni commerciali giornaliere. Il prezzo fatturato si riferisce infatti al prezzo concordato al momento dell'ordine e corrisponde al prezzo LME a tale data, e non al valore al momento in cui la transazione è completata, che invece è basato sulla quotazione LME più recente.

    (48) Ciò premesso, dall'esame dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Polonia è emersa una costante e significativa sottoquotazione rispetto ai prezzi (sino a 47 %) dell'industria comunitaria agli utilizzatori industriali nel periodo dell'inchiesta, nonché rispetto ai prezzi LME quotati a livello mondiale. Questa situazione è stata riscontrata quasi sempre, indipendentemente dall'aumento o dalla diminuzione del prezzo LME.

    (49) Il livello della sottoquotazione (secondo la definizione del considerando 47) era in media del 5,5 % per le importazioni originarie della Russia ed era compreso tra l'8,8 % e il 18,5 % per le importazioni originarie della Polonia.

    6. Situazione dell'industria comunitaria

    a) Produzione

    (50) Nel periodo in esame, la produzione dell'industria comunitaria relativa al prodotto in questione è diminuita, passando, rispetto ad un indice 100 nel 1991, ad un indice 92 nel periodo dell'inchiesta. Soltanto alcuni produttori hanno potuto effettuare gli investimenti necessari per riorientare una parte della produzione verso il settore delle leghe (per esempio Zamak, una lega di zinco/alluminio), nel quale la concorrenza delle importazioni è meno forte.

    b) Utilizzazione degli impianti

    (51) Nel periodo dell'inchiesta il tasso di utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria era superiore al 90 %. Dall'inchiesta è tuttavia risultato che, a causa delle caratteristiche del processo di produzione e degli elevati costi fissi sostenuti per la produzione di zinco greggio, non legato, è necessario utilizzare al massimo gli impianti, anche se ciò comporta successivamente di vendere i prodotti finiti in perdita. In effetti, se la produzione viene interrotta, l'impresa deve comunque sostenere elevati costi variabili (ad esempio per l'elevato consumo di energia per l'avviamento degli impianti).

    c) Scorte

    (52) Le scorte interne complessive (ovvero quelle delle industrie di raffinazione) di zinco di qualità SHG sono diminuite, passando da un indice 100 a 80 (cfr. considerandi 39 e 64), mentre le scorte interne delle altre qualità (non trattate alla LME) sono aumentate, passando da un indice 100 nel 1991 a 410 nel periodo dell'inchiesta.

    d) Vendite

    (53) Tra il 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta, le vendite dell'industria comunitaria agli utilizzatori industriali (rispetto a una base 100) sono scese da 100 a 83. In particolare, nello stesso periodo, le vendite all'industria dell'ottone sono scese da 100 a 53, mentre per le applicazioni della zincatura a caldo le vendite sono scese da 100 a 63. Il calo delle vendite in questi due settori è comprovabilmente molto più alto della generale flessione delle vendite dell'industria comunitaria nello stesso periodo. Sono inoltre aumentate le vendite dell'industria comunitaria attraverso la LME, con una conseguente pressione al ribasso sulle sue quotazioni di vendita. La gravità della diminuzione del volume delle vendite può essere valutata pienamente soltanto alla luce del fatto che le vendite alla LME (in un periodo di aumento delle scorte autorizzate dalla LME), pur essendo registrate come vendite, costituiscono in realtà un incremento del volume delle scorte, talvolta semplicemente detenute da una terza parte e quindi ancora presenti sul mercato (cfr. considerandi 37 e 38).

    e) Quota di mercato

    (54) La quota di mercato dell'industria comunitaria che ha presentato la denuncia è scesa dal 38 % nel 1991 al 31 % nel periodo dell'inchiesta, rispetto ad una relativa stabilità del consumo comunitario, con perdite ancora più gravi di quote di mercato nei settori della produzione di ottone e della zincatura a caldo (cfr. considerando 53).

    f) Andamento dei prezzi

    (55) Poiché lo zinco è un prodotto negoziato sul mercato mondiale, le fluttuazioni dei prezzi non sono sempre collegate alla domanda delle industrie; di conseguenza non pare ragionevole procedere all'analisi dell'andamento dei prezzi dell'industria comunitaria unicamente in relazione ai prezzi delle importazioni oggetto di dumping, senza considerare le variazioni dei prezzi LME. A questo proposito sono state accertate alcune conseguenze sui prezzi.

    g) Sottoquotazione e conseguente depressione dei prezzi

    (56) I prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Polonia e dalla Russia hanno provocato tagli ai prezzi dell'industria comunitaria (cfr. considerandi 48 e 49) in misura tale da causare una netta diminuzione delle vendite agli utilizzatori industriali. Occorre inoltre ricordare che, in seguito alle minori vendite a causa delle importazioni oggetto di dumping, i produttori comunitari sono dovuti passare dalle vendite dirette agli utilizzatori industriali alle vendite attraverso la LME. In tal modo l'industria comunitaria ha spuntato un prezzo inferiore a quello che avrebbe potuto realizzare in circostanze diverse. Questa situazione ha avuto due tipi di conseguenze sui prezzi.

    i) per queste vendite è stato ottenuto un prezzo inferiore, andando perduta la maggiorazione rispetto ai prezzi LME solitamente realizzata per la vendite agli utilizzatori industriali del metallo; in questo caso, inoltre, il venditore deve sostenere costi supplementari (commissione dell'intermediario) connessi con tale tipo di operazione;

    ii) l'aumento delle giacenze del metallo nei magazzini autorizzati dalla LME ha contribuito all'espansione dell'offerta, in misura non corrispondente alla domanda nota del periodo.

    Questi due fattori hanno causato la depressione dei prezzi dello zinco.

    h) Redditività

    (57) Quasi tutti i produttori comunitari di zinco hanno subito perdite sostanziali, in particolare quelli che producevano zinco GOB. Le perdite, espresse in percentuale del fatturato, sono passate dallo 0,8 % nel 1991 al 4,5 % nel periodo dell'inchiesta.

    i) Occupazione

    (58) Il numero di lavoratori occupati nella produzione di zinco greggio, non legato, è diminuito in misura considerevole, passando da 5 516 unità nel 1991 a 5 367 nel 1992, a 4 677 nel 1993 e a 4 222 nel periodo dell'inchiesta, con un calo del 23,5 % nel periodo in esame.

    7. Conclusioni in materia di pregiudizio

    (59) Le risultanze sugli elementi del pregiudizio sono le seguenti:

    - il volume della produzione è diminuito dell'8 %;

    - l'aumento delle scorte dell'industria comunitaria (esclusa la qualità SHG) e delle scorte della qualità SHG nei magazzini autorizzati dalla LME indica che i prezzi di vendita hanno subito una costante pressione al ribasso;

    - la quota del mercato nella Comunità dei produttori comunitari che hanno presentato denuncia è scesa dal 38 % nel 1991 al 31 % nel periodo dell'inchiesta;

    - nel periodo dell'inchiesta le importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Polonia sono ammontate a circa 108 000 tonnellate e le quote di mercato cumulate sono passate da poco meno dell'1 % nel 1991 al 5,3 % nel periodo suddetto;

    - è comprovata la sottoquotazione e la depressione dei prezzi;

    - l'occupazione è diminuita del 23,5 %;

    - le perdite subite dall'industria comunitaria si sono quintuplicate.

    (60) L'analisi dei fattori economici pertinenti relativi all'industria comunitaria indica dunque chiaramente l'esistenza di un pregiudizio grave. Il pregiudizio è particolarmente evidente riguardo all'andamento delle vendite nei settori della produzione dell'ottone e della zincatura a caldo rispetto al mercato in genere (in termini di quota di mercato e di volume delle vendite), nonché alle gravi perdite subite dall'industria comunitaria.

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio.

    F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

    1. Introduzione

    (61) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Polonia e se altri fattori avessero causato il pregiudizio oppure vi avessero contribuito, per evitare, in tal caso, che il pregiudizio dovuto ad altri fattori fosse erroneamente attribuito alle importazioni oggetto di dumping. Ai fini dell'esame sono stati presi in considerazioni fattori quali la depressione dei mercati dello zinco, a livello internazionale e comunitario, durante il periodo dell'inchiesta e la conseguente diminuzione dei prezzi.

    2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

    (62) L'inchiesta ha dimostrato che, dato il grado di purezza dei prodotti, le importazioni oggetto di dumping sono generalmente in concorrenza con i prodotti dell'industria comunitaria e più direttamente in due settori ben definiti (zincatura a caldo e produzione di ottone). In questi settori l'industria comunitaria ha subito perdite particolarmente rilevanti e la percentuale delle vendite e transazioni con questi settori rispetto alle vendite complessive dell'industria comunitaria è scesa del 30 % nel 1991 al 20 % nel periodo dell'inchiesta. Dato che nello stesso periodo le vendite complessive dell'industria comunitaria sono scese del 17 %, mentre quelle dei paesi esportatori interessati sono aumentate del 500 %, appare evidente che l'effetto delle importazioni oggetto di dumping si è manifestato anche nei restanti segmenti di mercato.

    La concorrenza delle importazioni oggetto di dumping si basa essenzialmente sui prezzi. A questo proposito va rilevato che, poiché l'industria comunitaria opera in funzione del margine di raffinazione tra il costo del concentrato di zinco (materia prima) e il valore dello zinco raffinato, la sottoquotazione rispetto al prezzo di mercato ha effetti amplificati sulla struttura dei costi dell'industria comunitaria. Per esempio, il margine di raffinazione tra il concentrato di zinco (materia prima) e lo zinco greggio, non legato, è compreso tra il 45 % e il 50 % della quotazione LME per la qualità SHG. Di conseguenza, con una sottoquotazione del 5 % rispetto al prezzo LME, l'industria comunitaria dovrebbe rinunciare al 10 % del margine complessivo per essere concorrenziale allo stesso livello di prezzo.

    (63) La Commissione ha osservato che, fatta eccezione per fattori quali la quota di mercato dell'industria comunitaria e il volume complessivo delle vendite rispetto al consumo nella Comunità, tutti i normali elementi economici pertinenti per l'accertamento del pregiudizio hanno subito in qualche misura l'effetto diretto delle fluttuazioni del prezzo LME, che determina direttamente il prezzo di vendita dello zinco raffinato e della materia prima utilizzata nel processo di produzione. L'effetto di queste fluttuazioni viene ulteriormente esaminato nel considerando 65.

    La sottoquotazione dei prezzi praticata dai produttori russi e polacchi ha tuttavia pregiudicato a titolo aggiuntivo le possibilità di vendita dei produttori comunitari, oltre alla depressione ciclica dei prezzi LME costatata a seguito dell'aumento delle scorte nei magazzini autorizzati LME. Data la trasparenza del prezzo dell'industria comunitaria, che è determinato dalle quotazioni giornaliere della LME, qualsiasi scostamento al ribasso rispetto al prezzo di vendita è causa di pregiudizio. Inoltre, secondo quanto è stato esposto nei considerandi 38 e 56, la depressione dei prezzi LME è stata aggravata dalla presenza delle importazioni oggetto di dumping.

    (64) A questo proposito, il rilevante calo delle vendite nei settori della produzione di ottone e della zincatura a caldo dovuto alla significativa sottoquotazione dei prezzi ha avuto effetti pregiudizievoli sui risultati economici generali dell'industria comunitaria, la quale, date le caratteristiche strutturali della lavorazione dello zinco, non ha potuto reagire diminuendo i prezzi, né riducendo la produzione per tagliare i costi (cfr. considerando 51). Il calo delle vendite, il considerevole aumento delle scorte interne di zinco (esclusa la qualità SHG) e le relative conseguenze per l'industria comunitaria possono essere in gran parte attribuiti alle importazioni dalla Polonia e dalla Russia. Ai fini delle risultanze provvisorie, si può quindi considerare che le importazioni oggetto di dumping abbiano avuto un effetto concretamente pregiudizievole sull'industria comunitaria.

    3. Effetti di altri fattori

    a) Depressione ciclica del prezzo LME

    (65) Anche se probabilmente una parte del pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato causato dalla depressione ciclica dei prezzi LME (anche a prescindere dall'eventuale incidenza della disponibilità di zinco a prezzi di dumping su tale depressione), questo fattore, date le caratteristiche dell'attività di raffinazione dello zinco, non può giustificare interamente la gravità del pregiudizio accertato. In caso di diminuzione del prezzo dello zinco, le operazioni di copertura sui cambi e sulle fluttuazioni delle quotazioni dello zinco per le compravendite di concentrati di zinco servono ad attenuare gli effetti della tendenza al ribasso dei prezzi, mantenendo relativamente stabile il margine dell'industria della raffinazione (cfr. considerando 47).

    b) Importazioni da altre fonti

    (66) È stato affermato che anche lo zinco originario della Repubblica popolare cinese può aver causato pregiudizio all'industria comunitaria. Tuttavia, i dati sulle importazioni ricevuti nell'ambito del sistema di vigilanza preventiva istituito dal regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio (9) indicano che, tra il 15 marzo 1994 e la fine del periodo dell'inchiesta, non sono state effettuate importazioni nella Comunità di zinco originario della Repubblica popolare cinese.

    c) Eccesso di capacità produttiva ed elevata utilizzazione degli impianti

    (67) Riguardo alle affermazioni relative all'eccesso di capacità e all'elevata utilizzazione degli impianti disponibili, va rilevato in primo luogo che la capacità dell'industria comunitaria è già diminuita del 9 % in termini reali dalla fine del 1991 e, in secondo luogo, che l'utilizzazione non è elastica a causa degli alti costi dovuti alla variabilità del volume di produzione (cfr. considerando 51). Un tasso costantemente elevato di utilizzazione degli impianti è quindi una normale caratteristica della produzione di zinco e ne rappresenta una condizione necessaria.

    d) Eventi esterni

    (68) Nel periodo dell'inchiesta, a causa di un'esplosione che ha danneggiato i suoi impianti, un produttore ha dovuto interrompere la propria attività per un periodo abbastanza lungo. La mancata produzione di questa impresa è stata tuttavia assicurata da un altro produttore comunitario, contro pagamento di una compensazione, il quale ha riattivato un suo impianto inutilizzato per la produzione di GOB. Questa situazione non ha quindi avuto alcun effetto sui risultati complessivi dell'industria comunitaria.

    e) Tasso di cambio del dollaro statunitense

    (69) Nel periodo dell'inchiesta il valore del dollaro (valuta di quotazione dei prezzi LME dello zinco) è costantemente diminuito. Il deprezzamento del dollaro può aver danneggiato la redditività complessiva dell'industria comunitaria, per quanto riguarda i costi fissi e alcuni costi variabili (espressi nelle monete della Comunità) rispetto ai prezzi LME espressi in dollari statunitensi. L'effetto del deprezzamento del dollaro è stato tuttavia apparentemente compensato dal contemporaneo calo dei costi delle materie prime (anch'esse acquistate in dollari statunitensi) e dal ricorso generalizzato alle pratiche di copertura sui cambi.

    4. Conclusione sul nesso di causalità

    (70) È stata sufficientemente provata l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio grave accertato. Tra l'altro, mentre il consumo nella Comunità è rimasto relativamente stabile:

    - le vendite ai produttori di ottone sono scese del 47 % e per le applicazioni della zincatura a caldo il calo è stato del 37 %, contribuendo così a un declino delle vendite complessive del 17 % (come già si è detto, nei settori della produzione di ottone e della zincatura a caldo l'industria comunitaria è in concorrenza diretta con le importazioni oggetto di dumping);

    - i prodotti esportati dalla Polonia e dalla Russia sono stati venduti a prezzi inferiori tanto ai prezzi LME, che sono quotazioni mondiali e già in fase ciclica depressiva, quanto ai prezzi che l'industria comunitaria ha praticato, come risulta dagli accertamenti;

    - di conseguenza, anche se non si può escludere che altri fattori quali il basso livello dei prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità abbiano contribuito al deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, il pregiudizio subito a causa delle importazioni oggetto di dumping e in particolare del margine di sottoquotazione accertato è comunque grave.

    G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (71) In conformità dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato, alla luce di tutti gli elementi di prova presentati, gli aspetti inerenti alla valutazione dell'interesse della Comunità. Ai fini dell'esame, occorre prendere in particolare considerazione l'esigenza di eliminare le distorsioni degli scambi provocate da pratiche pregiudizievoli di dumping per ripristinare condizioni effettive di concorrenza leale sul mercato comunitario. Nonostante l'esigenza di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, è comunque necessario valutare, nei casi in cui è accertata l'esistenza di pratiche di dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, se esistono motivi stringenti per concludere che l'adozione di misure sarebbe contraria all'interesse della Comunità.

    Nonostante l'invito espresso nell'avviso di apertura del procedimento, gli utilizzatori non hanno comunicato alcuna osservazione sugli aspetti inerenti all'interesse della Comunità.

    1. Interesse dell'industria comunitaria

    (72) È stato stabilito che i paesi interessati hanno venduto i prodotti esportati a prezzi di vendita inferiori al prezzo vigente sul mercato mondiale, facilmente identificabile e inferiori al valore normale (determinato per i due paesi in base ai prezzi in Polonia), causando quindi un pregiudizio grave all'industria comunitaria. La continuazione del pregiudizio a medio e lungo termine potrebbe provocare la chiusura di diversi impianti e probabilmente di quelli situati in zone della Comunità che sono già state riconosciute tra quelle economicamente depresse.

    2. Impatto sulle industrie utilizzatrici

    (73) Anche se gli importatori e gli utilizzatori dei prodotti oggetto di dumping non hanno presentato osservazioni, la Commissione ha esaminato gli effetti di eventuali misure sulle industrie utilizzatrici (in particolare le industrie della produzione di ottone e della zincatura a caldo). Tali effetti dovrebbero essere trascurabili, poiché le misure (in conformità delle disposizioni relative all'applicazione del dazio inferiore di cui al considerando 76) sono stabilite tenendo conto del livello del prezzo dello zinco generalmente applicato sul mercato mondiale dei prodotti di base. Le industrie che hanno utilizzato i prodotti oggetto di dumping non subirebbero uno svantaggio sotto il profilo della concorrenza, in quanto il prezzo dello zinco nella Comunità sarebbe comunque determinato dalle quotazioni LME. Con l'applicazione delle misure, inoltre, le industrie utilizzatrici che in passato non hanno fatto ricorso alle importazioni oggetto di dumping potranno competere lealmente con gli utilizzatori che hanno beneficiato di un vantaggio concorrenziale sleale acquistando le importazioni oggetto di dumping.

    3. Altre argomentazioni sull'interesse della Comunità

    (74) Gli stabilimenti di due produttori comunitari maggiormente minacciati dalle importazioni oggetto di dumping (in quanto producono zinco di qualità GOB) sono situati in zone già economicamente vulnerabili (Sardegna e Nord Pas de Calais). Altri produttori comunitari sono inoltre situati in zone con problemi analoghi in Belgio e in Germania. Di conseguenza, la chiusura di impianti o interventi di razionalizzazione della produzione avrebbero effetti molto gravi sulle economie locali interessate.

    4. Conclusione

    (75) Alla luce delle informazioni comunicate, si può concludere che l'applicazione di misure volte ad eliminare le distorsioni degli scambi provocate dalle pratiche di dumping causa del pregiudizio e a ripristinare effettive condizioni di concorrenza leale è nell'interesse della Comunità, poiché non sono emersi motivi convincenti per non imporre tali misure.

    H. DAZIO PROVVISORIO

    (76) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato quale fosse il livello del dazio sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria a causa delle pratiche di dumping. A tal fine il livello sufficiente per eliminare il pregiudizio è stato stabilito in base al prezzo LME mensile, nel periodo dell'inchiesta, maggiorato di un margine del 3 % [maggiorazione del prezzo di vendita franco fabbrica per compensare, tra l'altro, i costi delle operazioni di copertura sui cambi e sulle fluttuazioni delle quotazioni dello zinco (cfr. considerando 47)]. I margini di pregiudizio sono stati quindi calcolati in base al confronto con i prezzi all'esportazione effettivi della Polonia per i prodotti immessi in libera pratica nella Comunità, su base mensile e per ogni operazione. Per la Russia è stato considerato che il prezzo dei prodotti immessi in libera pratica nella Comunità corrispondesse alla somma della media mensile dei prezzi Eurostat e del dazio doganale comunitario e il prezzo così ottenuto è stato confrontato con la media mensile del prezzo LME maggiorata del 3 %.

    (77) Per la Polonia è stato riscontrato che tutte le transazioni sono state eseguite a prezzi inferiori alla soglia del pregiudizio, fatta eccezione per le vendite di una società per un mese. Apparentemente queste vendite sono state concomitanti a un improvviso calo del prezzo LME dello zinco e il loro prezzo non è derivato da una diversa politica dei prezzi all'esportazione applicati dall'esportatore polacco interessato. Queste vendite pertanto non sono state prese in considerazione e il livello sufficiente per eliminare il pregiudizio è stato determinato in base a tutte le altre vendite. Sono stati così ottenuti i seguenti risultati:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (78) Per la Russia, in mancanza di qualsiasi forma di cooperazione, la Commissione ha dovuto esclusivamente basarsi sui dati relativi alle importazioni tratti da Eurostat e sui dati comunicati dagli istituti statistici dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Sono state quindi prese in considerazione tutte le vendite, fatta eccezione per quelle effettuate durante un periodo di tre mesi (per motivi identici a quelli esposti nel considerando 77). Il livello di eliminazione del pregiudizio così ottenuto è pari al 5,5 % (inferiore al corrispondente margine di dumping) e costituisce quindi la base per la determinazione del dazio.

    (79) Benché le esportazioni dalla Russia e dalla Polonia siano state costantemente vendute a prezzi inferiori al prezzo LME, nel corso dell'inchiesta non sono emersi elementi dai quali si potesse desumere che le vendite dei prodotti originari dei due paesi esportatori avessero causato la depressione dei prezzi LME (alla luce delle conclusioni di cui ai considerandi 38, 56 e 63) in misura tale da renderli inattendibili ai fini del calcolo del margine di pregiudizio. Nel periodo dell'inchiesta le esportazioni dalla Russia e dalla Polonia (relative a prodotti non negoziati alla LME) erano inferiori allo 0,07 % del valore complessivo dello zinco (unicamente SHG dei tipi ammessi) negoziato alla LME.

    I. DISPOSIZIONI FINALI

    (80) In conformità dell'accordo europeo tra le Comunità, i relativi Stati membri e la Polonia (10) e alla luce del Consiglio europeo di Essen sulla consultazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale nei procedimenti antidumping, la Commissione ha informato il Consiglio di associazione CE-Polonia del fatto che l'inchiesta aveva dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione da parte degli esportatori polacchi. Inoltre, le conclusioni della Commissione sono state comunicate alle parti polacche che hanno cooperato e alle autorità polacche. In mancanza di una soluzione soddisfacente per la Commissione, questa ha deciso di applicare un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto in questione originario della Polonia, in conformità dell'articolo 7 del regolamento di base.

    (81) A fini di buona amministrazione deve essere fissato un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga misure definitive,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di zinco greggio, non legato, di cui ai codici NC 7901 11 10, 7901 12 10 e 7901 12 30, originario della Russia e della Polonia.

    2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

    Articolo 2

    Salvo il disposto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

    In conformità dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto salvo il disposto degli articoli 7, 9, 10 e 14 del regolamento (CE) n. 384/96, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi, se il Consiglio non adotta misure definitive prima della scadenza di tale periodo.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

    (2) GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

    (3) GU n. C 143 del 9. 6. 1995, pag. 12.

    (4) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

    (5) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

    (6) Decisione 97/223/CE della Commissione, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di zinco greggio, non legato, originario del Kazakistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan (vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale).

    (7) In base al volume della produzione complessiva delle società che hanno collaborato (accertato nella verifica) rispetto alla produzione comunitaria totale (fonte: International Lead and Zinc Study Group).

    (8) Statistiche sul piombo e sullo zinco, bollettino mensile dell'International Lead and Zinc Group, settembre 1995.

    (9) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

    (10) GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 1.

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