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Document 31997R0579

Regolamento (CE) n. 579/97 della Commissione del 1o aprile 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

GU L 87 del 2.4.1997, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/09/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/579/oj

31997R0579

Regolamento (CE) n. 579/97 della Commissione del 1o aprile 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 02/04/1997 pag. 0008 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 579/97 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

considerando che il protocollo n. 4 dell'accordo europeo è stato modificato, con effetto a decorrere dal 31 gennaio 1997, dalla decisione (CE) n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee, da una parte, e la Romania, dall'altra (3); che il nuovo protocollo dispone che la prova di origine dei prodotti importati nella Comunità può essere stabilita mediante una dichiarazione dell'esportatore, rilasciata a determinate condizioni, nonché mediante presentazione del certificato EUR.1; che occorre pertanto adattare il regolamento (CEE) n. 1588/94 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2499/96 (5), per quanto riguarda l'immissione in libera pratica di prodotti importati provenienti dalla Romania;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1588/94 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

I prodotti sono messi in libera pratica su presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei conclusi con i paesi suddetti oppure, nel caso della Romania, su presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'esportatore secondo quanto disposto nel suddetto protocollo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 31 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

(2) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 54 del 24. 2. 1997, pag. 1.

(4) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

(5) GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 58.

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