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Document 31997R0579
Commission Regulation (EC) No 579/97 of 1 April 1997 amending Regulation (EC) No 1588/94 laying down detailed rules for the application to milk and milk products of the arrangements provided for in the Europe Agreements between the Community of the one part and Bulgaria and Romania of the other part
Regolamento (CE) n. 579/97 della Commissione del 1o aprile 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra
Regolamento (CE) n. 579/97 della Commissione del 1o aprile 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra
GU L 87 del 2.4.1997, p. 8–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/09/1997
Regolamento (CE) n. 579/97 della Commissione del 1o aprile 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra
Gazzetta ufficiale n. L 087 del 02/04/1997 pag. 0008 - 0008
REGOLAMENTO (CE) N. 579/97 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1, considerando che il protocollo n. 4 dell'accordo europeo è stato modificato, con effetto a decorrere dal 31 gennaio 1997, dalla decisione (CE) n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee, da una parte, e la Romania, dall'altra (3); che il nuovo protocollo dispone che la prova di origine dei prodotti importati nella Comunità può essere stabilita mediante una dichiarazione dell'esportatore, rilasciata a determinate condizioni, nonché mediante presentazione del certificato EUR.1; che occorre pertanto adattare il regolamento (CEE) n. 1588/94 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2499/96 (5), per quanto riguarda l'immissione in libera pratica di prodotti importati provenienti dalla Romania; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1588/94 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 I prodotti sono messi in libera pratica su presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei conclusi con i paesi suddetti oppure, nel caso della Romania, su presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'esportatore secondo quanto disposto nel suddetto protocollo.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 31 gennaio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5. (2) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1. (3) GU n. L 54 del 24. 2. 1997, pag. 1. (4) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8. (5) GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 58.