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Document 31997R0476
Council Regulation (EC) No 476/97 of 13 March 1997 amending, with respect to statistical territory, Regulation (EC) No 1172/95 on the statistics relating to the trading of goods by the Community and its Member States with non-member countries
Regolamento (CE) n. 476/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1172/95, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi, per quanto riguarda il territorio statistico
Regolamento (CE) n. 476/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1172/95, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi, per quanto riguarda il territorio statistico
GU L 75 del 15.3.1997, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0471
Regolamento (CE) n. 476/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1172/95, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi, per quanto riguarda il territorio statistico
Gazzetta ufficiale n. L 075 del 15/03/1997 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CE) N. 476/97 DEL CONSIGLIO del 13 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1172/95, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi, per quanto riguarda il territorio statistico IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando la decisione della Repubblica francese di integrare i dipartimenti d'oltremare nel territorio statistico francese a decorrere dal 1° gennaio 1997; considerando la decisione del Regno di Spagna di integrare le isole Canarie nel territorio statistico spagnolo a decorrere dalla stessa data; considerando che, di conseguenza, è opportuno adattare la definizione del territorio statistico comunitario, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1172/95 (1), nonché il campo d'applicazione delle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi, di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1172/95 viene modificato come segue: 1) all'articolo 3, il paragrafo 2 viene sostituito dal seguente testo: «2. In deroga al paragrafo 1, il territorio statistico della Comunità comprende l'isola di Helgoland»; 2) all'articolo 4, paragrafo 1 il secondo comma viene soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 1° gennaio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 1997. Per il Consiglio Il Presidente M. PATIJN (1) GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10.