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Document 31997R0476

    Regolamento (CE) n. 476/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1172/95, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi, per quanto riguarda il territorio statistico

    GU L 75 del 15.3.1997, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0471

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/476/oj

    31997R0476

    Regolamento (CE) n. 476/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1172/95, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi, per quanto riguarda il territorio statistico

    Gazzetta ufficiale n. L 075 del 15/03/1997 pag. 0001 - 0001


    REGOLAMENTO (CE) N. 476/97 DEL CONSIGLIO del 13 marzo 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1172/95, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi, per quanto riguarda il territorio statistico

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando la decisione della Repubblica francese di integrare i dipartimenti d'oltremare nel territorio statistico francese a decorrere dal 1° gennaio 1997;

    considerando la decisione del Regno di Spagna di integrare le isole Canarie nel territorio statistico spagnolo a decorrere dalla stessa data;

    considerando che, di conseguenza, è opportuno adattare la definizione del territorio statistico comunitario, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1172/95 (1), nonché il campo d'applicazione delle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi, di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1172/95 viene modificato come segue:

    1) all'articolo 3, il paragrafo 2 viene sostituito dal seguente testo:

    «2. In deroga al paragrafo 1, il territorio statistico della Comunità comprende l'isola di Helgoland»;

    2) all'articolo 4, paragrafo 1 il secondo comma viene soppresso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile dal 1° gennaio 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 1997.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. PATIJN

    (1) GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10.

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