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Document 31997R0447

Regolamento (CE) n. 447/97 della Commissione del 7 marzo 1997 che istituisce limiti quantitativi comunitari per le reimportazioni nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in questo paese e modifica la tabella acclusa all'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

GU L 68 del 8.3.1997, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; abrog. impl. da 32015R0937

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/447/oj

31997R0447

Regolamento (CE) n. 447/97 della Commissione del 7 marzo 1997 che istituisce limiti quantitativi comunitari per le reimportazioni nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in questo paese e modifica la tabella acclusa all'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 068 del 08/03/1997 pag. 0016 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 447/97 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1997 che istituisce limiti quantitativi comunitari per le reimportazioni nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in questo paese e modifica la tabella acclusa all'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 152/97 della Commissione (2), in particolare il combinato disposto dell'articolo 2 dell'allegato VII e dell'articolo 17,

considerando che l'articolo 2 dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 stabilisce le condizioni alle quali possono essere fissati limiti quantitativi per la reimportazione nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in determinati paesi terzi;

considerando che l'articolo 2 dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 prevede la possibilità di fissare limiti quantitativi per le reimportazioni di alcuni prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che alcuni Stati membri hanno chiesto alla Commissione europea di istituire, per il 1997, limiti quantitativi per le reimportazioni nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili (categorie 159 e 161) originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in Cina; che le importazioni dirette di prodotti che rientrano nelle categorie 159 e 161 sono soggetti ai limiti quantitativi specificati dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che questa domanda corrisponde all'interesse dell'industria comunitaria e che è opportuno fissare, per il 1997, limiti quantitativi per quanto riguarda le reimportazioni nella Comunità europea di determinati prodotti tessili (categorie 159 e 161) originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in questo paese, modificando in tal senso la tabella acclusa all'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I limiti quantitativi comunitari applicabili nel 1997 ai prodotti delle categorie 159 e 161 originari della Repubblica popolare cinese sono fissati rispettivamente a 8 e a 15 tonnellate.

2. La tabella acclusa all'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificata in tal senso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 26 del 29. 1. 1997, pag. 8.

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