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Document 21997A0217(02)

    Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1999

    GU L 46 del 17.2.1997, p. 76–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1997/1130/oj

    Related Council regulation

    21997A0217(02)

    Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1999

    Gazzetta ufficiale n. L 046 del 17/02/1997 pag. 0076 - 0081


    PROTOCOLLO che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1999 (1)

    Articolo 1

    A decorrere dal 1° giugno 1996 e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca accordate a norma dell'articolo 2 dell'accordo sono fissate a 37 tonniere congelatrici con reti a circuizione ed a 7 tonniere con lenze a canna e 25 pescherecci con palangari di superficie.

    Articolo 2

    1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissata, per il periodo contemplato dall'articolo 1, a 1 800 000 ecu da versare in tre rate annuali di pari importo. Tale importo copre 9 000 t annue di catture nelle acque di São Tomé e Príncipe. Se il volume delle catture di tonnidi effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque di São Tomé e Príncipe supera tale quantitativo, l'importo suddetto è aumentato di 50 ecu per tonnellata supplementare.

    2. La destinazione della predetta compensazione è di esclusiva competenza del governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe. Essa è versata a favore della Banca centrale di São Tomé e Príncipe.

    Articolo 3

    1. Oltre al versamento dell'importo di cui all'articolo 2, nel periodo di cui all'articolo 1 la Comunità finanzia programmi scientifici e tecnici destinati in particolare a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche nella zona economica esclusiva di São Tomé e Príncipe, per un importo di 187 500 ecu.

    2. Tali programmi sono elaborati congiuntamente dalle autorità competenti di São Tomé e Príncipe e della Comunità che partecipa, se del caso, alla loro attuazione. Previa approvazione del loro contenuto, i programmi sono finanziati mediante versamenti su un conto indicato dalle autorità competenti di São Tomé e Príncipe.

    3. Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe trasmettono ai servizi della Commissione delle Comunità europee una relazione sull'attuazione dei programmi approvati e sui risultati ottenuti. La Commissione delle Comunità europee si riserva la possibilità di chiedere alle autorità di São Tomé e Príncipe qualunque informazione complementare di ordine scientifico.

    Articolo 4

    1. Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A tal fine la Comunità, oltre all'importo di cui all'articolo 2:

    a) agevola l'accesso dei cittadini di São Tomé e Príncipe agli istituti degli Stati membri e mette a loro disposizione borse di studio e di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Queste borse possono essere altresì utilizzate in qualsiasi altro Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione, per un importo di 35 000 ecu;

    b) copre le spese di partecipazione di São Tomé e Príncipe al comitato regionale della pesca del Golfo di Guinea ed all'ICCAT, per un importo di 90 000 ecu;

    c) copre le spese di partecipazione a riunioni internazionali o a tirocini nel settore della pesca, per un importo di 62 500 ecu.

    2. Tali importi sono versati in tre rate annuali di pari importo sui conti indicati dal Ministero dell'agricoltura e della pesca. Tale ministero gestisce la totalità delle azioni così finanziate, di cui al paragrafo 1 e trasmette ai servizi della Commissione una relazione dettagliata sull'utilizzazione dei fondi.

    Articolo 5

    Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3 l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa.

    Articolo 6

    L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe è abrogato e sostituito dall'allegato al presente protocollo.

    Articolo 7

    Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

    Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1996.

    (1) Vedi decisione 96/623/CE (GU n. L 279 del 31. 10. 1996, pag. 30).

    ALLEGATO

    Condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci della Comunità nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe

    1. Le procedure applicabili per la domanda e il rilascio delle licenze di cui all'articolo 4 dell'accordo sono le seguenti:

    Le autorità competenti della Comunità sottopongono al Ministero dell'agricoltura e della pesca di São Tomé e Príncipe, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee responsabile per São Tomé e Príncipe, una domanda per ciascun peschereccio che intende esercitare la pesca a norma dell'accordo, almeno venti giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto.

    Le domande sono presentate conformemente all'apposito formulario che è fornito a tal fine dal governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e il cui modello è allegato (appendice 1).

    Le licenze sono rilasciate, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, dalle autorità di São Tomé e Príncipe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee responsabile per São Tomé e Príncipe.

    La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata a nome di un peschereccio può essere, e in caso di dimostrata forza maggiore è, sostituita da una nuova licenza a nome di un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al Ministero dell'agricoltura e della pesca di São Tomé e Príncipe tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee responsabile per São Tomé e Príncipe.

    La nuova licenza menziona:

    - la data del rilascio;

    - il fatto che la licenza sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente, per il periodo di validità residuo.

    In tal caso, non è dovuta alcuna somma forfettaria, quale prevista in appresso al punto 5.

    La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo; tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo inviata dalla Commissione europea alle autorità di São Tomé e Príncipe, la nave è iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, trasmesso alle autorità di São Tomé e Príncipe incaricate del controllo della pesca. Una copia di cui sopra può essere ottenuta per fax in attesa del ricevimento della licenza definitiva; tale copia è conservata a bordo.

    2. Le licenze sono valide per un anno. Esse sono rinnovabili.

    3. I canoni di cui all'articolo 4 dell'accordo sono fissati a 20 ecu per tonnellata pescata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

    4. Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe comunicano le modalità di pagamento del canone e in particolare i conti bancari e le valute da utilizzare.

    5. Le licenze sono rilasciate previo versamento, presso la Banca centrale di São Tomé e Príncipe, di una somma forfettaria di 3 000 ecu l'anno per le tonniere congelatrici con rete a circuizione e di 500 ecu l'anno per le tonniere con lenze a canna o i pescherecci con palangari di superficie; tali importi corrispondono al canone da pagare per la cattura di:

    - 150 tonnellate all'anno di tonno per le tonniere congelatrici con rete a circuizione;

    - 25 tonnellate all'anno di tonno per le tonniere con lenze a canna o i pescherecci con palangari di superficie.

    6. Le navi debbono tenere un giornale di bordo, secondo il modello ICCAT riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque di São Tomé e Príncipe. Esso deve essere compilato anche se non sono state effettuate catture.

    I pescherecci di cui al precedente comma, per i periodi nei quali non si sono trovati nelle acque di São Tomé e Príncipe, sono tenuti a compilare il giornale di bordo di cui sopra con la menzione «Fuori ZEE São Tomé e Príncipe».

    I giornali di bordo di cui al presente paragrafo sono trasmessi al Ministero dell'agricoltura e della pesca entro un termine di 15 giorni lavorativi dal loro arrivo in un porto.

    Copie di tali documenti sono inviate agli istituti scientifici di cui al paragrafo 7, terzo comma, e alla delegazione della Commissione delle Comunità europee responsabile per São Tomé e Príncipe.

    7. São Tomé e Príncipe effettua il computo dei canoni dovuti a titolo dell'anno civile precedente, sulla base delle dichiarazioni di cattura per peschereccio comunitario e delle altre informazioni da esso detenute.

    Tale computo è notificato alla Commissione entro il 31 marzo per l'anno precedente e la Commissione lo trasmette entro il 15 aprile contemporaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati membri interessati.

    Gli armatori, qualora contestino il computo presentato da São Tomé e Príncipe, possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture, quali l'Istituto francese di ricerca scientifica per lo sviluppo della cooperazione (ORSTOM) e l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e concertarsi quindi con le autorità di São Tomé e Príncipe per effettuare il computo definitivo entro il 15 maggio dell'anno in corso. Qualora non siano pervenute osservazioni degli armatori entro tale data, il computo effettuato da São Tomé e Príncipe è considerato definitivo. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il computo definitivo relativo alla propria flotta.

    Gli eventuali pagamenti supplementari rispetto all'anticipo sono effettuati dagli armatori presso la Banca centrale di São Tomé e Príncipe entro il 31 maggio dello stesso anno.

    Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui al paragrafo 5, la somma residua corrispondente non è rimborsata all'armatore.

    8. I pescherecci, nelle tre ore successive a ciascuna entrata e uscita dalla zona di pesca e ogni tre giorni durante la loro attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe, sono tenuti a comunicare direttamente alle autorità di São Tomé e Príncipe, possibilmente via fax e, per le navi sprovviste di fax, via radio, la loro posizione e le catture detenute a bordo. Il numero di fax e la frequenza radio sono indicati in occasione del rilascio della licenza.

    Una copia delle comunicazioni via fax o della registrazione delle comunicazioni radio è conservata dalle autorità di São Tomé e Príncipe e dagli armatori fino all'approvazione da parte di ciascuna delle due parti del computo definitivo dei canoni di cui al paragrafo 7.

    Un peschereccio sorpreso a pescare senza aver avvertito della propria presenza le autorità di São Tomé e Príncipe è considerato come un peschereccio senza licenza.

    9. Le tonniere con reti a circuizione cercano di mettere a disposizione delle autorità di São Tomé e Príncipe le loro eventuali catture accessorie, ai prezzi stabiliti di comune accordo.

    10. Su richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe, i pescherecci prendono a bordo degli osservatori. La permanenza a bordo dell'osservatore non deve superare il tempo occorrente per eseguire una verifica delle catture a campione. Il capitano prende tutte le misure necessarie per facilitare agli osservatori l'adempimento dei loro compiti a bordo. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico delle autorità competenti di São Tomé e Príncipe. In caso di imbarco in un paese straniero, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Qualora una tonniera con a bordo un osservatore di São Tomé e Príncipe lasci la zona di pesca di São Tomé e Príncipe, devono essere prese le opportune misure per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima a São Tomé e Príncipe a spese dell'armatore.

    In tale occasione, e su richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe, gli armatori delle tonniere con reti a circuizione cercano di imbarcare marinai di São Tomé e Príncipe, senza superare il limite massimo di tre marinai per l'insieme delle tonniere comunitarie con reti a circuizione e in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione. Le condizioni di lavoro e di salario sono liberamente discusse tra gli armatori e i rappresentanti dei marinai.

    11. Per la pesca del tonno sono applicabili le norme internazionali, come raccomandate dall'ICCAT.

    12. La delegazione della Commissione delle Comunità europee responsabile per São Tomé e Príncipe è informata, entro quarantotto ore, di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità operante nell'ambito del presente accordo, effettuato nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

    Una relazione succinta sulle circostanze e i motivi che sono all'origine del fermo deve essere trasmessa entro settantadue ore.

    Appendice 1

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

    MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA

    DOMANDA DI LICENZA DI PESCA N. . . .

    Nome del richiedente: .

    Indirizzo del richiedente: .

    .

    Nome e indirizzo dell'armatore della nave: .

    .

    Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante a São Tomé e Príncipe: .

    .

    Nome del peschereccio: .

    Tipo di peschereccio: .

    Paese di immatricolazione: .

    Porto e numero di immatricolazione: .

    Identificazione esterna del peschereccio: .

    Indicativo di chiamata e frequenza: .

    Lunghezza del peschereccio: .

    Larghezza del peschereccio: .

    Tipo di motore e potenza motrice: .

    Capacità delle stive: .

    Numero minimo dei membri d'equipaggio: .

    Tipo di pesca praticato: .

    Specie ittiche interessate: .

    .

    Periodo di validità richiesto: .

    Certifico che le informazioni di cui sopra sono esatte.

    Dichiaro di conoscere, di approvare e di impegnarmi a rispettare e a far rispettare la legislazione in materia di pesca marittima della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, nonché la legislazione internazionale applicabile.

    Data: .

    IL RICHIEDENTE

    .>FINE DI UN GRAFICO>

    Appendice 2

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

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