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Document 31997R0272

    Regolamento (CE) n. 272/97 della Commissione del 14 febbraio 1997 che fissa gli importi di riferimento finali per i produttori di soia, di semi di colza o ravi. . one e di semi di girasole per la campagna di commerciali. . a. ione 1996/97

    GU L 45 del 15.2.1997, p. 22–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/08/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/272/oj

    31997R0272

    Regolamento (CE) n. 272/97 della Commissione del 14 febbraio 1997 che fissa gli importi di riferimento finali per i produttori di soia, di semi di colza o ravi. . one e di semi di girasole per la campagna di commerciali. . a. ione 1996/97

    Gazzetta ufficiale n. L 045 del 15/02/1997 pag. 0022 - 0030


    REGOLAMENTO (CE) N. 272/97 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1997 che fissa gli importi di riferimento finali per i produttori di soia, di semi di colza o ravizzone e di semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1996/97

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1575/96 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 12,

    considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92, la Commissione calcola un importo di riferimento regionale finale basato sul prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi, sostituendo al prezzo di riferimento previsionale il prezzo di riferimento constatato; che la Commissione ha stabilito il prezzo di riferimento constatato utilizzando i dati forniti in virtù del regolamento (CE) n. 3405/93 della Commissione (3);

    considerando che la superficie prevista all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1765/92, a favore della quale è versato il pagamento compensativo per i semi oleosi, non supera, dopo l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 del suddetto regolamento, la superficie massima garantita; che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del suddetto regolamento, non è necessario ridurre gli importi di riferimento regionali finali;

    considerando che il massimale applicabile alla soia irrigua in Francia, fissato dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1647/96 (5) non è stato superato; che non è quindi necessario, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 1765/92, rivedere gli importi di riferimento regionali finali;

    considerando che gli altri produttori hanno riscosso l'acconto il cui importo è stato fissato all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1479/96 della Commissione (6);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Nell'allegato I figura una spiegazione succinta del calcolo degli importi di riferimento regionali finali di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

    2. Gli importi di riferimento regionali finali per la campagna di commercializzazione 1996/97 sono indicati nell'allegato II.

    3. Ai fini del calcolo del pagamento compensativo ai produttori di semi oleosi di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, l'autorità competente tiene conto:

    - di eventuali riduzioni della superficie ammissibile del produttore e del livello del pagamento compensativo;

    - di eventuali acconti versati a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1479/96.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

    (2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 1.

    (3) GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 10.

    (4) GU n. L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.

    (5) GU n. L 207 del 17. 8. 1996, pag. 6.

    (6) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 11.

    ALLEGATO I

    Spiegazione succinta del calcolo dell'importo di riferimento regionale finale per i produttori di semi oleosi nel corso della campagna 1996/97

    Adattamento dei pagamenti di sostegno in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92 - Importi di riferimento regionali finali

    1. Il prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi, che rappresenta il prezzo medio constatato sui mercati nel corso della campagna di commercializzazione 1996/97, è stato valutato a 223,551 ECU/t. Questo prezzo di riferimento è stato calcolato in base alle offerte e ai prezzi comunicati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 3405/93.

    2. Il livello del prezzo di riferimento constatato è tale da rendere necessaria la riduzione del 5 % dei pagamenti compensativi previsionali versati ai produttori di semi oleosi in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92. Gli importi di riferimento regionali finali saranno fissati ad un livello del 5 % inferiore agli importi di riferimento regionali previsionali fissati dal regolamento (CE) n. 1479/96.

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

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