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Document 31996R2428

    Regolamento (CE) n. 2428/96 della Commissione del 17 dicembre 1996 che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 1997 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 331 del 20.12.1996, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2428/oj

    31996R2428

    Regolamento (CE) n. 2428/96 della Commissione del 17 dicembre 1996 che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 1997 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 331 del 20/12/1996 pag. 0014 - 0015


    REGOLAMENTO (CE) N. 2428/96 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1996 che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 1997 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 6,

    considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, interventi per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D del regolamento suddetto; che il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione (3) ha fissato le destinazioni dei prodotti ritirati; che occorre fissare forfettariamente il valore di questi per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento;

    considerando che, sulla base dei dati relativi a tale valore, è opportuno fissare il valore forfettario per la campagna di pesca 1997 come indicato in allegato;

    considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3902/92 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1338/95 (5), l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta; che è pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro;

    considerando che le disposizioni sopraccitate s'applicano ugualmente all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3902/92;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana e dell'anticipo corrispondente è fissato per la campagna di pesca 1997 come indicato in allegato per ciascuna delle destinazioni indicate.

    Articolo 2

    Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

    Per la Commissione

    Emma BONINO

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.

    (3) GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 22.

    (4) GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 35.

    (5) GU n. L 129 del 14. 6. 1995, pag. 7.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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