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Dokumentas 31996R2155

    Regolamento (CE) n. 2155/96 della Commissione dell'11 novembre 1996 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 1996 al 30 giugno 1997, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

    GU L 289 del 12.11.1996, p. 3—6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Dokumento teisinis statusas Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 30/06/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2155/oj

    31996R2155

    Regolamento (CE) n. 2155/96 della Commissione dell'11 novembre 1996 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 1996 al 30 giugno 1997, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

    Gazzetta ufficiale n. L 289 del 12/11/1996 pag. 0003 - 0006


    REGOLAMENTO (CE) N. 2155/96 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1996 che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e rivede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 5,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/96 (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1926/96 prevede l'apertura di contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti a base di carni bovine; che le importazioni realizzate nei limiti di detti contingenti beneficiano di una riduzione dell'80 % dei tassi fissati nella tariffa doganale comune (TDC); che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

    considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, occorre scaglionare tali quantitativi tra vari periodi dell'esercizio 1996/1997;

    considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi suddetti volte a garantire l'origine dei prodotti, è opportuno stabilire che, per la gestione dei regimi considerati, si faccia ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo fissare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (5), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/96 (7); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

    considerando che, ai fini di una gestione efficace dei regimi in causa, occorre fissare a 12 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito dei regimi medesimi; che i rischi di speculazione esistenti nel settore delle carni bovine con riguardo a detti regimi inducono a stabilire condizioni precise che gli operatori devono rispettare per poter avvalersi degli stessi;

    considerando che, per chiarire la situazione giuridica, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 542/96 della Commissione, del 28 marzo 1996, che stabilisce, peri il 1996, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine, previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra Comunità, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'atro (8);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1996 e il 30 giugno 1997, possono essere importate, conformemente al disposto del presente regolamento, nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1926/96:

    - 1 575 tonnellate di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania;

    - 210 tonnellate di prodotti di cui al codice NC 1602 50 10, originarie della Lettonia.

    2. Per i quantitativi di cui al paragrafo 1, le aliquote dei dazi doganali fissati nella TDC sono ridotte dell'80 %.

    3. I quantitativi menzionati al paragrafo 1 sono ripartiti nel corso dell'anno nel modo seguente:

    - 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996,

    - 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997.

    Se, nel corso del periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al primo trattino sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

    Articolo 2

    1. Per poter fruire dei regimi di importazione di cui all'articolo 1:

    a) il richiedente di un titolo di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, deve fornire alle autorità competenti dello Stato membro interessato la prova di aver svolto nei dodici mesi precedenti un'attività commerciale nel settore delle carni bovine con i paesi terzi e di essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

    b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

    c) per ciascuno dei gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino:

    - la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo non inferiore a 15 tonnellate di carne, in peso del prodotto, e non superiore al quantitativo disponibile per il pertinente periodo;

    - può essere presentata soltanto una domanda per interessato;

    - qualora l'interessato presenti più di una domanda, sono irricevibili tutte le sue domande relative al gruppo di cui trattasi;

    d) nella casella 8, la domanda di titolo e il titolo stesso recano l'indicazione:

    - nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, dei paesi di origine;

    - nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del paese di origine.

    Il titolo obbliga ad importare da uno dei paesi indicati;

    e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

    - Reglamento (CE) n° 2155/96

    - Forordning (EF) nr. 2155/96

    - Verordnung (EG) Nr. 2155/96

    - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2155/96

    - Regulation (EC) No 2155/96

    - Règlement (CE) n° 2155/96

    - Regolamento (CE) n. 2155/96

    - Verordening (EG) nr. 2155/96

    - Regulamento (CE) nº 2155/96

    - Asetus (EY) N:o 2155/96

    - Förordning (EG) nr 2155/96.

    2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso possono recare, nella casella 16, vari codici NC che si riferiscono al gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino.

    Articolo 3

    1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto:

    - dal 25 al 29 novembre 1996,

    - dal 3 al 13 febbraio 1997.

    2. Entro il quinto giorno lavorativo dalla fine del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate.

    Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti, suddiviso per quantità richieste e relativi codici di nomenclatura, nonché per paese di origine dei prodotti.

    Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato del presente regolamento qualora siano state presentate domande di titolo.

    3. La Commissione decide al più presto e per gruppo di prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1, in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano la quantità disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per gruppo di prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1.

    4. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile.

    5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

    Articolo 4

    1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

    2. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

    3. In deroga agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, la cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata a 12 ECU/100 kg in peso netto di prodotti e il periodo di validità dei titoli rilasciati scade il 30 giugno 1997.

    Articolo 5

    I prodotti beneficeranno del disposto dell'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR. 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 3 allegato agli accordi di libero scambio.

    Articolo 6

    Il regolamento (CE) n. 542/96 è abrogato.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

    (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (3) GU n. L 267 del 19. 10. 1996, pag. 1.

    (4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (5) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

    (6) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

    (7) GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18.

    (8) GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 12.

    ALLEGATO

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Numero di telefax CE: (32-2) 296 60 27

    [Applicazione del regolamento (CE) n. 2155/96]

    COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 - CARNI BOVINE

    DOMANDA DI TITOLI D'IMPORTAZIONE CON RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DEI DAZI TDC

    Data: Periodo:

    Stato membro: Paese d'origine Numero d'ordine Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo (in tonnellate) Codice NC

    Quantitativo totale richiesto Stato membro: telefax:

    telefono:

    >FINE DI UN GRAFICO>

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