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Dokument 31996R2083

Regolamento (CE) n. 2083/96 della Commissione del 30 ottobre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

GU L 279 del 31.10.1996, s. 23 – 25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Právny stav dokumentu Už nie je účinné, Dátum ukončenia platnosti: 16/01/1997; abrog. impl. da 397R0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2083/oj

31996R2083

Regolamento (CE) n. 2083/96 della Commissione del 30 ottobre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 31/10/1996 pag. 0023 - 0025


REGOLAMENTO (CE) N. 2083/96 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 (2), in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 822/87, nella misura necessaria per permettere l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del suddetto regolamento sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale e entro i limiti previsti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra tali prezzi e i prezzi comunitari può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che conformemente all'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento succitato, le restituzioni vengono fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione:

- sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti interessati e delle disponibilità,

- sul mercato internazionale, dei prezzi di questi prodotti;

considerando che occorre tener conto anche di altri criteri e obiettivi stabiliti all'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87; che occorre considerare in particolare i limiti previsti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato, in particolare quelli derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, in appresso denominati «accordi GATT»;

considerando che se si applicano le regole summenzionate all'attuale situazione di mercato, per quanto riguarda in particolare i prezzi dei vini nella Comunità e sul mercato internazionale, il livello delle restituzioni dovrebbe essere diminuito; che, onde evitare perturbazioni sul mercato comunitario in seguito alla produzione della campagna in corso, occorre aumentare il più possibile i quantitativi di prodotti comunitari esportati con restituzione, rispettando però i limiti quantitativi derivanti dagli accordi GATT; che per arrivare a tale risultato è necessario diminuire l'importo delle restituzioni, in considerazione degli obblighi derivanti dagli accordi GATT per quanto concerne le spese massime autorizzate; che le restituzioni debbono essere pertanto fissate conformemente all'allegato del presente regolamento e che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo (3) e prevedere l'applicazione immediata di tale modifica;

considerando che le condizioni per esportare mosti d'uva concentrati verso la Guinea equatoriale sono diventate economicamente interessanti; che occorre inserire questo paese nell'elenco dei paesi beneficiari di restituzioni per tale prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.

(3) GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 10.

ALLEGATO

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