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Document 31996R2080
Commission Regulation (EC) No 2080/96 of 30 October 1996 amending Regulations (EEC) No 2213/76 and (EEC) No 3398/91 on the sale of skimmed-milk powder from public storage and Regulation (EEC) No 2315/76 on the sale of butter from public stocks
Regolamento (CE) n. 2080/96 della Commissione del 30 ottobre 1996 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2213/76 e (CEE) n. 3398/91 relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico e il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico
Regolamento (CE) n. 2080/96 della Commissione del 30 ottobre 1996 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2213/76 e (CEE) n. 3398/91 relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico e il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico
GU L 279 del 31.10.1996, p. 15–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2001
Regolamento (CE) n. 2080/96 della Commissione del 30 ottobre 1996 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2213/76 e (CEE) n. 3398/91 relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico e il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico
Gazzetta ufficiale n. L 279 del 31/10/1996 pag. 0015 - 0016
REGOLAMENTO (CE) N. 2080/96 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1996 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2213/76 e (CEE) n. 3398/91 relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico e il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione, del 10 settembre 1976, relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 (4), il regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione, del 24 settembre 1976, relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95, ed il regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95, recano disposizioni relative allo smaltimento delle scorte pubbliche di latte scremato in polvere e di burro; che è opportuno completare tali disposizioni precisando che i prodotti devono essere aggiudicati secondo il principio «primo ad entrare, primo ad uscire»; considerando che la cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3398/91 e la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dello stesso regolamento sono intese a garantire alcune obbligazioni principali, tra cui il rispetto di certi termini; che è opportuno mitigare tali norme, disponendo che il rispetto dei suddetti termini costituisca una obbligazione secondaria; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2213/76 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4. L'organismo d'intervento procede alla vendita del latte scremato in polvere in funzione della data d'immagazzinamento, cominciando dal prodotto di più vecchia data del quantitativo totale disponibile o eventualmente del quantitativo disponibile nel(nei) deposito(i) designato(i) dall'operatore.» Articolo 2 All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2315/76 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3. L'organismo d'intervento procede alla vendita del burro in funzione della data d'immagazzinamento, cominciando dal prodotto di più vecchia data del quantitativo totale disponibile o eventualmente del quantitativo disponibile nel(nei) deposito(i) designato(i) dall'operatore.» Articolo 3 Il regolamento (CEE) n. 3398/91 è modificato come segue: 1) all'articolo 7, paragrafo 1, l'espressione «entro il termine previsto all'articolo 11, paragrafo 2» è soppressa; 2) all'articolo 8, paragrafo 2, secondo capoverso, il termine «tempestiva» è soppresso; 3) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. L'organismo d'intervento procede all'aggiudicazione sulla base dei seguenti criteri: a) il latte scremato in polvere viene aggiudicato in funzione della data d'immagazzinamento, cominciando dal prodotto di più vecchia data del quantitativo totale disponibile o eventualmente del quantitativo disponibile nel(nei) deposito(i) designato(i) dall'operatore; b) fatto salvo il disposto del paragrafo 1, l'aggiudicatario è l'offerente che propone il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il rimanente viene aggiudicato agli altri offerenti, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato; c) qualora, con l'accettazione di un'offerta, venga superato il quantitativo di latte scremato in polvere ancora disponibile presso il deposito in questione, all'offerente verrà attribuito soltanto il quantitativo disponibile. L'organismo d'intervento può tuttavia designare, d'intesa con l'offerente, altri depositi fino al raggiungimento del quantitativo indicato nell'offerta; d) qualora, con l'accettazione di più offerte recanti il medesimo prezzo per uno stesso deposito, venga superato il quantitativo ancore disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte in oggetto. Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'attribuzione di quantitativi inferiori a 5 tonnellate, si precede all'aggiudicazione mediante sorteggio.» Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21. (3) GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6. (4) GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27. (5) GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12. (6) GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16.