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Document 31996R2074
Council Regulation (EC) No 2074/96 of 25 October 1996 amending Regulation (EC) No 3075/95 laying down, for 1996, certain measures for the conservation and management of fishery resources applicable to vessels flying the flag of Norway
Regolamento (CE) n. 2074/96 del Consiglio del 25 ottobre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 3075/95 che stabilisce, per il 1996, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia
Regolamento (CE) n. 2074/96 del Consiglio del 25 ottobre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 3075/95 che stabilisce, per il 1996, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia
GU L 279 del 31.10.1996, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996
Regolamento (CE) n. 2074/96 del Consiglio del 25 ottobre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 3075/95 che stabilisce, per il 1996, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia
Gazzetta ufficiale n. L 279 del 31/10/1996 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 2074/96 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 3075/95 che stabilisce, per il 1996, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CE) n. 3075/95 (2) attribuisce, per il 1996, alcuni contingenti di cattura a navi battenti bandiera norvegese che pescano in acque comunitarie; considerando che un contingente di cattura di 50 000 t di aringhe è stato assegnato alla Norvegia, per il 1996, nella zona di pesca comunitaria della divisione CIEM IVa e IVb; che tale contingente deve essere ridotto in maniera proporzionale al corrispondente TAC di aringhe del mare del Nord; considerando che dalle informazioni scientifiche più recenti, in particolare dal rapporto del comitato consultivo per la gestione della pesca del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, emerge che lo stock di aringhe nel mare del Nord è sceso al di sotto dei livelli di sicurezza biologici e che, per tutelarlo, è necessario adottare urgenti misure di gestione comprendenti, tra l'altro, una riduzione del 50 % del pertinente TAC; considerando che, conformemente alla procedura di cui agli articoli 2 e 7 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (3), le parti si sono consultate in merito a misure urgenti resesi necessarie in base a nuovi dati scientifici; che tali consultazioni si sono concluse positivamente ed hanno consentito di ridurre il contingente in parola; considerando che nell'ambito dell'accordo tra la Comunità e la Norvegia per il 1996 è prevista la possibilità di un ulteriore trasferimento di quantitativi di passera dalla Norvegia alla Comunità dopo il 1° agosto 1996; considerando che nuove consultazioni sono state avviate con la Norvegia, a seguito delle quali è stato concordato di trasferire, dal 1° agosto 1996, 1 250 t di passera dalla Norvegia alla Comunità in cambio di un trasferimento di 10 000 t di melù dalla Comunità alla Norvegia; che in conseguenza di tale accordo i contingenti di cui trattasi devono essere corrispondentemente modificati; considerando che occorre dare attuazione alle misure concordate; considerando che spetta al Consiglio stabilire dei condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate le catture in questione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3075/95 i dati relativi alla passera, al melù e all'aringa sono sostituiti da quelli indicati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia le modifiche concernenti la passera e il melù si applicano dal 1° agosto 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1996. Per il Consiglio Il Presidente E. KENNY (1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994. (2) GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 43. (3) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48. ALLEGATO Contingenti di cattura della Norvegia per il 1996 >SPAZIO PER TABELLA>