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Document 31996R1929

Regolamento (CE) n. 1929/96 della Commissione del 7 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1713/95 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i paesi baltici e che prevede il rimborso dei dazi all'importazione riscossi sulle importazioni effettuate tra il 1o luglio e il 30 settembre 1996

GU L 254 del 8.10.1996, p. 29–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1929/oj

31996R1929

Regolamento (CE) n. 1929/96 della Commissione del 7 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1713/95 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i paesi baltici e che prevede il rimborso dei dazi all'importazione riscossi sulle importazioni effettuate tra il 1o luglio e il 30 settembre 1996

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 08/10/1996 pag. 0029 - 0033


REGOLAMENTO (CE) N. 1929/96 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1713/95 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i paesi baltici e che prevede il rimborso dei dazi all'importazione riscossi sulle importazioni effettuate tra il 1° luglio e il 30 settembre 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce alcune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, onde tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1926/96 prevede, a titolo autonomo e transitorio, misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi conclusi dalle Comunità europee e dai loro Stati membri, da un lato, e rispettivamente dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia e della Repubblica di Lituania, dall'altro, per il periodo dal 1° luglio 1996 fino al momento dell'entrata in vigore dei protocolli addizionali interinali degli accordi sulla liberalizzazione degli scambi che verranno conclusi in seguito ai negoziati attualmente in corsa con i paesi interessati;

considerando che il regolamento (CE) n. 1731/95 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/96 (3), stabilisce le modalità d'applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per quanto concerne il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che tale regolamento dovrebbe essere modificato per tener conto delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento (CE) n. 1926/96;

considerando che in seguito all'adozione tardiva del regolamento (CE) n. 1926/96 i titoli per il terzo trimestre del 1996 sono stati rilasciati in base ai vecchi quantitativi annui; che i quantitativi disponibili per questo trimestre comprendono alcuni quantitativi riportati dal trimestre precedente; che i nuovi quantitativi annui sono fissati per un periodo di 12 mesi a partire dal 1° luglio; che occorre indicare esplicitamente i quantitativi disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996; che tali quantitativi tengono conto della differenza tra il 25 % dei vecchi quantitativi annui e il 25 % dei nuovi quantitativi annui, nonché dei quantitativi riportati dal terzo trimestre; che i quantitativi riportati si limitano tuttavia a quantitativi per i quali non sono stati rilasciati titoli e che non superano il 25 % del vecchio quantitativo annuo per i prodotti interessati;

considerando che la riduzione del dazio doganale dell'80 % invece che del 60 % è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996; che è pertanto necessario prevedere il rimborso degli operatori per le importazioni effettuate in base a titoli rilasciati nel corso del terzo trimestre dell'anno; che tale rimborso deve tuttavia limitarsi a quantitativi pari al 25 % dei vecchi quantitativi annui; che occorre pertanto stabilire il coefficiente di attribuzione applicabile ai prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli per quantitativi superiori al 25 % dei vecchi quantitativi annui;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1713/95 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«A decorrere dal 1° luglio 1996 i quantitativi di cui all'allegato I sono scaglionati nell'arco dell'anno nel seguente modo:

- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,

- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996 i quantitativi disponibili sono invece quelli previsti dall'allegato I bis.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

3) L'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato I bis.

Articolo 2

Per le importazioni effettuate in base a titoli rilasciati per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996 viene rimborsata, su richiesta degli operatori, la differenza tra il 60 % e l'80 % del dazio doganale su presentazione del titolo d'importazione e della dichiarazione d'immissione in libera pratica per l'importazione in questione. Tuttavia, il rimborso si limita ai quantitativi di prodotti importati a cui si applichi il coefficiente di attribuzione che figura all'allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5.

(3) GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 33.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della Nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando "ex" figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

(2) Qualora esista un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è pari al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO I bis

Quantitativo totale disponibile per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi di prodotti importati per i quali è presentata domanda di rimborso dei dazi doganali conformemente all'articolo 2 del regolamento

>SPAZIO PER TABELLA>

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