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Document 31996R1929
Commission Regulation (EC) No 1929/96 of 7 October 1996 amending Regulation (EC) No 1713/95 laying down detailed rules for the application to milk and milk products of the arrangements provided for in the Agreements on free trade between the Community and the Baltic States and providing for reimbursement of import duties charged between 1 July and 30 September 1996
Regolamento (CE) n. 1929/96 della Commissione del 7 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1713/95 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i paesi baltici e che prevede il rimborso dei dazi all'importazione riscossi sulle importazioni effettuate tra il 1o luglio e il 30 settembre 1996
Regolamento (CE) n. 1929/96 della Commissione del 7 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1713/95 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i paesi baltici e che prevede il rimborso dei dazi all'importazione riscossi sulle importazioni effettuate tra il 1o luglio e il 30 settembre 1996
GU L 254 del 8.10.1996, p. 29–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997
Regolamento (CE) n. 1929/96 della Commissione del 7 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1713/95 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i paesi baltici e che prevede il rimborso dei dazi all'importazione riscossi sulle importazioni effettuate tra il 1o luglio e il 30 settembre 1996
Gazzetta ufficiale n. L 254 del 08/10/1996 pag. 0029 - 0033
REGOLAMENTO (CE) N. 1929/96 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1713/95 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i paesi baltici e che prevede il rimborso dei dazi all'importazione riscossi sulle importazioni effettuate tra il 1° luglio e il 30 settembre 1996 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce alcune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, onde tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 5, considerando che il regolamento (CE) n. 1926/96 prevede, a titolo autonomo e transitorio, misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi conclusi dalle Comunità europee e dai loro Stati membri, da un lato, e rispettivamente dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia e della Repubblica di Lituania, dall'altro, per il periodo dal 1° luglio 1996 fino al momento dell'entrata in vigore dei protocolli addizionali interinali degli accordi sulla liberalizzazione degli scambi che verranno conclusi in seguito ai negoziati attualmente in corsa con i paesi interessati; considerando che il regolamento (CE) n. 1731/95 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/96 (3), stabilisce le modalità d'applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per quanto concerne il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che tale regolamento dovrebbe essere modificato per tener conto delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento (CE) n. 1926/96; considerando che in seguito all'adozione tardiva del regolamento (CE) n. 1926/96 i titoli per il terzo trimestre del 1996 sono stati rilasciati in base ai vecchi quantitativi annui; che i quantitativi disponibili per questo trimestre comprendono alcuni quantitativi riportati dal trimestre precedente; che i nuovi quantitativi annui sono fissati per un periodo di 12 mesi a partire dal 1° luglio; che occorre indicare esplicitamente i quantitativi disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996; che tali quantitativi tengono conto della differenza tra il 25 % dei vecchi quantitativi annui e il 25 % dei nuovi quantitativi annui, nonché dei quantitativi riportati dal terzo trimestre; che i quantitativi riportati si limitano tuttavia a quantitativi per i quali non sono stati rilasciati titoli e che non superano il 25 % del vecchio quantitativo annuo per i prodotti interessati; considerando che la riduzione del dazio doganale dell'80 % invece che del 60 % è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996; che è pertanto necessario prevedere il rimborso degli operatori per le importazioni effettuate in base a titoli rilasciati nel corso del terzo trimestre dell'anno; che tale rimborso deve tuttavia limitarsi a quantitativi pari al 25 % dei vecchi quantitativi annui; che occorre pertanto stabilire il coefficiente di attribuzione applicabile ai prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli per quantitativi superiori al 25 % dei vecchi quantitativi annui; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1713/95 è modificato come segue: 1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo: «A decorrere dal 1° luglio 1996 i quantitativi di cui all'allegato I sono scaglionati nell'arco dell'anno nel seguente modo: - 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre, - 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre, - 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo, - 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996 i quantitativi disponibili sono invece quelli previsti dall'allegato I bis.» 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. 3) L'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato I bis. Articolo 2 Per le importazioni effettuate in base a titoli rilasciati per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996 viene rimborsata, su richiesta degli operatori, la differenza tra il 60 % e l'80 % del dazio doganale su presentazione del titolo d'importazione e della dichiarazione d'immissione in libera pratica per l'importazione in questione. Tuttavia, il rimborso si limita ai quantitativi di prodotti importati a cui si applichi il coefficiente di attribuzione che figura all'allegato III. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (2) GU n. L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5. (3) GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 33. ALLEGATO I «ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) Fatte salve le regole d'interpretazione della Nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando "ex" figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente. (2) Qualora esista un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è pari al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.» ALLEGATO II «ALLEGATO I bis Quantitativo totale disponibile per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi di prodotti importati per i quali è presentata domanda di rimborso dei dazi doganali conformemente all'articolo 2 del regolamento >SPAZIO PER TABELLA>