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Document 31996R1462
Commission Regulation (EC) No 1462/96 of 25 July 1996 introducing additional management measures for imports of certain bovine animals for the second half of 1996 and amending Regulation (EC) No 1110/96
Regolamento (CE) n. 1462/96 della Commissione del 25 luglio 1996 che istituisce, per il secondo semestre 1996, misure di gestione supplementari relative alle importazioni di taluni animali vivi della specie bovina e che modifica il regolamento (CE) n. 1110/96
Regolamento (CE) n. 1462/96 della Commissione del 25 luglio 1996 che istituisce, per il secondo semestre 1996, misure di gestione supplementari relative alle importazioni di taluni animali vivi della specie bovina e che modifica il regolamento (CE) n. 1110/96
GU L 187 del 26.7.1996, p. 34–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996
Regolamento (CE) n. 1462/96 della Commissione del 25 luglio 1996 che istituisce, per il secondo semestre 1996, misure di gestione supplementari relative alle importazioni di taluni animali vivi della specie bovina e che modifica il regolamento (CE) n. 1110/96
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/1996 pag. 0034 - 0039
REGOLAMENTO (CE) N. 1462/96 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1996 che istituisce, per il secondo semestre 1996, misure di gestione supplementari relative alle importazioni di taluni animali vivi della specie bovina e che modifica il regolamento (CE) n. 1110/96 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96 (2), in particolare l'articolo 8, considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 ha previsto, per il secondo semestre 1996, l'apertura di un contingente tariffario di 89 000 animali vivi della specie bovina, di peso non superiore a 80 kg, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, e per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 %; considerando che il regolamento (CE) n. 1110/96 della Commissione, del 20 giugno 1996, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il secondo semestre del 1996 (3), ha stabilito determinate norme per l'importazione di 35 500 capi di peso pari o inferiore a 80 kg al tasso integrale del dazio previsto nella tariffa doganale comune; che, in applicazione del regolamento (CE) n. 3066/95, è quindi opportuno prevedere alcune modifiche per quanto riguarda la fissazione dei dazi doganali connessi alle importazioni dei 35 500 capi suddetti, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 1996, e stabilire misure di gestione relative al quantitativo supplementare di 53 500 capi per il secondo semestre 1996 rispettando il regime d'importazione già definito dal regolamento (CE) n. 1110/96; che, tuttavia, per meglio tener conto degli scambi tradizionali nell'ambito dei regimi d'importazione specifici relativi ai vitelli di peso non superiore a 80 kg è opportuno adottare criteri lievemente modificati per quanto riguarda i quantitativi di riferimento «tradizionali»; considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (5) e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95 (7); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento istituisce misure di gestione relative alle importazioni nella Comunità, nel corso del secondo semestre 1996, di animali vivi della specie bovina, di peso non superiore a 80 kg, di cui al codice NC 0102 90 05 e originari dei paesi indicati nell'allegato I, che si aggiungono a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1110/96. Articolo 2 1. Possono essere rilasciati titoli d'importazione a norma del presente regolamento soltanto per 53 500 animali di cui al codice NC 0102 90 05. 2. Per questi animali il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %. 3. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due quote: a) la prima quota, pari al 70 %, ossia a 37 450 capi, è ripartita tra: - gli importatori della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1994 che possono dimostrare di aver importato animali di cui al codice NC 0102 90 05 negli anni 1993, 1994 o 1995 nel quadro dei regolamenti di cui all'allegato II, e - gli importatori dei nuovi Stati membri che possono dimostrare di aver importato nello Stato membro di stabilimento; nel corso del 1993 o del 1994 animali di cui al codice NC succitato, provenienti dai paesi che, per il rispettivo paese di stabilimento, sono da considerarsi come paesi terzi al 31 dicembre 1994; e nel corso del 1995 animali nel quadro dei regolamenti di cui all'allegato II, lettera b); b) la seconda quota, pari al 30 % ossia a 16 050 capi, è ripartita tra gli operatori che possono dimostrare di aver importato o esportato, nel 1995, almeno 100 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 90, diversi da quelli contemplati alla lettera a). Gli operatori devono essere iscritti in un registro IVA nazionale. 4. La ripartizione della quota di 37 450 capi tra gli importatori aventi diritto viene effettuata proporzionalmente alle importazioni di animali, ai sensi del paragrafo 3, lettera a), effettuate negli anni 1993, 1994 e 1995 e comprovate conformemente al paragrafo 6. 5. La ripartizione della quota di 16 050 capi viene effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori aventi diritto. 6. Le prove d'importazione e d'esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali. Gli Stati membri possono accettare una copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità emittente, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere i documenti originarli. Articolo 3 1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che, alla data del 1° gennaio 1996, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine. 2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata. Articolo 4 1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, deve essere sottoposta dagli operatori alle autorità competenti entro il 16 agosto 1996. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 28 agosto 1996, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e l'indirizzo ed i quantitativi di animali ammissibili importati durante ciascuno degli anni di riferimento. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono presentate dagli operatori sino al 16 agosto 1996. Ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono inammissibili. La domanda può vertere al massimo sul quantitativo disponibile. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 28 agosto 1996, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti. 4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax; ove vengano presentate domande d'importazione, vanno compilati i moduli riprodotti negli allegati III e IV del presente regolamento. Articolo 5 1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande. 2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 3, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 100 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 100 capi è emesso un solo titolo per tale quantitativo. Articolo 6 1. L'importazione dei quantitativi assegnati conformemente all'articolo 5 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. 2. Detto titolo può essere richiesto soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda d'importazione. 3. I titoli sono rilasciati a richiesta degli operatori a decorrere dall'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il numero di animali per i quali è rilasciato un titolo è espresso in unità. Un eventuale arrotondamento sarà effettuato, secondo il caso, per eccesso o per difetto. 4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni: a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato I; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati, b) nella casella 16, la sottovoce NC 0102 90 05, c) nella casella 20, la dicitura seguente: Reglamento (CE) n° 1462/96 Forordning (EF) nr. 1462/96 Verordnung (EG) Nr. 1462/96 Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1462/96 Regulation (EC) No 1462/96 Règlement (CE) n° 1462/96 Regolamento (CE) n. 1462/96 Verordening (EG) nr. 1462/96 Regulamento (CE) nº 1462/96 Asetus (EY) N:o 1462/96 Förordning (EG) nr 1462/96. 5. La durata di validità dei titoli d'importazione scade il 31 dicembre 1996. 6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità. 7. L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica. Articolo 7 Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei e del protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi. Articolo 8 Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione il numero e l'origine degli animali importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese. Articolo 9 All'atto del rilascio dei titoli viene costituita la cauzione prevista all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95. Articolo 10 Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento. Articolo 11 Il regolamento (CE) n. 1110/96 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Eccettuate le importazioni effettuate nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1119/96 (*), (CE) n. 1250/96 (**) e (CE) n. 1462/96 (***), le importazioni nella Comunità di animali vivi della specie bovina dei codici NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 e 0102 90 49, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, originari dei paesi terzi elencati nell'allegato I, sono soggette alle misure di gestione previste dal presente regolamento. (*) GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 4. (**) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 131. (***) GU n. L 187 del 26. 7. 1996 pag. 40» 2) All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Per tali animali, il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.» Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31. (2) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 2. (3) GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 15. (4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21. (6) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35. (7) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10. ALLEGATO I Elenco dei paesi terzi - Ungheria, - Polonia, - Repubblica ceca, - Slovacchia, - Romania, - Bulgaria, - Lituania, - Lettonia, - Estonia. ALLEGATO II Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3 Regolamenti della Commissione: a) (CEE) n. 3619/92 (GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 17) (CE) n. 3409/93 (GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 22) b) (CE) n. 3076/94 (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 8) (CE) n. 1566/95 (GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 24) (CE) n. 2491/95 (GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 36). ALLEGATO III >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO IV >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO>