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Document 31996R0810

Regolamento (CE) n. 810/96 della Commissione, del 2 maggio 1996, che rettifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 109 del 3.5.1996, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/02/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/810/oj

31996R0810

Regolamento (CE) n. 810/96 della Commissione, del 2 maggio 1996, che rettifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 109 del 03/05/1996 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 810/96 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1996 che rettifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/96 (4) prevede, all'articolo 10, paragrafo 2, una tolleranza massima del 2 %; che nel testo svedese della disposizione in esame è stato riscontrato un errore; che è quindi necessario rettificarlo con efficacia a decorrere dal 1° luglio 1995;

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(La presente rettifica riguarda esclusivamente il testo svedese).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

(3) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

(4) GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 31.

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