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Document 31996R0810
Commission Regulation (EC) No 810/96 of 2 May 1996 correcting Regulation (EC) No 1466/95 laying down special detailed rules of application for export refunds on milk and milk products
Regolamento (CE) n. 810/96 della Commissione, del 2 maggio 1996, che rettifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento (CE) n. 810/96 della Commissione, del 2 maggio 1996, che rettifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
GU L 109 del 3.5.1996, p. 7–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/02/1999
Regolamento (CE) n. 810/96 della Commissione, del 2 maggio 1996, che rettifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 109 del 03/05/1996 pag. 0007 - 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 810/96 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1996 che rettifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 14, considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/96 (4) prevede, all'articolo 10, paragrafo 2, una tolleranza massima del 2 %; che nel testo svedese della disposizione in esame è stato riscontrato un errore; che è quindi necessario rettificarlo con efficacia a decorrere dal 1° luglio 1995; considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 (La presente rettifica riguarda esclusivamente il testo svedese). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10. (3) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22. (4) GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 31.