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Document 31996R0726
Commission Regulation (EC) No 726/96 of 22 April 1996 concerning the stopping of fishing for cod, haddock and plaice by vessels flying the flag of Belgium
Regolamento (CE) n. 726/96 della Commissione, del 22 aprile 1996, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
Regolamento (CE) n. 726/96 della Commissione, del 22 aprile 1996, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
GU L 101 del 24.4.1996, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996
Regolamento (CE) n. 726/96 della Commissione, del 22 aprile 1996, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
Gazzetta ufficiale n. L 101 del 24/04/1996 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CE) N. 726/96 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 1996 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CE) n. 3074/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (3), prevede dei contingenti di merluzzo bianco, di eglefino e di passera di mare per il 1996; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che i contingenti di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak, di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a; III b, c; III d (zone CE) e di passera di mare nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak, attribuiti al Belgio per il 1996, sono esauriti avendone gli stessi effettuato scambi; che il Belgio ha proibito la pesca di queste popolazioni a partire dal 1° marzo 1996; che è quindi necessario riferirsi a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che i contingenti di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak, di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a; III b, c; III d (zone CE) e di passera di mare nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak, attribuiti al Belgio per il 1996, siano esauriti. La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak, dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a; III b, c; III d (zone CE) e della passera di mare nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak, eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 1° marzo 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1996. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione (1) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 1.