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Document 31996R0669

Regolamento (CE) n. 669/96 della Commissione, del 12 aprile 1996, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centocinquantasettesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

GU L 92 del 13.4.1996, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/669/oj

31996R0669

Regolamento (CE) n. 669/96 della Commissione, del 12 aprile 1996, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centocinquantasettesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 13/04/1996 pag. 0016 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 669/96 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1996 che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centocinquantasettesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96 (4), è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 613/96 (6);

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centocinquantasettesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che, poiché in Spagna sono stati acquistati all'intervento quarti anteriori, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la centocinquantasettesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A,

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 278 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;

- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è di 7 563 tonnellate;

- la quantità massima di quarti anteriori è fissata a 102 tonnellate; il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo delle carcasse, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto;

b) per la categoria C,

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 272,30 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;

- la quantità massima accettata è di 1 565 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

(3) GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

(4) GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3.

(5) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

(6) GU n. L 86 del 4. 4. 1996, pag. 63.

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