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Document 31996D0181

96/181/CE: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dalla Svizzera (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 55 del 6.3.1996, p. 27–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2001; abrogato da 32001D0598

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/181/oj

31996D0181

96/181/CE: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dalla Svizzera (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 06/03/1996 pag. 0027 - 0030


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1996 relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dalla Svizzera (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/181/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e gli articoli 11 e 12,

considerando che la decisione 94/85/CE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 96/2/CE (4), fissa un elenco di paesi terzi, compresa la Svizzera, da cui è autorizzata l'importazione di carni fresche di pollame;

considerando che la Svizzera non risulta più indenne dalla malattia di Newcastle;

considerando che, nell'ambito delle trattative volte alla conclusione di un accordo veterinario tra la Comunità e la Svizzera, le misure di lotta contro determinate malattie animali, in particolare la malattia di Newcastle, sono state oggetto di un esame dettagliato; che, in attesa della conclusione di tale accordo e a titolo di misura transitoria, è opportuno osservare che le misure applicate dalla Svizzera per il controllo della malattia di Newcastle sono almeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 92/66/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia;

considerando che, su questa base, è opportuno autorizzare l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dalla Svizzera; che occorre pertanto stabilire le pertinenti norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria;

considerando che è opportuno restringere l'ambito della presente decisione alle specie avicole soggette alla direttiva 71/118/CEE del Consiglio (6), modificata e aggiornata dalla direttiva 92/116/CEE (7), e stabilire, se del caso, norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le altre specie avicole in una decisione separata;

considerando che la presente decisione lascia impregiudicate le misure adottate per l'importazione di carni di pollame non destinate al consumo umano;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dalla Svizzera, a condizione che dette carni soddisfino i requisiti del certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato e siano scortate da tale certificato, debitamente compilato e firmato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

(2) GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 39.

(3) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 31.

(4) GU n. L 1 del 3. 1. 1996, pag. 6.

(5) GU n. L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

(7) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

16. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE, che:

1) la Svizzera, la regione ........ (1) è indenne dall'influenza aviaria conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE;

2) le carni sopra descritte sono state ottenute da volatili

a) rimasti nel territorio della Svizzera, regione di.......(1) dalla nascita o importati come pulcini di un giorno;

b) provenienti da aziende

- che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie,

- intorno alle quali, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

c) non macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie;

d) non vaccinati contro la malattia di Newcastle con vaccini vivi durante i 30 giorni precedenti la macellazione;

e) che durante il viaggio verso il macello non hanno avuto contatti con pollame colpito da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;

3) le carni sopra descritte

a) provengono da macelli ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o constatata, di casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

b) non hanno avuto contatti, in alcuna delle fasi di macellazione, sezionamento, magazzinaggio e trasporto, con carni non rispondenti ai requisiti della direttiva 91/494/CEE.

Fatto a ..........., il .................

.....................................

(Firma del veterinario ufficiale) (2)

Bollo (2)

...............................................

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) Da compilare soltanto qualora l'autorizzazione ad esportare verso la Comunità sia limitata a talune regioni del paese terzo interessato.

(2) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>

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