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Document 31996D0181
96/181/EC: Commission Decision of 16 February 1996 laying down animal health conditions and veterinary certificates for the importation of fresh poultrymeat from Switzerland (Text with EEA relevance)
96/181/CE: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dalla Svizzera (Testo rilevante ai fini del SEE)
96/181/CE: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dalla Svizzera (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 55 del 6.3.1996, p. 27–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2001; abrogato da 32001D0598
96/181/CE: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dalla Svizzera (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 06/03/1996 pag. 0027 - 0030
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1996 relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dalla Svizzera (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/181/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e gli articoli 11 e 12, considerando che la decisione 94/85/CE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 96/2/CE (4), fissa un elenco di paesi terzi, compresa la Svizzera, da cui è autorizzata l'importazione di carni fresche di pollame; considerando che la Svizzera non risulta più indenne dalla malattia di Newcastle; considerando che, nell'ambito delle trattative volte alla conclusione di un accordo veterinario tra la Comunità e la Svizzera, le misure di lotta contro determinate malattie animali, in particolare la malattia di Newcastle, sono state oggetto di un esame dettagliato; che, in attesa della conclusione di tale accordo e a titolo di misura transitoria, è opportuno osservare che le misure applicate dalla Svizzera per il controllo della malattia di Newcastle sono almeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 92/66/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia; considerando che, su questa base, è opportuno autorizzare l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dalla Svizzera; che occorre pertanto stabilire le pertinenti norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria; considerando che è opportuno restringere l'ambito della presente decisione alle specie avicole soggette alla direttiva 71/118/CEE del Consiglio (6), modificata e aggiornata dalla direttiva 92/116/CEE (7), e stabilire, se del caso, norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le altre specie avicole in una decisione separata; considerando che la presente decisione lascia impregiudicate le misure adottate per l'importazione di carni di pollame non destinate al consumo umano; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dalla Svizzera, a condizione che dette carni soddisfino i requisiti del certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato e siano scortate da tale certificato, debitamente compilato e firmato. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35. (2) GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 39. (3) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 31. (4) GU n. L 1 del 3. 1. 1996, pag. 6. (5) GU n. L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1. (6) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. (7) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1. ALLEGATO >RIFERIMENTO A UN FILM> >INIZIO DI UN GRAFICO> 16. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE, che: 1) la Svizzera, la regione ........ (1) è indenne dall'influenza aviaria conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE; 2) le carni sopra descritte sono state ottenute da volatili a) rimasti nel territorio della Svizzera, regione di.......(1) dalla nascita o importati come pulcini di un giorno; b) provenienti da aziende - che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie, - intorno alle quali, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni; c) non macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie; d) non vaccinati contro la malattia di Newcastle con vaccini vivi durante i 30 giorni precedenti la macellazione; e) che durante il viaggio verso il macello non hanno avuto contatti con pollame colpito da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle; 3) le carni sopra descritte a) provengono da macelli ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o constatata, di casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni; b) non hanno avuto contatti, in alcuna delle fasi di macellazione, sezionamento, magazzinaggio e trasporto, con carni non rispondenti ai requisiti della direttiva 91/494/CEE. Fatto a ..........., il ................. ..................................... (Firma del veterinario ufficiale) (2) Bollo (2) ............................................... (nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) (1) Da compilare soltanto qualora l'autorizzazione ad esportare verso la Comunità sia limitata a talune regioni del paese terzo interessato. (2) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa. >FINE DI UN GRAFICO>