Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0403

Regolamento (CE) n. 403/96 della Commissione, del 5 marzo 1996, che istituisce, per il primo semestre 1996 misure di gestione supplementari relative alle importazioni di taluni animali vivi della specie bovina

GU L 55 del 6.3.1996, p. 9–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/403/oj

31996R0403

Regolamento (CE) n. 403/96 della Commissione, del 5 marzo 1996, che istituisce, per il primo semestre 1996 misure di gestione supplementari relative alle importazioni di taluni animali vivi della specie bovina

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 06/03/1996 pag. 0009 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 403/96 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1996 che istituisce, per il primo semestre 1996 misure di gestione supplementari relative alle importazioni di taluni animali vivi della specie bovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 ha previsto, per il primo semestre 1996, l'apertura di un contingente tariffario di 89 000 animali vivi della specie bovina, di peso non superiore a 80 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi e per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 %;

considerando che il regolamento (CE) n. 3018/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il primo semestre del 1996 (2), ha stabilito determinate norme per l'importazione di 62 250 capi di peso pari o inferiore a 80 kg; che, in virtù del regolamento (CE) n. 3066/95, tale quantitativo è stato aumentato di 26 750 capi per il primo semestre del 1996; che occorre pertanto stabilire misure di gestione relative a questi ultimi animali rispettando il regime d'importazione già definito dal regolamento (CE) n. 3018/95; considerando che, tuttavia, per meglio tener conto degli scambi tradizionali nell'ambito dei regimi d'importazione specifici relativi ai vitelli di peso non superiore a 80 kg è opportuno adottare criteri lievemente modificati per quanto riguarda i quantitativi di riferimento «tradizionali»;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (4) e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95 (6); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce misure di gestione relative alle importazioni nella Comunità, nel corso del primo semestre 1996, di animali vivi della specie bovina, di peso non superiore a 80 chilogrammi, di cui al codice NC 0102 90 05 e originari dei paesi indicati nell'allegato I, che si aggiungono a quelle previste dal regolamento (CE) n. 3018/95.

Articolo 2

1. Possono essere rilasciati titoli d'importazione a norma del presente regolamento soltanto per 26 750 animali di cui al codice NC 0102 90 05.

2. Per questi animali il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

3. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due quote:

a) la prima quota, pari al 70 %, ossia a 18 725 capi, è ripartita tra:

- gli importatori della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1994 che possono dimostrare di aver importato animali di cui al codice NC 0102 90 05 negli anni 1993, 1994 o 1995 nel quadro dei regolamenti di cui all'allegato II,

e

- gli importatori dei nuovi Stati membri che possono dimostrare di aver importato nello Stato membro di stabilimento:

nel corso del 1993 o del 1994 animali di cui al codice NC succitato, provenienti dai paesi che, per il rispettivo paese di stabilimento, sono da considerarsi come paesi terzi al 31 dicembre 1994;

nel corso del 1995 animali nel quadro dei regolamenti di cui all'allegato II, lettera b);

b) la seconda quota, pari al 30 % ossia a 8 025 capi, è ripartita tra gli operatori che possono dimostrare di aver importato o esportato, nel 1995, almeno 100 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 90, diversi da quelli contemplati alla lettera a).

Gli operatori devono essere iscritti in un registro IVA nazionale.

4. La ripartizione della quota di 18 725 capi tra gli importatori aventi diritto viene effettuata proporzionalmente alle importazioni di animali, ai sensi del paragrafo 3, lettera a), effettuate negli anni 1993, 1994 e 1995 e comprovate conformemente al paragrafo 6.

5. La ripartizione della quota di 8 025 capi viene effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori aventi diritto.

6. Le prove d'importazione e d'esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare una copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità emittente, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere i documenti originali.

Articolo 3

1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che, alla data del 1° gennaio 1996, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

Articolo 4

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, deve essere sottoposta dagli operatori alle autorità competenti entro il 12 marzo 1996.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 25 marzo 1996, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e l'indirizzo ed i quantitativi di animali ammissibili importati durante ciascuno degli anni di riferimento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono presentate dagli operatori sino al 12 marzo 1996.

Ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono inammissibili. La domanda può vertere al massimo sul quantitativo disponibile.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 25 marzo 1996, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax; ove vengano presentate domande d'importazione, vanno compilati i moduli riprodotti negli allegati III e IV del presente regolamento.

Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 3, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 100 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 100 capi è emesso un solo titolo per tale quantitativo.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati conformemente all'articolo 5 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Detto titolo può essere richiesto soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda d'importazione.

3. I titoli sono rilasciati a richiesta degli operatori a decorrere dall'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Il numero di animali per i quali è rilasciato un titolo è espresso in unità. Un eventuale arrotondamento sarà effettuato, secondo il caso, per eccesso o per difetto.

4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:

a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato I; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati,

b) nella casella 16, la sottovoce NC 0102 90 05,

c) nella casella 20, la dicitura seguente:

Reglamento (CE) n° 403/96

Forordning (EF) nr. 403/96

Verordnung (EG) Nr. 403/96

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 403/96

Regulation (EC) No 403/96

Règlement (CE) n° 403/96

Regolamento (CE) n. 403/96

Verordening (EG) nr. 403/96

Regulamento (CE) nº 403/96

Asetus (EY) N:o 403/96

Förordning (EG) nr 403/96.

5. La durata di validità dei titoli d'importazione scade il 30 giugno 1996.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

7. L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica.

Articolo 7

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione il numero e l'origine degli animali importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

Articolo 8

All'atto del rilascio dei titoli viene costituita la cauzione prevista all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95.

Articolo 9

Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 58.

(3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

(5) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(6) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi

- Ungheria,

- Polonia,

- Repubblica ceca,

- Slovacchia,

- Romania,

- Bulgaria,

- Lituania,

- Lettonia,

- Estonia.

ALLEGATO II

Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3

Regolamenti della Commissione:

a) (CEE) n. 3619/92 (GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 17)

(CE) n. 3409/93 (GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 22)

b) (CE) n. 3076/94 (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 8)

(CE) n. 1566/95 (GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 24)

(CE) n. 2491/95 (GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 36).

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO IV

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

Top