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Document 31996R0363

    Regolamento (CE) n. 363/96 del Consiglio, del 26 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1602/92 relativo a una deroga temporanea all'applicazione delle misure antidumping comunitarie all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili

    GU L 51 del 1.3.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/363/oj

    31996R0363

    Regolamento (CE) n. 363/96 del Consiglio, del 26 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1602/92 relativo a una deroga temporanea all'applicazione delle misure antidumping comunitarie all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili

    Gazzetta ufficiale n. L 051 del 01/03/1996 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE) N. 363/96 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1602/92 relativo a una deroga temporanea all'applicazione delle misure antidumping comunitarie all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1602/92 (2) ha instaurato un regime specifico di riscossione dei dazi antidumping all'importazione nelle isole Canarie di determinati prodotti sensibili; che detto regime si prefigge di garantire condizioni ottimali per l'approvvigionamento di tali prodotti per tenere conto delle difficoltà specifiche di un determinato settore della produzione locale destinata al consumo locale e turistico e/o a permettere l'accesso a beni di consumo finale;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1602/92, tale regime specifico consiste in un'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1995 e, a partire dal 1° gennaio 1996, in una riscossione progressiva, per quote annue del 20 % delle aliquote dei dazi antidumping, fino alla riscossione integrale di tali dazi a partire dal 1° gennaio 2000;

    considerando tuttavia che, con lettera del novembre 1995, le autorità spagnole competenti hanno chiesto la proroga di un anno del primo periodo di esenzione dal pagamento dei dazi antidumping in modo tale che la loro riscossione progressiva cominci solo il 1° gennaio 1997; che, inoltre, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1605/92 (3) una proroga simile è prevista per la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili agli stessi prodotti all'importazione nelle isole Canarie;

    considerando che sembra opportuno concedere agli operatori delle Canarie un anno supplementare per consentire loro di adeguarsi al nuovo regime tariffario in fase di introduzione;

    considerando che si tratta semplicemente di modulare in modo diverso il regime specifico in materia di dazi antidumping nell'ambito del periodo transitorio, previsto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (4), che scade il 31 dicembre 2000;

    considerando che occorre modificare di conseguenza l'articolo 1, paragrafo 2 e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 1602/92,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1602/92, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Il regime specifico di cui al paragrafo 1 prevede:

    - dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1996, un'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping,

    - a decorrere dal 1° gennaio 1997, una riscossione progressiva secondo le indicazioni figuranti nell'allegato II.»

    Articolo 2

    All'allegato II del regolamento (CEE) n. 1602/92, la tabella che riporta il «Calendario per la riscossione progressiva dei dazi antidumping pagabili sulle importazioni dei prodotti di cui all'allegato I nelle isole Canarie» è sostituita dalla seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    S. AGNELLI

    (1) Parere espresso il 16 febbraio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3257/94 (GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 8).

    (3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 31. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3012/95 (GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 15).

    (4) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92 (GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 6).

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