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Document 31996D0164
96/164/EC: Commission Decision of 7 February 1996 on the carrying out of Community trials and tests on propagating and planting material of certain species pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 92/34/EEC
96/164/CE: Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1996, relativa all'esecuzione di prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di talune specie ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE del Consiglio
96/164/CE: Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1996, relativa all'esecuzione di prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di talune specie ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE del Consiglio
GU L 39 del 17.2.1996, p. 23–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996
96/164/CE: Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1996, relativa all'esecuzione di prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di talune specie ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 039 del 17/02/1996 pag. 0023 - 0023
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1996 relativa all'esecuzione di prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di talune specie ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (96/164/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), modificata da ultimo dalla decisione 95/26/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, considerando che, ai sensi della direttiva suddetta, negli Stati membri verranno effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni al fine di verificare che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto dei generi e delle specie elencate in detta direttiva soddisfino i requisiti e le condizioni di cui alla direttiva stessa; considerando che è indispensabile a tal fine, particolarmente nelle fasi iniziali di applicazione della direttiva, assicurare un'adeguata rappresentatività dei campioni oggetto delle prove o analisi per le diverse zone di produzione nell'intera Comunità, almeno per alcune colture selezionate; considerando che è pertanto necessario effettuare nel 1996 prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine delle fragole e delle uve di Corinto; considerando che tali prove e analisi saranno utilizzate per armonizzare, in primo luogo, i metodi tecnici di esame dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di tali specie; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel corso del 1996 verranno effettuate prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e le piantine di Fragaria × ananassa e di ribes. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 10. (2) GU n. L 36 del 16. 2. 1995, pag. 36.