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Document 31996R0283

    Regolamento (CE) n. 283/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

    GU L 37 del 15.2.1996, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/283/oj

    31996R0283

    Regolamento (CE) n. 283/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

    Gazzetta ufficiale n. L 037 del 15/02/1996 pag. 0015 - 0015


    REGOLAMENTO (CE) N. 283/96 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1996 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9 e l'articolo 28,

    visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1266/95 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

    considerando che le modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati per ottenere carcasse pesanti sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 2814/90 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2946/95 (6); che l'esperienza ha dimostrato che, per evitare oneri amministrativi eccessivi, è opportuno prevedere, nel rispetto dei cicli produttivi di ciascuno Stato membro, restrizioni relative non solo al numero e alla portata delle dichiarazioni specifiche che possono presentare i produttori alle autorità competenti circa la propria intenzione di ingrassare alcune partite di agnelli, ma anche ai periodi imposti per la presentazione di tali dichiarazioni; che è necessario precisare a quali condizioni i produttori possono presentare tali dichiarazioni specifiche;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

    « Gli Stati membri possono esigere che tale dichiarazione specifica si riferisca ad un numero minimo di agnelli per partita e che l'ingrasso dei capi abbia inizio nel corso di un periodo determinato compreso tra il 15 novembre che precede l'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è presentata la dichiarazione e il 14 novembre successivo; tale periodo è definito da ciascuno Stato membro in funzione del ciclo produttivo esistente sul suo territorio. Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di fissare un limite al numero massimo di dichiarazioni specifiche che possono essere accettate per produttore. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica alle domande di premio presentate per la campagna di commercializzazione 1996 e per le campagne successive.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

    (2) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

    (3) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4.

    (4) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 3.

    (5) GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35.

    (6) GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 26.

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