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Document 31996R0245

    REGOLAMENTO (CE) N. 245/96 DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 1996 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette originarie dell' Indonesia, della Malaysia e della Thailandia

    GU L 32 del 10.2.1996, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/04/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/245/oj

    31996R0245

    REGOLAMENTO (CE) N. 245/96 DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 1996 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette originarie dell' Indonesia, della Malaysia e della Thailandia

    Gazzetta ufficiale n. L 032 del 10/02/1996 pag. 0001 - 0001


    REGOLAMENTO (CE) N. 245/96 DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 1996 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2), in particolare l'articolo 11,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CE) n. 2414/95 della Commissione (3) ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia;

    considerando che l'esame dei fatti non è stato ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati l'intenzione di proporre la proroga della validità del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

    considerando che gli esportatori non hanno fatto obiezione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La validità del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia istituito con il regolamento (CE) n. 2414/95 è prorogata per un periodo di due mesi e scade il 14 aprile 1996. L'applicazione del dazio cessa qualora, prima di tale data, il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    S. AGNELLI

    (1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

    (2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

    (3) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 12.

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