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Document 31996D0016

    96/16/CE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1995, che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis della direttiva 66/403/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

    GU L 6 del 9.1.1996, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/01/1997; abrog. impl. da 397D0090

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/16(1)/oj

    31996D0016

    96/16/CE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1995, che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis della direttiva 66/403/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

    Gazzetta ufficiale n. L 006 del 09/01/1996 pag. 0019 - 0019


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1995 che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis della direttiva 66/403/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (96/16/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), modificata da ultimo dalla decisione 95/65/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 bis,

    considerando che in linea di massima gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la propria responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva;

    considerando che, tuttavia, non essendo conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi interessati, l'articolo 15, paragrafo 2 bis della suddetta direttiva autorizzava gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 1995 la validità delle constatazioni di equivalenza da essi già effettuate per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie;

    considerando che i suddetti lavori non sono ancora terminati;

    considerando che l'autorizzazione può essere prorogata solamente in conformità degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regime fitosanitario comune instaurato dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 95/41/CE (4);

    considerando che, con la decisione 96/6/CE della Commissione (5), le deroghe previste da alcuni Stati membri a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari del Canada sono state approvate fino al 31 marzo 1996;

    considerando che l'autorizzazione concessa agli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 bis dovrebbe essere prorogata di conseguenza;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 15, paragrafo 2 bis della direttiva 66/403/CEE, la data « 31 marzo 1995 » è sostituita dalla data « 31 marzo 1996 ».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

    (2) GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 18.

    (3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

    (4) GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 17.

    (5) GU n. L 2 del 4. 1. 1996, pag. 24.

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