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Document 31995D0482

95/482/CE: Decisione della Commissione, dell'8 novembre 1995, recante approvazione del programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti in Svezia [obiettivo n. 5 a), regioni fuori dall'obiettivo n. 6 - periodo 1995-1999] (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

GU L 275 del 18.11.1995, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/482/oj

31995D0482

95/482/CE: Decisione della Commissione, dell'8 novembre 1995, recante approvazione del programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti in Svezia [obiettivo n. 5 a), regioni fuori dall'obiettivo n. 6 - periodo 1995-1999] (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 18/11/1995 pag. 0027 - 0029


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1995 recante approvazione del programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti in Svezia [obiettivo n. 5 a), regioni fuori dall'obiettivo n. 6 - periodo 1995-1999] (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede) (95/482/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (1), ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, il 12 maggio 1995, il governo svedese ha presentato alla Commissione il documento unico di programmazione, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3699/93;

considerando che detto documento unico di programmazione comprende tra l'altro la descrizione dei settori d'intervento e le domande di contributo dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma comunitario relativo al settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, in seguito denominato « il settore »;

considerando che certe regioni della Svezia rientrano nell'ambito dell'obiettivo n. 6 dei fondi strutturali, conformemente al protocollo n. 6 relativo alle procedure speciali concernente l'obiettivo n. 6 nell'ambito dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia (2); questo nuovo obiettivo prioritario che si aggiunge agli altri cinque obiettivi dei fondi strutturali è creato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (4); che, per queste regioni, gli interventi strutturali nel settore rientrano nella programmazione generale dell'obiettivo n. 6;

considerando che, per le regioni della Svezia che non rientrano nell'ambito dell'obiettivo n. 6, occorre adottare una decisione unica concernente il programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94, la Commissione è tenuta ad assicurare, nell'ambito del partenariato, il coordinamento e la coerenza tra il contributo dei fondi e l'intervento della BEI e degli altri strumenti finanziari, compresi quelli della CECA e quelli relativi ad altre azioni a finalità strutturale;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del programma comunitario conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione del programma comunitario; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di tale documento sulla base delle dotazioni previste per i prestiti dalla presente decisione e conformemente alle proprie disposizioni statutarie;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 (7), nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2052/88 nella sua versione modificata dall'atto di adesione (1); che per l'indicizzazione ci si avvale, ogni anno, di un unico tasso, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in base ai meccanismi di adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (2), definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria dello SFOP; che il regolamento (CE) n. 3699/93 definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore;

considerando che il programma comunitario è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito del partenariato definito all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che il programma comunitario soddisfa i requisiti previsti e comprende le informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 (4), prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si articola su più di un esercizio finanziario comportino una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, in sede di concessione dell'aiuto;

considerando che tutte le altre condizioni stabilite per la concessione del contributo dello SFOP sono soddisfatte;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione delle strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma comunitario per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti in Svezia in forza dell'obiettivo n. 5 a), e ad esclusione delle regioni interessate dall'obiettivo n. 6, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999 (5).

Articolo 2

Il programma comunitario contiene i seguenti elementi essenziali:

a) I settori d'intervento concordati per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto previsto e la loro coerenza con le politiche economiche e sociali in Svezia.

I settori d'intervento sono:

- adeguamento dello sforzo di pesca,

- rinnovo e ammodernamento della flotta da pesca,

- acquacoltura,

- zone marine protette,

- attrezzature dei porti da pesca,

- trasformazione e commercializzazione dei prodotti,

- promozione dei prodotti,

- altre misure (studi, assistenza tecnica, ecc.).

b) Il contributo dello SFOP precisato agli articoli 3 e 4.

c) Disposizioni dettagliate di attuazione del programma comunitario comprendenti:

- le modalità di sorveglianza e di valutazione,

- le disposizioni di esecuzione finanziaria,

- le norme per il rispetto delle politiche comunitarie.

d) Le modalità di verifica dell'addizionalità e una prima valutazione di quest'ultima.

Articolo 3

L'ammontare massimo del contributo dello SFOP concesso nell'ambito del programma comunitario qui considerato è di 40 Mio di ECU ai prezzi del 1995.

Le spese effettive sostenute possono beneficiare del contributo dello SFOP a decorrere dal 12 maggio 1995.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dello SFOP relativa ai diversi settori e alle varie misure che rientrano nel programma comunitario qui considerato, sono precisate nel piano di finanziamento.

Il fabbisogno finanziario nazionale, quale indicato nel piano di finanziamento, previsto nel documento unico può essere parzialmente coperto dal ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla BEI e dagli altri strumenti di credito.

Articolo 4

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dello SFOP è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 5

L'impegno di bilancio relativo alla prima quota è fissato a 7,63 Mio di ECU.

Gli impegni delle quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico e ai progressi realizzati nell'attuazione degli interventi.

Articolo 6

Le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura descritta all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal programma comunitario qui considerato che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente obbligatorie e per le quali i necessari mezzi finanziari saranno stati specificamente impegnati entro il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 8

Il programma comunitario deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario e in particolare a quelle degli articoli 6, 30, 48, 52 e 59 del trattato CE e delle direttive comunitarie che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 9

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1995.

Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione

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