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Document 31995D0392

    95/392/CE: Decisione della Commissione, del 26 settembre 1995, relativa a misure protettive contro la durina in Messico

    GU L 234 del 3.10.1995, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/08/2001; abrogato da 32001D0611 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/392/oj

    31995D0392

    95/392/CE: Decisione della Commissione, del 26 settembre 1995, relativa a misure protettive contro la durina in Messico

    Gazzetta ufficiale n. L 234 del 03/10/1995 pag. 0044 - 0044


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 1995 relativa a misure protettive contro la durina in Messico (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/392/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 95/157/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 18,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE (4), in particolare l'articolo 12,

    considerando che è stata confermata la presenza in Messico della durina;

    considerando che la comparsa della durina in Messico costituisce una grave minaccia per gli equidi degli Stati membri, a causa degli spostamenti di tali animali;

    considerando che è pertanto necessario vietare la riammissione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea, l'ammissione temporanea e l'importazione di equidi provenienti dal Messico;

    considerando che, tenuto conto delle garanzie ottenute attraverso esami sierologici e di quelle fornite dalle autorità messicane, è opportuno autorizzare a determinate condizioni la riammissione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea provenienti dalla zona metropolitana di Monterey (Messico) nonché l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da questa parte del territorio messicano;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri vietano l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la riammissione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea e l'importazione di equidi provenienti dal Messico.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri autorizzano tuttavia:

    - la riammissione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea provenienti dalla zona metropolitana di Monterey,

    - l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dalla zona metropolitana di Monterey scortati da un certificato supplementare firmato dalle competenti autorità veterinarie messicane.

    2. Nel certificato di cui al paragrafo 1, secondo trattino, deve figurare la garanzia che gli equidi sono stati sottoposti, con esito negativo a una diluizione di 1/10, a una prova di fissazione del complemento per la durina il ............ (5) nel corso dei dieci giorni precedenti la spedizione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate nei confronti del Messico per renderle conformi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

    (2) GU n. L 103 del 6. 5. 1995, pag. 40.

    (3) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

    (4) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.

    (5) Inserire la data.

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