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Document 31995R2269
Commission Regulation (EC) No 2269/95 of 27 September 1995 amending Regulation (EC) No 781/95 as regards the date for the communication of reference quantities for 1996
Regolamento (CE) n. 2269/95 della Commissione, del 27 settembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 781/95 per quanto riguarda la data della comunicazione dei quantitativi di riferimenti per l' anno 1996
Regolamento (CE) n. 2269/95 della Commissione, del 27 settembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 781/95 per quanto riguarda la data della comunicazione dei quantitativi di riferimenti per l' anno 1996
GU L 231 del 28.9.1995, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/11/1995
Regolamento (CE) n. 2269/95 della Commissione, del 27 settembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 781/95 per quanto riguarda la data della comunicazione dei quantitativi di riferimenti per l' anno 1996
Gazzetta ufficiale n. L 231 del 28/09/1995 pag. 0020 - 0020
REGOLAMENTO (CE) N. 2269/95 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 781/95 per quanto riguarda la data della comunicazione dei quantitativi di riferimenti per l'anno 1996 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20, considerando che il regolamento (CE) n. 781/95 della Commissione (3), in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1442/93 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95 (5), ha previsto di prorogare, per motivi amministrativi, i termini entro i quali vengono stabiliti e comunicati agli operatori i quantitativi loro assegnati per l'anno 1996; che sono necessari complementi di informazione relativi ai dati trasmessi dagli Stati membri, nonché verifiche supplementari; che, stando così le cose, è opportuno rinviare il termine previsto per la comunicazione del quantitativo assegnato a ciascun operatore delle categorie A o B per il 1996; considerando che, per poter rispettare i termini, è necessario che la misura prevista dal presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, del regolamento (CE) n. 781/95, la data del « 1° ottobre 1995 » è sostituita da quella del « 15 novembre 1995 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione