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Document 31995R2136

    Regolamento (CE) n. 2136/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1464/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero

    GU L 214 del 8.9.1995, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; abrog. impl. da 32006R0951

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2136/oj

    31995R2136

    Regolamento (CE) n. 2136/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1464/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero

    Gazzetta ufficiale n. L 214 del 08/09/1995 pag. 0019 - 0020


    REGOLAMENTO (CE) N. 2136/95 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 1464/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 39,

    considerando che le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero sono state fissate con il regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione (3);

    considerando che il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura concluso in esito ai negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in merito segnatamente al volume delle esportazioni, è garantito tramite titoli di esportazione rilasciati con beneficio della restituzione; che è opportuno disporre a tale scopo che i titoli richiesti siano rilasciati dopo un adeguato periodo di riflessione che consenta alla Commissione di adottare le misure opportune prima del loro rilascio effettivo quando l'accettazione di tale domande può comportare un superamento o un rischio di superamento del volume e/o degli stanziamenti fissati nell'accordo sull'agricoltura per una determinata campagna di commercializzazione;

    considerando che, per consentire alla Commissione di valutare entro tale termine le eventuali misure da adottare, è opportuno disporre che gli Stati membri le trasmettano senza indugio tutte le domande dei titoli indicanti le restituzioni periodiche; che tali misure possono riguardare le domande pendenti; che è opportuno, nell'interesse degli operatori, che la domanda di titolo possa essere ritirata a determinate condizioni dopo la fissazione di un coefficiente di accettazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1464/95 è modificato come segue:

    1. All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

    « In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino e al secondo comma dello stesso paragrafo del regolamento (CEE) n. 3719/88, nonché all'articolo 2 bis, secondo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, non è richiesto nessun titolo di esportazione per operazioni di esportazione che non superino 2 t di zucchero prodotto in base al regime delle quote del codice NC 1701 e dello sciroppo di zucchero dei codici NC 1702 60 90 - 1702 90 99 - 1702 90 71 e 2106 90 59. »

    2. All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1785/81, i titoli per gli zuccheri del codice NC 1701 che riguardano un quantitativo superiore a 10 t, fatta eccezione per a) lo zucchero C,

    b) gli zuccheri canditi,

    c) gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti,

    d) gli zuccheri preferenziali da importare nella Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 2782/76,

    e) lo zucchero preferenziale speciale da importare nella Comunità a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81,

    - sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se trattasi di titoli d'importazione,

    - sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se trattasi di titoli di esportazione. »

    3. È aggiunto l'articolo 9 bis seguente:

    « Articolo 9 bis 1. Quando le domande di titoli di esportazione vertenti su quantitativi e/o impegni di spesa provocano o rischiano di provocare un superamento del volume e/o degli stanziamenti fissati nell'accordo sull'agricoltura, tenuto presente l'articolo 9 dell'accordo suddetto, per una determinata campagna di commercializzazione, la Commissione può decidere:

    a) che gli Stati membri stabiliscano una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti per i titoli di esportazione che non sono stati ancora rilasciati;

    b) che gli Stati membri respingano le domande per le quali non sono stati ancora rilasciati titoli di esportazione;

    c) che venga sospesa la possibilità di presentare domande di titoli di esportazione durante cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione più lunga decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81. In tal caso le domande di titoli di esportazione presentate durante il periodo di sospensione non possono essere ricevute.

    2. Qualora il quantitativo richiesto venga ridotto o la domanda sia respinta, la cauzione del titolo viene immediatamente svincolata per la quantità per la quale la domanda non è stata soddisfatta.

    3. L'interessato può ritirare la domanda di titolo nei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione di cui al paragrafo 1, lettera b) nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee qualora detta percentuale sia inferiore all'80 % del quantitativo richiesto. Gli Stati membri svincolano in tal caso la cauzione.

    4. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione:

    a) le domande di titoli di esportazione relative a quantitativi di prodotti superiori a 10 t e indicanti una restituzione fissata periodicamente;

    b) i quantitativi oggetto delle misure adottate in applicazione del paragrafo 1. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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