Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1845

Regolamento (CE) n. 1845/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995-1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

GU L 177 del 28.7.1995, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1845/oj

31995R1845

Regolamento (CE) n. 1845/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995-1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 28/07/1995 pag. 0025 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 1845/95 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1995 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995-1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (4), ha stabilito le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna di commercializzazione precedente, dell'andamento dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli e della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti;

considerando che all'importo dell'aiuto per le campagne precedenti veniva applicato un sistema di adeguamento monetario inteso, da un lato, a correggere l'incidenza dei divari esistenti tra il tasso di conversione agricolo e il tasso medio di cambio durante un periodo determinato e, dall'altro, a garantire normali condizioni di concorrenza rispetto ai paesi terzi; che, in considerazione delle misure di politica agrimonetaria adottate, è opportuno sospendere l'applicazione di tale sistema;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1995-1996:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, per le pere Williams e Rocha sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta,

sono quelli stabiliti nell'allegato.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Top