This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31995R1845
Commission Regulation (EC) No 1845/95 of 26 July 1995 fixing for the 1995/96 marketing year the minimum price to be paid to producers for Williams and Rocha pears and the amount of production aid for such pears in syrup and/or natural fruit juice
Regolamento (CE) n. 1845/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995-1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta
Regolamento (CE) n. 1845/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995-1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta
GU L 177 del 28.7.1995, p. 25–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/1996
Regolamento (CE) n. 1845/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995-1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 28/07/1995 pag. 0025 - 0027
REGOLAMENTO (CE) N. 1845/95 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1995 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995-1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (4), ha stabilito le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati; considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna di commercializzazione precedente, dell'andamento dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli e della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione; considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti; considerando che all'importo dell'aiuto per le campagne precedenti veniva applicato un sistema di adeguamento monetario inteso, da un lato, a correggere l'incidenza dei divari esistenti tra il tasso di conversione agricolo e il tasso medio di cambio durante un periodo determinato e, dall'altro, a garantire normali condizioni di concorrenza rispetto ai paesi terzi; che, in considerazione delle misure di politica agrimonetaria adottate, è opportuno sospendere l'applicazione di tale sistema; considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1995-1996: a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, per le pere Williams e Rocha sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta, sono quelli stabiliti nell'allegato. Articolo 2 Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>