Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21995D0708(02)

Decisione del Comitato misto SEE n. 20/95, del 5 aprile 1995, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

GU L 158 del 8.7.1995, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/95(9)/oj

21995D0708(02)

Decisione del Comitato misto SEE n. 20/95, del 5 aprile 1995, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 08/07/1995 pag. 0042 - 0042


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 20/95 del 5 aprile 1995 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « l'accordo », in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 29/94 del Comitato misto SEE, del 2 dicembre 1994, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (1);

considerando che occorre incorporare nell'accordo la settima direttiva 94/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente le disposizioni relative all'ora legale (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 68.A (direttiva 91/670/CEE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo si aggiunge la nuova rubrica seguente:

« VII. ALTRO

68.B. 394 L 0021: settima direttiva 94/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente le disposizioni relative all'ora legale (GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 1). »

Articolo 2

I testi della settima direttiva 94/21/CE in lingua finnica, islandese, norvegese e svedese allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1995, a condizione che siano pervenute al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

P. BENAVIDES

(1) GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 89.

(2) GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 1.

Top