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Document 31995D0237

95/237/CE: Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1995, concernente l' estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone degli Stati Uniti d' America

GU L 158 del 8.7.1995, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/237/oj

31995D0237

95/237/CE: Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1995, concernente l' estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone degli Stati Uniti d' America

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 08/07/1995 pag. 0038 - 0039


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 concernente l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone degli Stati Uniti d'America (95/237/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità il diritto alla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori è applicabile alle persone che hanno diritto alla tutela a norma dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 87/54/CEE;

considerando che il diritto alla tutela può essere esteso, con decisione del Consiglio, a persone che non beneficiano della tutela a norma delle disposizioni precitate;

considerando che l'estensione della tutela deve essere decisa, per quanto possibile, dalla Comunità nel suo insieme;

considerando che dal 7 novembre 1987 la Comunità ha esteso tale tutela alle persone degli Stati Uniti d'America con una serie di decisioni del Consiglio adottate a titolo provvisorio (2), da ultimo con la decisione 94/373/CE;

considerando che quest'ultima decisione è applicabile fino al 1° luglio 1995;

considerando che gli Stati Uniti d'America hanno una legislazione adeguata in materia di tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori e che la proroga dell'estensione di questa tutela alle persone degli Stati membri della Comunità oltre il 1° luglio 1995 è stata annunciata il 23 marzo 1995 dal presidente degli Stati Uniti;

considerando che l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che è un risultato dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ripreso nell'atto finale di Marrakech del 15 aprile 1994, impone ai membri l'obbligo di concedere una tutela alle topografie di circuiti integrati conformemente alle proprie disposizioni e a quelle del trattato sulla proprietà intellettuale in materia di circuiti integrati alle quali esso rinvia;

considerando che tale accordo, come quello che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio al quale è allegato, è entrato in vigore il 1° gennaio 1995; che i paesi industrializzati membri dell'accordo sull'Organizzazione mondiale del commercio disporranno di un periodo di un anno dopo l'entrata in vigore di tale accordo per applicare le disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;

considerando che la decisione 94/824/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa all'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone dei paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (3) sarà applicabile al 1° gennaio 1996; che gli Stati Uniti d'America sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio;

considerando che, alla luce dell'estensione della tutela prevista dalla regolamentazione americana alle persone degli Stati membri della Comunità, è opportuno estendere il diritto alla tutela a titolo della direttiva 87/54/CEE alle persone fisiche e giuridiche degli Stati Uniti d'America a partire dal 2 luglio 1995 fino alla data di applicazione della decisione 98/824/CE, il 1° gennaio 1996,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela giuridica ai sensi della direttiva 87/54/CEE come segue:

a) le persone fisiche che sono cittadini degli Stati Uniti d'America o residenti abituali nel territorio degli Stati Uniti sono trattate come i cittadini di uno Stato membro;

b) le società o altre persone giuridiche degli Stati Uniti d'America che hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo negli Stati Uniti sono trattate come se avessero un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 2 luglio 1995.

Gli Stati Uniti estendono il diritto alla tutela a norma della presente decisione alle persone indicate all'articolo 1 fino al 1° gennaio 1996.

I diritti esclusivi acquisiti in virtù delle decisioni 87/532/CEE, 90/511/CEE, 93/16/CEE, 94/4/CE, 94/373/CE o della presente decisione continuano a produrre i loro effetti durante il periodo fissato dalla direttiva 87/54/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 36.

(2) Decisione 87/532/CEE (GU n. L 313 del 4. 11. 1987, pag. 22); decisione 90/511/CEE (GU n. L 285 del 17. 10. 1990, pag. 31); decisione 93/16/CEE (GU n. L 11 del 19. 1. 1993, pag. 20); decisione 94/4/CE (GU n. L 16 dell'8. 1. 1994, pag. 23); decisione 94/373/CE (GU n. L 170 del 5. 7. 1994, pag. 34).

(3) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 201.

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