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Document 31995R1667

Regolamento (CE) n. 1667/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore delle carni bovine

GU L 158 del 8.7.1995, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1667/oj

31995R1667

Regolamento (CE) n. 1667/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 08/07/1995 pag. 0026 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 1667/95 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1995 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92, occorre stabilire, per il settore delle carni bovine e per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifici delle Canarie in carni bovine, in animali maschi da ingrasso e in riproduttori di razza pura;

considerando che le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1590/95 (4), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995; che per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti del settore delle carni bovine, è opportuno stabilire tali quantitativi per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime di approvvigionamento si applica a partire dal 1° luglio; che occorre di conseguenza prevedere l'entrata in vigore immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano, nel settore delle carni bovine, dell'esonero dai dazi applicabili all'importazione per i prodotti provenienti dai paesi terzi o, secondo i casi, dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal mercato comunitario figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

(4) GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 89.

ALLEGATO

BILANCIO PREVISIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE ISOLE CANARIE IN PRODOTTI DEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 1995 AL 30 GIUGNO 1996

>SPAZIO PER TABELLA>

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