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Document 31995R1620

Regolamento (CE) n. 1620/95 della Commissione, del 4 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2427/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al fondo comunitario di ricerca e di informazione nel settore del tabacco

GU L 154 del 5.7.1995, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2000; abrog. impl. da 32000R1648

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1620/oj

31995R1620

Regolamento (CE) n. 1620/95 della Commissione, del 4 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2427/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al fondo comunitario di ricerca e di informazione nel settore del tabacco

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 05/07/1995 pag. 0012 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 1620/95 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2427/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al fondo comunitario di ricerca e di informazione nel settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2427/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento della (CE) n. 2678/94 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 in relazione al fondo comunitario di ricerca e di informazione nel settore del tabacco; che, alla luce dell'esperienza acquisita, l'applicazione del dispositivo di contabilizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 2678/94 comporta la contabilizzazione fittizia di spese di entità superiore a quella dei pagamenti effettivi e di entrate non realizzate; che questo metodo crea difficoltà agli Stati membri all'atto delle dichiarazioni; che è pertanto necessario rivedere tale dispositivo;

considerando che la presente modifica della contabilizzazione lascia impregiudicati i diritti dei beneficiari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2427/93, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Conformemente al regolamento (CEE) n. 3478/92, dall'importo del premio da versare ai produttori e dal rimborso effettuato dagli Stati membri alle imprese di trasformazione si deduce, al momento del pagamento, la ritenuta di cui al paragrafo 1.

L'importo così ridotto è dichiarato dagli Stati membri nel quadro delle spese imputabili a Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione garanzia. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le modalità di contabilizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2 si applicano ai premi del raccolto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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