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Document E1995C0608(01)
RECOMMENDATION OF THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY of 17 March 1995 concerning a coordinated programme for the official control of foodstuffs for 1995
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA del 17 marzo 1995 concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1995
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA del 17 marzo 1995 concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1995
GU L 125 del 8.6.1995, p. 26–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA del 17 marzo 1995 concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1995
Gazzetta ufficiale n. L 125 del 08/06/1995 pag. 0026 - 0027
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA del 17 marzo 1995 concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1995 L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA, visto l'accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1, visto l'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il protocollo 1, visto l'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 50 dell'accordo sullo spazio economico europeo [direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (1)], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, considerando che è necessario, per un corretto funzionamento dello spazio economico europeo, predisporre programmi coordinati d'ispezione alimentare nell'ambito del SEE; considerando che gli Stati membri dell'EFTA sono stati consultati il 17 novembre 1994 in sede di comitato EFTA per i prodotti alimentari, che coadiuva l'autorità di vigilanza; considerando che tali programmi non devono limitarsi a stabilire la conformità dei prodotti alimentari alla normativa vigente nel quadro dell'accordo sullo SEE, ma anche verificare che siano adatti al consumo; considerando che l'attuazione simultanea di programmi nazionali e di programmi coordinati può consentire di acquisire la necessaria esperienza, che è ancora largamente insufficiente, HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE: 1. Si raccomanda che gli Stati membri dell'EFTA provvedano nel 1995 al prelievo di campioni dei seguenti prodotti e all'analisi dei parametri specificati: 1) adulterazione del caffè solubile con elementi non provenienti dai grani; 2) listeria monocytogenes, escherichia coli e aeromonas nelle insalate refrigerate e nelle verdure crude condite; 3) dichiarazioni relative all'origine botanica e geografica del miele prodotto nel SEE o importato da paesi terzi; 4) temperatura dei prodotti alimentari surgelati venduti nel settore della distribuzione al dettaglio. 2. Viene raccomandato agli Stati membri dell'EFTA un programma coordinato di controlli, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio. Gli argomenti trattati sono stati ampiamente discussi con gli Stati membri dell'EFTA e gli argomenti prescelti riguardano la tutela della salute pubblica e degli interessi dei consumatori, nonché l'osservanza di regole commerciali leali. 3. Se del caso, per ogni materia si suggerisce un metodo di analisi. Per quanto riguarda il prelievo di campioni, non sono stati fissati valori uniformi. Il loro numero dovrebbe essere sufficientemente esteso da fornire un quadro del mercato esistente in ciascuno Stato EFTA per il prodotto alimentare interessato. 4. Il numero di campioni ed i metodi di analisi impiegati devono essere indicati o descritti brevemente nei moduli di risposta. I. Adulterazione del caffè solubile Il caffè solubile può a volte essere adulterato con elementi della pianta del caffè diversi dai grani, come la pula, le pellicole, i fusti, o con maltodestrine. Queste pratiche non sono conformi all'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 14 dell'accordo sullo spazio economico europeo [direttiva 77/436/CEE del Consiglio (2)]. II. Listeria monocytogenes, escherichia coli e aeromonas nelle insalate refrigerate e nelle verdure crude condite Studi epidemiologici riportano casi di listeriosi associati al consumo di verdure crude e varie pubblicazioni scientifiche fanno riferimento ad una possibile contaminazione di tali prodotti da escherichia coli, listeria monocytogenes e aeromonas spp. III. Dichiarazioni relative all'origine botanica e geografica del miele prodotto nel SEE o importato da paesi terzi Recentemente, il mercato del miele ha registrato un notevole incremento della concorrenza nell'ambito del SEE e da alcune indagini è emerso che vengono redatte false dichiarazioni circa l'origine botanica dei prodotti nonché la zona da cui provengono. IV. Temperatura dei prodotti alimentari surgelati venduti nel settore della distribuzione al dettaglio Dato il nesso esistente tra la durata di conservazione e la temperatura di conservazione dei prodotti alimentari deperibili, sarebbe opportuno controllare la temperatura dei prodotti surgelati, in particolare quando le operazioni di manipolazione avvengono in condizioni critiche. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1995. Per l'Autorità di vigilanza EFTA Il Presidente Knut ALMESTAD (1) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23. (2) GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20.