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Document 31995R0478
Commission Regulation (EC) No 478/95 of 1 March 1995 on additional rules for the application of Council Regulation (EEC) No 404/93 as regards the tariff quota arrangements for imports of bananas into the Community and amending Regulation (EEC) No 1442/93
Regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1ºmarzo 1995, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93
Regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1ºmarzo 1995, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93
GU L 49 del 4.3.1995, p. 13–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998; abrogato da 398R2362
Regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1ºmarzo 1995, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93
Gazzetta ufficiale n. L 049 del 04/03/1995 pag. 0013 - 0017
REGOLAMENTO (CE) N. 478/95 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 1995 che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20, considerando che gli accordi conclusi nel corso dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round includono un accordo-quadro sulle banane; che detto accordo modifica il regime del contingente tariffario all'importazione nella Comunità di tali merci e si applica dall'inizio del 1995; considerando che il regolamento (CE) n. 3224/94 della Commissione (3), ha stabilito misure transitorie per l'attuazione di detto accordo-quadro per il primo trimestre del 1995; considerando che è opportuno adottare le misure necessarie per attuare l'accordo precitato su di una base non transitoria e modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 439/95 (5), che ha fissato le modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità; considerando che l'accordo-quadro stabilisce una ripartizione del contingente tariffario fra taluni paesi o gruppi di paesi fornitori e prevede clausole specifiche per contemplare il caso di forza maggiore che potrebbe interessare le consegne dei paesi firmatari e per consentire in una certa misura trasferimenti di assegnazioni; considerando che è opportuno ripartire l'assegnazione prevista nell'accordo per i quantitativi di banane ACP non tradizionali fra la Repubblica dominicana e i paesi che riforniscono tradizionalmente la Comunità e che importano nel quadro del contingente tariffario a titolo di detti quantitativi ACP non tradizionali; considerando che, in base all'accordo-quadro, per il 70 % del volume delle rispettive assegnazioni i paesi firmatari sono autorizzati a rilasciare certificati d'esportazione che vanno presentati per ottenere nella Comunità certificati d'importazione delle categorie A e C a condizioni che consentano di migliorare la regolarità e la stabilità degli scambi commerciali e a garantire l'assenza di qualsiasi trattamento discriminatorio tra operatori; considerando che è opportuno adottare disposizioni tali da garantire l'applicazione delle clausole specifiche, nonché una gestione appropriata del regime del contingente tariffario; che è opportuno segnatamente imporre l'obbligo di indicare l'origine della merce all'atto della presentazione della domanda di certificato e di immissione in libera pratica di una merce della medesima origine; che è tuttavia opportuno prevedere la possibilità, per gli operatori, di rinunciare al certificato d'importazione o di presentare una nuova domanda per una merce di origine diversa qualora venisse introdotta una limitazione al rilascio dei certificati d'importazione per una o più origini; considerando che è opportuno procedere alle necessarie comunicazioni per la gestione del regime così modificato; considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il contingente tariffario per le importazioni delle banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, è suddiviso in quote specifiche assegnate ai paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I, conformemente a quest'ultimo. 2. In caso di aumento del contingente tariffario in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93, i quantitativi assegnati ai paesi o gruppi di paesi fornitori di cui all'allegato I, tabelle 1 e 3, sono aumentati rispettando la ripartizione indicata. Tuttavia, sulla base di una domanda congiunta di più paesi indicati nella tabella 1, la Commissione può aumentare i quantitativi assegnati a detti paesi in base a percentuali di ripartizione diverse. Articolo 2 1. Se, per cause di forza maggiore, un paese fornitore di cui all'allegato I, tabella 1 non è in grado di esportare sul mercato della Comunità tutti o parte dei quantitativi assegnatigli, detto paese può rifornire il mercato comunitario con prodotti originari di un altro paese indicato nel medesimo allegato, tabella 1. 2. Se un paese fornitore indicato nell'allegato I, tabella 1 informa la Commissione, entro il 1o ottobre, che l'anno successivo non sarà in grado di esportare sul mercato della Comunità tutto o parte del quantitativo assegnatogli, detto quantitativo viene riassegnato per il medesimo anno agli altri paesi fornitori indicati nell'allegato I, tabelle 1 e 3, rispettando le percentuali di ripartizione indicate. Tuttavia, sulla scorta di una domanda congiunta presentata da più paesi fornitori indicati nella tabella 1, la Commissione opera una ripartizione diversa. Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma nel 1995, l'informazione è comunicata alla Commissione entro il 21 luglio 1995. Articolo 3 1. Per l'importazione di merci originarie di un paese o di un gruppo di paesi indicato nell'allegato I, la domanda di certificato d'importazione è ricevibile solo se: a) reca nella casella 8 l'indicazione del paese d'origine; per le merci originarie dei paesi di cui all'allegato 1, tabella 3, la casella 8 reca l'indicazione: « R 478/95 Allegato I-3 "Altri" » per le merci originarie dei paesi ACP diversi da quelli indicati nella tabella 2, la casella precitata reca l'indicazione: « R 478/95 Allegato I-2 "Altri paesi ACP" » b) riguarda un quantitativo che non è superiore al quantitativo disponibile pubblicato periodicamente prima dell'apertura del periodo di presentazione delle domande. 2. Per una merce originaria di Colombia, Costa Rica o Nicaragua, la domanda di un certificato d'importazione delle categorie A e C, di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è ricevibile solo se accompagnata da un certificato d'esportazione ancora valido relativo a un quantitativo almeno uguale di merci rialsciato dalle autorità competenti indicate nell'allegato II. La Commissione è responsabile dell'aggiornamento di detto allegato. La domanda di certificato d'importazione reca, nella casella 20, il numero del certificato d'esportazione, la data di emissione nonché il quantitativo totale di merci per le quali detto certificato è stato rilasciato. 3. Il certificato d'esportazione di cui al paragrafo 2 viene conservato dall'autorità nazionale competente per il rilascio del primo certificato d'importazione. Detta autorità iscrive sul retro del certificato d'esportazione i quantitativi per i quali, secondo il caso, uno o più certificati d'importazione sono stati rialsciati nella Comunità in base, se del caso, alle comunicazioni trasmesse dalle autorità corrispondenti degli altri Stati membri. 4. Il certificato d'importazione reca le indicazioni citate ai paragrafi 1 e 2 e obbliga ad importare dal paese indicato nella casella 8 o, per le origini « altri paesi ACP » o « altri » di cui all'allegato I, tabelle 2 e 3, dal gruppo di paesi considerato. Articolo 4 1. Se, per una o più origini determinate, viene fissata una percentuale di riduzione in forza dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1442/93, come modificato dal presente regolamento, l'operatore che ha presentato una domanda di certificato d'importazione per le origini suddette può, inter alia, a) riunciare ad utilizzare il certificato mediante comunicazione trasmessa all'autorità nazionale competente per il rilascio dei certificati entro cinque giorni lavorativi a partire dalla pubblicazione del regolamento che fissa la percentuale di riduzione; in tal caso, la cauzione relativa al certificato viene immediatamente svincolata; b) per un quantitativo pari o inferiore al quantitativo non assegnato della domanda, presentare una nuova domanda di certificato per le origini per le quali non è applicabile alcun coefficiente di riduzione. Tale domanda viene presentata entro il termine indicato alla lettera a) e a condizione che siano rispettate tutte le condizioni relative alla presentazione di siffatta domanda. 2. Le autorità nazionali competenti trasmettono alla Commissione le nuove domande di certificato d'importazione presentate in applicazione del paragrafo 1 e conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93, come modificato dal presente regolamento, entro i tre giorni lavoratori successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1, lettera a). 3. La Commissione stabilisce senza indugio i quantitativi per i quali possono essere rilasciati certificati per le origini considerate. I certificati vengono rilasciati immediatamente dalle autorità competenti e la durata di validità è quella fissata all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93. Articolo 5 In caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, è possibile decidere segnatamente quanto segue: - i certificati d'importazione ancora validi o le domande di certificati che recano l'indicazione dell'origine del paese fornitore interessato da un caso di forza maggiore sono, secondo il caso, utilizzabili o rilasciati per l'immissione in libera pratica di merci originarie di uno o più dei paesi indicati all'allegato I, tabella 1; - i certificati d'esportazione rialsciati dal paese fornitore possono essere presentati unitamente a domande di certificati d'importazione per merci originarie di uno o più dei paesi indicati all'allegato I, tabella 1. Articolo 6 L'immissione in libera pratica nella Comunità in forza e secondo le condizioni del contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine. Articolo 7 Il regolamento (CEE) n. 1442/93 è così modificato: 1) L'articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. In base ai dati e alle previsioni riguardanti il mercato comunitario, ricavati dal bilancio di previsione di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93, vengono fissati, per il rilascio dei certificati d'importazione per ciascun trimestre, quantitativi indicativi, espressi se del caso in percentuale delle quote assegnate ai vari paesi o gruppi di paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 o quantitativi disponibili di questi ultimi »; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: « 3. Se per un trimestre e per un'origine determinata, secondo i casi, un paese o un gruppo di paesi indicato all'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domande di certificati d'importazione per l'una o/e l'altra categoria di operatori superano sensibilmente i quantitativi indicativi determinati, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande prima di applicare il disposto del paragrafo 5. Tuttavia, tale riduzione non si applica alle domande che riguardano un quantitativo inferiore o pari a 150 t. Se i quantititativi oggetto di domande di certificati d'importazione superano i quantitativi disponibili per un'origine determinata, la Commissione stabilisce una percentuale di riduzione da applicare a qualsiasi domanda preliminarmente all'applicazione del paragrafo 5. » 2) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostiuito dal seguente: « 1. Gli Stati membri informano la Commissione, entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 9, paragrafo 2, circa i quantitativi oggetto di una domanda di certificato d'importazione per ciascuna delle categorie A, B e C, secondo la seguente presentazione: a) domande di certificati della categoria A, ripartite per origine conformemente alle tabelle dell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95; b) domande di certificati della categoria B ripartite per origine, conformemente alle tabelle dell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95; c) domande di certificati della categoria C, ripartite per origine; d) domande di certificati relativi a quantitativi inferiori o pari a 150 t. » 3) All'articolo 21 è aggiunto il seguente trattino: « - ogni trimestre, al più tardi entro i quindici giorni successivi al rialscio dei certificati, le domande di certificati - quantità e origini precise - oggetto di una rinuncia in applicazione all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 478/95. » Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 72. (4) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6. (5) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 35. ALLEGATO I Tabella 1 "" ID="1">Colombia> ID="2">21,0 %"> ID="1">Costa Rica> ID="2">23,4 %"> ID="1">Nicaragua> ID="2">3,0 %"> ID="1">Venezuela> ID="2">2,0 %"> Tabella 2 "(in tonnellate)"" ID="1">Quantitativi ACP non tradizionali"> ID="1">Repubblica dominicana> ID="2">55 000"> ID="1">Belize> ID="2">15 000"> ID="1">Costa d'Avorio> ID="2">7 500"> ID="1">Camerun> ID="2">7 500"> ID="1">Altri paesi ACP> ID="2">5 000"> Tabella 3 "(in tonnellate)"" ID="1">Altri> ID="2">50,6 % - 90 000"> ALLEGATO II Indicazioni delle autorità o dei servizi competenti per il rilascio dei certificati d'esportazione COLOMBIA INCOMEX Instituto Colombiano de Comercio Exterior Edificio Centro de Comercio Internacional Calle 28 no 13A 15/53 Santa Fe de Bogotá COSTA RICA Corporación Bananera SA Apartado 6504-1000 San José NICARAGUA Ministerio de Economía y Desarrollo Dirección de Comercio Exterior Kilómetro 3 1/2 Carretera A. Masaya Edificio el Cortijo Managua