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Document 31994D1072

    94/1072/CECA: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1994 che autorizza la Spagna a concedere aiuti a favore dell' industria carboniera per l' anno 1994 (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 385 del 31.12.1994, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/1072/oj

    31994D1072

    94/1072/CECA: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1994 che autorizza la Spagna a concedere aiuti a favore dell' industria carboniera per l' anno 1994 (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 385 del 31/12/1994 pag. 0031 - 0035


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 1994

    che autorizza la Spagna a concedere aiuti a favore dell'industria carboniera per l'anno 1994

    (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (94/1072/CECA)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

    vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1), in particolare gli articoli 8 e 9,

    considerando quanto segue:

    I

    Con lettera datata 30 maggio 1994 la Spagna ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, gli orientamenti di un piano di riduzione di costi e/o di attività dell'industria carboniera.

    Con lettera datata 7 novembre 1994 la Spagna ha notificato alla Commissione un piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione, e di riduzione di attività dell'industria carboniera per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1997.

    Con lettera datata 29 novembre 1994, la Spagna ha comunicato informazioni complementari.

    Con le medesime lettere del 7 novembre 1994 e del 29 novembre 1994 la Spagna ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, i provvedimenti di natura finanziaria che intende prendere a favore dell'industria carboniera nel corso dell'esercizio 1994.

    In forza della decisione 3632/93/CECA, la Commissione:

    - esprime un parere sulla conformità del piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione e di riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola con gli obiettivi generali e specifici della decisione;

    - si pronuncia sui seguenti provvedimenti di natura finanziaria a carico dell'esercizio 1994:

    - un aiuto del valore di 107 426 milioni di PTA per la copertura di perdite d'esercizio;

    - un aiuto del valore di 14 715 milioni di PTA per la copertura degli aiuti sociali eccezionali a favore dei lavoratori privati del loro impiego a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e di riduzione dell'attività carboniera spagnola;

    - un aiuto del valore di 8 374 milioni di PTA per la copertura delle spese di carattere tecnico sostenute per la chiusura degli impianti di estrazione a seguito di operazioni di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e di riduzione dell'attività dell'industria carboniera spagnola.

    Le misure di finanziamento previste dalla Spagna a favore dell'industria carboniera sono conformi alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA e, conformemente all'articolo 9, debbono essere approvate dalla Commissione che si pronuncia in particolare in funzione degli obiettivi e criteri generali enunciati all'articolo 2 e dei criteri specifici stabiliti agli articoli 3 e 4 di detta decisione. La Commissione, nel suo esame, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, della summenzionata decisione, valuta la conformità delle misure con i piani notificati.

    II

    Il piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione e di riduzione d'attività dell'industria carboniera, notificato dalla Spagna, deve essere esaminato alla luce degli obiettivi e criteri generali stabiliti all'articolo 2, paragrafo 1, e dei criteri e obiettivi specifici stabiliti agli articoli 3 e 4 della decisione n. 3632/93/CECA.

    Per quanto riguarda i suoi obiettivi, il piano si basa sugli orientamenti per il carbone spagnolo contenuti nel «plan energético nacional 1991-2000» (piano energetico nazionale 1991-2000). Il piano notificato è la prosecuzione, secondo quanto precisato nel documento medesimo, del piano di ristrutturazione, razionalizzazione e ammodernamento dell'industria carboniera 1990-1993 notificato dalla Spagna su richiesta formulata dalla Commissione nelle decisioni 90/198/CECA (1) e 91/3/CECA (2). Con lettera del 7 marzo 1994, la Spagna ha notificato alla Commissione i risultati dell'esecuzione del piano 1990-1993.

    III

    Il piano notificato per il periodo 1994-1997 ha quale obiettivo il miglioramento della competitività dell'industria carboniera che deve portare alla degressività degli aiuti.

    Il piano prevede le misure di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione che devono prendere le imprese carboniere per ridurre i costi di produzione nel periodo 1994-1997 e poter così ricevere gli aiuti per il funzionamento previsti all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA.

    Le imprese che non possono ridurre i costi di produzione oppure che, anche riducendoli, si trovano molto lontano dalla razionalità economica, dovranno rientrare in un piano di riduzione d'attività del tipo previsto all'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA.

    La Spagna ha fissato, per il periodo 1994-1997, un obiettivo di riduzione annuale dei costi di produzione oggetto dell'aiuto del 2 %, a prezzi costanti, per le imprese che ricevono aiuti per il funzionamento ai fini dell'articolo 3. Tale riduzione potrebbe essere maggiore per determinati impianti di estrazione a cielo aperto dato che gli aiuti in questo caso dovranno essere eliminati entro il 31 dicembre 1997.

    Le imprese o unità di produzione che ricevono aiuti per la riduzione di attività conformemente all'articolo 4 saranno obbligate a ridurre progressivamente la loro capacità di produzione con chiusure parziali o totali.

    La Spagna ha informato la Commissione della sua intenzione di notificare in un secondo tempo un nuovo piano previsto per il periodo 1998-2002, che sarà elaborato tenendo conto dei progressi fatti principalmente in merito all'esecuzione delle misure sociali e regionali di accompagnamento della ristrutturazione dell'industria carboniera.

    Il piano notificato prevede da una parte la ristrutturazione, la razionalizzazione e l'ammodernamento di 65 imprese, 50 delle quali di dimensione ridotta e con una produzione unitaria inferiore a 200 000 tonnellate all'anno e, dall'altra, la riduzione dell'attività accompagnata da chiusure totali o parziali di unità di produzione sotterranee in 38 imprese. La produzione di origine sotterranea si ridurrà al 31 dicembre 1997 di circa il 12 % e la manodopera del 27 % circa rispetto al 1993. A questo proposito, la Commissione deve prestare un'attenzione particolare, in base alla notificazione della Spagna, alla ristrutturazione dell'impresa «Minero Siderúrgica de Ponferrada SA» che è la maggiore impresa privata del settore. Di tale impresa è stato dichiarato il fallimento il 2 luglio 1993. Dopo un'importante remissione di debiti, principalmente da parte della previdenza sociale, la dichiarazione di fallimento è stata revocata il 14 luglio 1994.

    Tenendo conto delle difficili caratteristiche geologiche dei bacini carboniferi spagnoli, che limitano le possibilità di ammodernamento e di razionalizzazione, una riduzione significativa degli aiuti può essere raggiunta solo mediante l'adozione di misure di ristrutturazione oppure mediante una riduzione progressiva e continua dell'attività carbonifera delle imprese in oggetto.

    Il piano notificato dalla Spagna risponde alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo trattino della decisione n. 3632/93/CECA, vale a dire realizzare, in funzione dei prezzi del carbone sui mercati internazionali, nuovi progressi nei confronti della redditività per poter ridurre gli aiuti e risolvere i problemi sociali e regionali connessi alla riduzione totale o parziale dell'attività.

    In occasione della valutazione del piano e considerando i progressi limitati che le imprese colpite potranno realizzare per conseguire una maggiore redditività, visti i prezzi del carbone sui mercati internazionali, la Commissione ha tenuto conto dell'esigenza prioritaria di attenuare per quanto possibile le conseguenze sociali e regionali della ristrutturazione e di dare alle imprese carboniere prospettive a media scadenza per portare a termine i loro cambiamenti strutturali.

    La Spagna controllerà che gli elementi del piano siano conformi alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7, della decisione n. 3632/93/CECA. Per quanto riguarda i contratti fra produttori di carbone e produttori di energia elettrica, la Commissione si riserva il diritto di trarre le conseguenze di ogni decisione che si dovesse adottare in tale contesto, conformemente all'articolo 65 del trattato CECA e all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE.

    Visto quanto precede, si ritiene che il piano notificato dalla Spagna sia conforme agli obiettivi specifici fissati agli articoli 3 e 4 della decisione n. 3632/93/CECA sempre che rispetti tutte le condizioni previste da quest'ultima e in particolare quella relativa all'assenza di discriminazione tra produttori di carbone, acquirenti e utenti della Comunità.

    Tenendo conto della situazione particolare nella quale si trova l'impresa «Minero Siderúrgica de Ponferrada SA», la Commissione esprime il proprio parere, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, di detta decisione, sulla conformità del piano di questa impresa con gli obiettivi generali e specifici, parere che non implica un giudizio sull'idoneità a raggiungerli. Di conseguenza, la Spagna presenterà alla Commissione, entro il 30 marzo e il 30 settembre degli anni 1995, 1996 e 1997, una relazione in cui figurerà in dettaglio lo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione di detta impresa.

    IV

    L'aiuto del valore di 107 426 milioni di PTA che la Spagna prevede di concedere all'industria carboniera ha l'obiettivo di compensare in tutto o in parte le perdite d'esercizio.

    I produttori di carbone spagnoli (Carbunion) e i produttori di energia elettrica (Unesa) hanno dato il loro accordo per il 1994 su un prezzo di vendita per il carbone spagnolo nell'ambito del «Nuevo Sistema de contratación de carbones para Centrales Térmicas» (NSCCT) che, pur se notevolmente superiore ai prezzi vigenti sul mercato mondiale, vi si avvicina maggiormente rispetto al prezzo di riferimento in vigore fino al 31 dicembre 1993.

    L'importo notificato si suddivide in aiuti per il funzionamento, a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, per un valore di 29 219 milioni di PTA, e in aiuti per la riduzione di attività a norma dell'articolo 4 della medesima decisione, per un valore di 78 207 milioni di PTA.

    L'inserimento di questa misura nel piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione o di riduzione di attività notificato dalla Spagna, così come la degressività degli aiuti, delle quantità e dei costi previsti per il 1994 rispondono agli obiettivi dell'articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo trattino di detta decisione, vale a dire realizzare in base ai prezzi del carbone sui mercati internazionali nuovi progressi verso la redditività delle 65 imprese colpite, onde ottenere la degressività degli aiuti e d'altra parte risolvere i problemi sociali e regionali connessi all'evoluzione dell'industria carboniera.

    Di questo aiuto per il funzionamento di 29 219 milioni di PTA, 22 239 milioni di PTA saranno coperti dai produttori di energia elettrica nell'ambito delle disposizioni connesse con l'NSCCT, mentre 6 980 milioni di PTA saranno coperti dai bilanci pubblici.

    Come stabilito all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, la degressività osservata degli aiuti contribuisce al miglioramento della redditività delle imprese in oggetto riducendo i costi di produzione.

    Dell'aiuto per la riduzione di attività di 78 207 milioni di PTA, 20 591 milioni di PTA saranno coperti dai produttori di elettricità nell'ambito delle disposizioni connesse con l'NSCCT mentre 57 616 milioni di PTA saranno coperti dai bilanci pubblici.

    L'aiuto di 57 616 milioni di PTA, coperto dal bilancio generale dello Stato, è destinato alle imprese Hunosa, Minas de Figaredo SA. e Mina de La Camocha SA., situate nella conca centrale delle Asturie, per un valore rispettivamente di 49 176 milioni di PTA, 5 438 milioni di PTA e 3 002 milioni di PTA.

    Questi aiuti si iscrivono sia in un piano di riduzione progressiva e continua di attività sia in un piano di chiusura e sono quindi conformi al disposto dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA.

    Nella notificazione, la Spagna ha assicurato che gli aiuti che verranno concessi non supereranno per ogni impresa o unità di produzione la differenza fra il costo di produzione e le entrate prevedibili che risulteranno dal libero accordo fra le parti.

    La Commissione constata che un importo di 1 646 milioni di PTA, che copre una parte delle perdite d'esercizio dell'impresa Hunosa, corrisponde ad attività diverse dalla produzione carboniera; su tali attività la Commissione non può pronunciarsi in forza della decisione n. 3632/93/CECA.

    La Spagna controllerà che questo regime sia conforme alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7, della decisione n. 3632/93/CECA.

    Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, questi aiuti sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

    V

    L'aiuto che la Spagna si propone di concedere per un valore di 14 715 milioni di PTA è destinato a coprire gli indennizzi a favore di quella parte dei 7 300 lavoratori delle imprese spagnole del carbone che dovrà essere collocato in pensione anticipata o che perderà il posto di lavoro a seguito del piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola.

    Parte di questo aiuto andrà alle imprese Hunosa, Minas de Figaredo SA. e Mina La Camocha SA., rispettivamente per un valore di 3 606 milioni di PTA, di 986 milioni di PTA e di 248 milioni di PTA, e sarà coperto dal bilancio generale dello Stato.

    Il resto, per un valore di 9 875 milioni di PTA, è destinato alle imprese che saranno oggetto di misure di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione o di misure di riduzione di attività e sarà coperto dall'intervento finanziario della Oficina de Compensaciones de la Energia Eléctrica (Ofico). Questo organismo pubblico è finanziato da contributi delle imprese produttrici di energia elettrica mediante un prelievo sui prezzi dell'elettricità fatturata ai consumatori.

    Oggetto dell'intervento finanziario di Ofico è di restituire alle compagnie produttrici di energia elettrica determinati importi che devono pagare alle imprese produttrici di carbone. Il decreto ministeriale del ministerio de industria y energia spagnolo del 6 luglio 1994 e la relativa risoluzione della secretaria general de la energìa y recursos minerales che lo applica fissano misure compensative finanziate da Ofico a beneficio dei lavoratori delle imprese carboniere che non hanno firmato il contratto quadro con lo Stato, che saranno andati in pensione anticipata o che avranno perso il loro impiego a seguito dell'esecuzione del piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola.

    L'intervento di Ofico costituisce un aiuto ai fini dell'articolo 1, paragrafo 3 della decisione n. 3632/93/CECA che si riferisce all'assegnazione, a beneficio diretto o indiretto dell'industria del carbone, dei benefici resi obbligatori dall'intervento dei pubblici poteri senza che sia necessario distinguere se l'aiuto è concesso dallo Stato o da organismi pubblici o privati da esso designati per la sua gestione. La Commissione deve quindi pronunciarsi su questa misura conformemente all'articolo 9 di detta decisione.

    Le misure finanziarie corrispondono ad operazioni necessarie per i processi di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione dell'industria carboniera spagnola e non possono quindi essere prese in considerazione per la produzione corrente (oneri residui).

    In virtù dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA gli aiuti menzionati esplicitamente nell'allegato della stessa, vale a dire gli oneri relativi al pagamento di prestazioni sociali dovute per il prepensionamento di lavoratori e le altre spese eccezionali per i lavoratori privati del posto di lavoro a seguito di ristrutturazione e razionalizzazione, possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora il loro importo non ecceda i costi.

    La Spagna controllerà che questo regime sia conforme alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7, della decisione n. 3632/93/CECA.

    Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, questi aiuti sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato cumune.

    VI

    L'aiuto del valore di 8 374 milioni di PTA che la Spagna si propone di concedere è destinato a coprire il deprezzamento degli attivi immobilizzati delle imprese del carbone che devono procedere a chiusure totali o parziali. Oltre a ciò, queste imprese devono far fronte alle spese straordinarie occasionate dalle chiusure progressive che avranno luogo, in una prima fase, entro il 31 dicembre 1997.

    Una parte dell'aiuto, pari a 2 504 milioni di PTA, che verrà concesso all'impresa Hunosa, sarà coperta dal bilancio generale dello Stato. Il resto, per un valore di 5 870 milioni di PTA, relativo alle altre imprese che procederanno a riduzioni di attività, sarà coperto dall'intervento finanziario di Ofico.

    L'intervento ha lo scopo di restituire alle compagnie produttrici di energia elettrica determinati importi che devono pagare alle imprese produttrici di carbone. Il decreto del ministro dell'industria e dell'energia spagnolo del 6 luglio 1994 e la relativa risoluzione del segretariato generale per l'energia e le risorse minerali, fissano le misure compensative finanziate da Ofico a beneficio delle imprese del carbone che non hanno firmato il contratto quadro con lo Stato e che dovranno procedere a riduzioni di capacità di produzione a seguito dell'applicazione del piano.

    L'intervento di Ofico costituisce un aiuto ai fini dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione n. 3632/93/CECA che si riferisce all'assegnazione a beneficio diretto o indiretto dell'industria carboniera, dei prelievi resi obbligatori dall'intervento dei pubblici poteri senza che sia necessario distinguere se l'aiuto è concesso dallo Stato o da organismi pubblici o privati da esso designati al fine della sua gestione. La Commissione deve quindi pronunciarsi su queste misure conformemente all'articolo 9 di detta decisione.

    Le misure finanziarie corrispondono ad operazioni necessarie per i processi di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera spagnola e non possono quindi essere prese in considerazione in relazione alla produzione corrente (oneri residui).

    In virtù dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, questi aiuti definiti esplicitamente nel suo allegato, vale a dire i deprezzamenti intrinseci eccezionali, nella misura in cui risultino dalla ristrutturazione dell'industria (senza tenere conto di ogni rivalutazione successiva al 1° gennaio 1986 che superi l'indice d'inflazione), possono considerarsi compatibili con il mercato comune qualora il loro importo non ecceda i costi.

    La Spagna controllerà che questo regime sia conforme alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7, della decisione n. 3632/93/CECA.

    Visto quanto precede e in base alle informazioni fornite dalla Spagna gli aiuti sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

    VII

    La Spagna si accerterà che la concessione di aiuti al funzionamento contemplati nella presente decisione non dia luogo a discriminazioni tra produttori, acquirenti e utenti sul mercato comunitario del carbone.

    Visto quanto precede e in base alle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti e misure previste a favore dell'industria carboniera sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

    La presente decisione lascia impregiudicata la questione della compatibilità con i trattati dei contratti che potranno essere stipulati tra produttori di carbone e di energia elettica.

    Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione deve verificare che gli aiuti autorizzati per la produzione corrente rispondano alle uniche finalità enunciate agli articoli 3 e 4 della decisione. A questo proposito, essa deve essere informata degli importi e delle modalità di ripartizione dei pagamenti,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Spagna è autorizzata a versare, per l'esercizio 1994, i seguenti aiuti:

    - un aiuto, del valore di 105 780 milioni di PTA, destinato alla copertura di perdite d'esercizio di imprese carboniere;

    - un aiuto, del valore di 14 715 milioni di PTA, destinato alla copertura degli aiuti sociali eccezionali versati ai lavoratori privati del posto di lavoro a seguito di operazioni di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera spagnola;

    - un aiuto del valore di 8 374 milioni di PTA, destinato alla copertura delle spese di carattere tecnico sostenute per la chiusura di impianti d'estrazione a seguito di operazioni di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera spagnola.

    Articolo 2

    La Spagna si accerta che le venga restituita ogni spesa non effettuata o sovrastimata relativa a uno degli elementi contemplati dalla presente decisione.

    Articolo 3

    La Spagna notifica alla Commissione, entro il 30 giugno 1995, l'importo degli aiuti che ha effettivamente concesso per l'esercizio 1994.

    Articolo 4

    La Spagna comunica alla Commissione, entro il 30 marzo 1995 e il 30 settembre 1995, una relazione dettagliata sullo stato d'avanzamento del piano di ristrutturazione dell'impresa Minero Siderúrgica de Ponferrada SA.

    Articolo 5

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1994.

    Per la Commissione

    Marcelino OREJA

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 12.

    (1) GU n. L 105 del 25. 4. 1990, pag. 19.

    (2) GU n. L 5 dell'8. 1. 1991, pag. 27.

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