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Document 31994R3360

Regolamento (CE) n. 3360/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce misure transitorie in relazione agli scambi commerciali tra l' Austria, la Finlandia e la Svezia, da un lato, e i paesi dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall' altro

GU L 356 del 31.12.1994, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3360/oj

31994R3360

Regolamento (CE) n. 3360/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce misure transitorie in relazione agli scambi commerciali tra l' Austria, la Finlandia e la Svezia, da un lato, e i paesi dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall' altro

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 31/12/1994 pag. 0004 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 37 pag. 0267
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 37 pag. 0267


REGOLAMENTO (CE) N. 3360/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che stabilisce misure transitorie in relazione agli scambi commerciali tra l'Austria, la Finlandia e la Svezia, da un lato, e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma degli articoli 76, paragrafo 2, 102, paragrafo 2 e 128, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità europea e gli Stati ACP hanno avviato negoziati per la conclusione di un protocollo inteso ad adattare la quarta convenzione ACP-CEE per tener conto dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea;

considerando che gli articoli 76, paragrafo 3, 102, paragrafo 3 e 128, paragrafo 3 dell'atto di adesione del 1994, prevedono che, qualora il suddetto protocollo non sia stato concluso entro il 1o gennaio 1995, la Comunità deve prendere le misure necessarie per risolvere il problema al momento dell'adesione;

considerando che il protocollo non sarà probabilmente concluso prima della data indicata e che in tal caso si devono prendere misure transitorie autonome per far sì che i nuovi Stati membri applichino le disposizioni commerciali della quarta convenzione ACP-CEE a decorrere dal 1o gennaio 1995;

considerando che l'articolo 72 dell'atto di adesione del 1994 consente all'Austria di mantenere fino al 1o gennaio 1996 verso gli altri Stati membri i dazi doganali e le disposizioni relative alle licenze che al momento dell'adesione essa applica a talune bevande alcoliche e all'alcole etilico non denaturato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore del protocollo di cui agli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994 o fino al 31 dicembre 1995, adottando fra queste due scadenze quella più ravvicinata, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia applicheranno alle importazioni di prodotti originari degli Stati ACP gli stessi regimi applicati dagli altri Stati membri della Comunità.

Articolo 2

Fino al 1o gennaio 1996, la Repubblica d'Austria può mantenere i dazi doganali e le disposizioni relative alle licenze che al momento dell'adesione essa applica alle bevande alcoliche e all'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, di cui alla voce 2208 dell'SA. Dette disposizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile con effetto dal 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

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