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Document 31994R3311
Council Regulation (EC) No 3311/94 of 20 December 1994 extending by one month the application of the agrimonetary arrangements in force on 31 December 1994 and fixing the agricultural conversion rates for the new Member States
Regolamento (CE) n. 3311/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante proroga per un mese dell'applicazione delle disposizioni del regime agrimonetario in vigore al 31 dicembre 1994, nonché fissazione dei tassi di conversione agricoli dei nuovi Stati membri
Regolamento (CE) n. 3311/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante proroga per un mese dell'applicazione delle disposizioni del regime agrimonetario in vigore al 31 dicembre 1994, nonché fissazione dei tassi di conversione agricoli dei nuovi Stati membri
GU L 350 del 31.12.1994, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998
Regolamento (CE) n. 3311/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante proroga per un mese dell'applicazione delle disposizioni del regime agrimonetario in vigore al 31 dicembre 1994, nonché fissazione dei tassi di conversione agricoli dei nuovi Stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 4 pag. 0076
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 4 pag. 0076
REGOLAMENTO (CE) N. 3311/94 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 recante proroga per un mese dell'applicazione delle disposizioni del regime agrimonetario in vigore al 31 dicembre 1994, nonché fissazione dei tassi di conversione agricoli dei nuovi Stati membri IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la proposta della Commissione, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 150, paragrafo 1, considerando che le norme di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 3813/92 e il coefficiente correttore di cui all'articolo 1, lettera c) dello stesso regolamento si applicano fino al 31 dicembre 1994; che la Commissione ha presentato un rapporto sul regime agrimonetario, corredato di proposte di modifica di detto regolamento; che per permettere al Consiglio di decidere la futura politica nel settore agrimonetario, previa consultazione del Parlamento europeo, è necessario prorogare di un mese le disposizioni vigenti fino al termine del 1994; considerando che con effetto dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione è necessario determinare i tassi di conversione agricoli iniziali dei nuovi Stati membri; considerando che la fissazione di taluni importi applicabili sulla base della tariffa doganale comune deve derogare all'applicazione del coefficiente correttore per essere in linea con gli altri importi in questione; considerando che, per quanto riguarda il tasso di conversione agricolo iniziale valido per l'Austria, occorre tenere conto dei legami stretti e di lunga data esistenti tra lo scellino e il marco tedesco; considerando che le misure previste dal presente regolamento richiedono misure a livello comunitario applicabili uniformemente in tutti gli Stati membri a partire dal 1o gennaio 1995, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È prorogato fino al 31 gennaio 1995 l'applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 3813/92, del coefficiente correttore di cui all'articolo 1, lettera c) dello stesso regolamento, nonché degli elementi che vi si riferiscono. Tuttavia, la Commissione può derogare all'applicazione di detto coefficiente correttore nell'ambito dei poteri di cui è investita a norma degli atti relativi alla politica agricola comune per ogni caso specifico, per fissare in ecu importi applicabili sulla base della tariffa doganale comune. Articolo 2 Per i nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea nel gennaio 1995, la Commissione fissa i tassi di conversione agricoli, che sono inizialmente pari ai tassi rappresentativi del mercato stabiliti a norma dell'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3813/92 per l'ultimo periodo di riferimento che termina prima della data dell'adesione. Tuttavia, nel caso dell'Austria, il tasso di conversione agricolo corrisponde inizialmente al divario monetario del marco tedesco applicabile alla data di entrata in vigore dell'atto di adesione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente J. BORCHERT (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32).