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Document 31994R2831

Regolamento (CE) n. 2831/94 della Commissione del 22 novembre 1994 recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 1708/94 che deroga ad alcuni termini fissati per la determinazione e la comunicazione dei quantitativi di riferimento per l'anno 1995

GU L 300 del 23.11.1994, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2831/oj

31994R2831

Regolamento (CE) n. 2831/94 della Commissione del 22 novembre 1994 recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 1708/94 che deroga ad alcuni termini fissati per la determinazione e la comunicazione dei quantitativi di riferimento per l'anno 1995

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 23/11/1994 pag. 0002 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0023


REGOLAMENTO (CE) N. 2831/94 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1994 recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 1708/94 che deroga ad alcuni termini fissati per la determinazione e la comunicazione dei quantitativi di riferimento per l'anno 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CE) n. 1708/94 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2563/94 (4), in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/94 (6), ha previsto di prorogare, per motivi amministrativi, i termini entro i quali vengono stabiliti e comunicati agli operatori i quantitativi loro assegnati per l'anno 1995; che sono necessari complementi di informazione relativi ai dati trasmessi dagli Stati membri, nonché verifiche supplementari presso gli operatori; che, stando così le cose, è opportuno rinviare nuovamente il termine previsto per la comunicazione del quantitativo assegnato a ciascun operatore delle categorie A o B per il 1995;

considerando che, per poter rispettare i termini, è necessario che la misura prevista dal presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, quarto trattino del regolamento (CE) n. 1708/94, la data del « 18 novembre 1994 » è sostituita dal « 30 novembre 1994 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

(3) GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 21.

(4) GU n. L 272 del 22. 10. 1994, pag. 13.

(5) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(6) GU n. L 261 dell'11. 10. 1994, pag. 3.

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