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Document 31994D0735

94/735/CE: Decisione della Commissione, del 14 ottobre 1994, che infligge un'ammenda a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 17 del Consiglio alla Akzo Chemicals BV (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

GU L 294 del 15.11.1994, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/735/oj

31994D0735

94/735/CE: Decisione della Commissione, del 14 ottobre 1994, che infligge un'ammenda a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 17 del Consiglio alla Akzo Chemicals BV (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 294 del 15/11/1994 pag. 0031 - 0035


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1994 che infligge un'ammenda a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 17 del Consiglio alla Akzo Chemicals BV (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (94/735/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 ed 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 14 e 15,

dopo aver dato all'impresa interessata, conformemente al combinato disposto dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (2), il modo di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti ad essa mossi dalla Commissione,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI (1) Con decisione in data 22 settembre 1993, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 17, la Commissione ha ordinato alla Akzo Chemicals BV di sottoporsi ad accertamenti riguardanti le sue attività su determinati mercati dei sali.

(2) Gli articoli della decisione del 22 settembre 1993 hanno il seguente tenore:

« Articolo 1

Akzo Chemicals BV e . . . sono tenute a sottoporsi ad accertamenti riguardanti . . .

Akzo Chemicals BV e . . . devono consentire agli agenti della Commissione incaricati degli accertamenti e ai funzionari degli Stati membri che li assistono di accedere, nel normale orario d'ufficio, a tutti i loro locali, terreni e mezzi di trasporto; devono presentare loro i libri e gli altri documenti aziendali da essi richiesti per effettuarne il controllo e consentire loro di esaminare i libri e i documenti dell'azienda nel luogo in cui vengono conservati, come pure di prenderne copie ed estratti e sono infine tenute a comunicare oralmente a detti agenti e funzionari, senza indugio, tutte le informazioni da essi richieste in relazione all'oggetto degli accertamenti.

Articolo 2

Gli accertamenti sono compiuti a partire dal 6 ottobre 1993.

Articolo 3

Sono destinatarie della presente decisione . . . ed Akzo Chemicals BV, avente sede in NL-3818 Amersfoort, Stationsplein 4, e in NL-7554 RS Hengelo OV, Boortorenweg 20.

La presente decisione è notificata mediante presentazione a ciascuna delle imprese destinatarie di una sua copia autenticata da parte degli agenti della Commissione a tal fine incaricati, immediatamente prima dell'inizio degli accertamenti. »

(3) Il 6 ottobre 1993, poco dopo le ore 9.30, gli agenti della Commissione a tal fine incaricati hanno notificato alla Akzo Chemicals BV la decisione di cui sopra presentandone una copia autenticata contemporaneamente agli uffici della sede sociale in Amersfoort e agli uffici della sede secondaria in Hengelo.

(4) Gli agenti della Commissione incaricati degli accertamenti hanno iniziato questi ultimi immediatamente dopo la presentazione della decisione ad Amersfoort e a Hengelo. L'impresa non era stata informata anticipatamente degli accertamenti per garantirne, grazie all'effetto di sorpresa, l'efficacia.

(5) Poco dopo l'inizio degli accertamenti presso gli uffici della sede secondaria di Akzo Chemicals BV in Hengelo gli agenti della Commissione hanno trovato una « Organization Chart » (organigramma). Da questo documento risultava che ad Arnhem aveva sede un « Group Management » del « Chemicals Group » di Akzo, di cui fa parte la « Business Unit Salt/West Europe ». Gli agenti della Commissione che effettuavano gli accertamenti a Hengelo hanno posto fine alle loro attività in tale sede verso le ore 10.00 per continuare la loro opera ad Arnhem.

(6) Il 6 ottobre 1993, alle ore 11.30, essi hanno presentato agli uffici del gruppo Akzo ad Arnhem una copia autenticata della decisione del 22 settembre 1993 al signor Vogelaar, indicato nella « Organization Chart » di cui sopra come membro del « Group Management » del « Chemicals Group » di Akzo. Il signor Vogelaar era assistito da due membri dell'ufficio legale di Akzo NV. Gli agenti della Commissione hanno chiesto ai rappresentanti del gruppo Akzo di poter accedere all'ufficio del signor Kent, indicato sempre nella « Organization Chart » di cui si è detto come membro del « Group Management » del « Chemicals Group » di Akzo responsabile dei « Commercial Services », al fine di effettuarvi degli accertamenti. Questa richiesta è stata respinta. A giustificazione di questo rifiuto è stato dichiarato che « il mandato relativo agli accertamenti non copre lo svolgimento di controlli a norma della decisione . . . (della Commissione del 22 settembre 1993) presso Akzo NV ad Arnhem, dove la richiesta è stata fatta ». Dopo questo rifiuto gli agenti della Commissione hanno chiesto se ad Arnhem vi fossero comunque uffici di Akzo Chemicals BV. In riposta a questa domanda di carattere generale uno dei due membri dell'ufficio legale di Akzo NV ha dichiarato che « non vi sono uffici di Akzo Chemicals BV ad Arnhem ». Questa dichiarazione, di cui è stato redatto verbale, è stata resa in presenza del signor Vogelaar, che è risultato successivamente essere il direttore di Akzo Chemicals BV. Sulla base di tale informazione gli ispettori hanno al momento rinunciato a chiedere accesso ad altri locali ad Arnhem, quali per esempio l'ufficio dello stesso signor Vogelaar.

(7) A quel punto gli agenti della Commissione hanno lasciato Arnhem e si sono uniti ai loro colleghi che procedevano agli accertamenti nei locali di Akzo Chemicals BV in Amersfoort.

(8) Gli accertamenti ad Amersfoort sono continuati il giorno seguente. Rappresentanti di Akzo Chemicals BV hanno comunicato agli ispettori che il signor Vogelaar era il direttore statutario di detta società. Alla luce di questa informazione gli ispettori hanno chiesto che fosse dato loro accesso all'ufficio del signor Vogelaar per potervi svolgere la loro opera. Essi hanno rivolto tale richiesta, ad Amersfoort, al signor Bierman, « General Manager Business Unit Salt / West Europe » e procuratore di Akzo Chemicals BV, e in quanto tale il rappresentante dell'impresa di più alto livello presente in loco. Il signor Bierman non ha dato seguito a detta richiesta, dichiarando: « Non posso farvi accedere all'ufficio del signor Vogelaar. Il signor Vogelaar non ha un ufficio ad Amersfoort ».

(9) Gli accertamenti ad Amersfoort hanno avuto termine quello stesso giorno.

(10) Con decisione del 15 ottobre 1993 la Commissione ha inflitto ad Akzo Chemicals BV una penalità di mora per costringere l'impresa a sottoporsi agli accertamenti ordinati mediante la decisione del 22 settembre 1993 e a consentire lo svolgimento di un controllo negli uffici del suo amministratore. Il 19 ottobre 1993 gli agenti della Commissione incaricati di completare gli accertamenti hanno comunicato ad Akzo Chemicals BV la decisione relativa alla penalità di mora. Una copia autenticata della decisione stessa è stata presentata al signor Oosterholt, membro dell'ufficio legale dell'impresa. Gli agenti della Commissione hanno chiesto al signor Oosterholt di consentire loro di accedere all'ufficio del signor Vogelaar, amministratore di Akzo Chemicals BV, al fine di procedere ad accertamenti. Il signor Oosterholt ha dapprima confermato che il signor Vogelaar non ha un ufficio ad Amersfoort, dichiarando poi che avrebbe provveduto a far sì che il controllo nell'ufficio del signor Vogelaar potesse comunque svolgersi. Egli ha indicato Arnhem come il luogo in cui tale ufficio si trovava. Gli agenti della Commissione si sono quindi recati ad Arnhem, dove è stato loro consentito di accedere all'ufficio del signor Vogelaar, sia pure con aperte proteste e con riserva di ogni diritto.

(11) Gli agenti della Commissione hanno proceduto il giorno stesso agli accertamenti nell'ufficio del signor Vogelaar. Nel prosieguo del procedimento di cui trattasi Akzo Chemicals BV ha fatto presente che i signori Kent e Vogelaar, indicati come membri del « Group Management », lavoravano al servizio di Akzo Nederland BV per conto del, ovvero in appoggio al, consiglio di amministrazione di Akzo NV. Agli ispettori è stato consentito, sia pure con proteste, di accedere anche all'ufficio del signor Kent. Il 20 ottobre 1993 gli ispettori hanno avuto un colloquio con il membro del consiglio di amministrazione di Akzo NV responsabile per il Chemicals Group, nel quale questi ha spiegato la nuova struttura organizzativa del gruppo Akzo.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA 1. Articolo 14 del regolamento n. 17 (12) Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 17 la Commissione, per l'assolvimento dei compiti affidatile dall'articolo 89 e dalle norme emanate in applicazione dell'articolo 87 del trattato, può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese. Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri:

a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali,

b) prendere copie o estratti dei medesimi,

c) richiedere spiegazioni orali in loco,

d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese.

(13) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 17 le imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione.

(14) Akzo Chemicals BV non si è sottoposta agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione del 22 settembre 1993 a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 17 in quanto:

a) in data 6 ottobre 1993 ha dato un'informazione orale falsa secondo la quale non vi erano ad Arnhem uffici di Akzo Chemicals BV (vedi sopra, consideranto 6);

b) in data 7 ottobre 1993 non ha dato seguito alla richiesta di dare accesso all'ufficio del signor Vogelaar per compiervi degli accertamenti (vedi sopra, considerando 8).

(15) Akzo Chemicals BV sostiene che la Commissione, nella sua decisione del 22 settembre 1993, ha limitato l'ambito degli accertamenti alla sua sede statutaria in Amersfoort e alla sua sede secondaria in Hengelo. Questa limitazione consegue, secondo l'impresa, dal disposto dell'articolo 3 della decisione, che cita solo le sedi di Amersfoort e di Hengelo.

(16) Questa tesi di Akzo Chemicals BV non può essere accettata. Dalla struttura degli articoli della decisione del 22 settembre 1993 emerge chiaramente che l'ambito degli accertamenti e, di conseguenza, l'obbligo di collaborazione dell'impresa interessata sono definiti dall'articolo 1 della decisione. Tale ambito non è limitato sotto il profilo geografico. In particolare la Commissione aveva stabilito che Akzo Chemicals BV era tenuta a consentire agli agenti della Commissione l'accesso a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto dell'impresa. L'articolo 3 della decisione del 22 settembre 1993 indica invece i destinatari per i quali essa è obbligatoria « in tutti i suoi elementi » ex articolo 189, quarto comma del trattato. La decisione del 22 settembre 1993 è espressamente rivolta a Akzo Chemicals BV. Se in tale contesto sono citate sia la sede sociale di Akzo Chemicals BV in Amersfoort che la sua sede secondaria in Hengelo, si tratta di dati che hanno esclusivamente lo scopo di indicare con la massima precisione possibile i destinatari della decisione.

(17) Anche se la Commissione, avendo riguardo per i diritti della difesa delle imprese interessate, tenta di indicare con la massima precisione possibile l'oggetto e il luogo degli accertamenti, il regolamento n. 17 non la obbliga ad indicare nella decisione stessa i luoghi in cui essa intende svolgere gli accertamenti stessi. Ciò è del resto comprensibile in quanto, soprattutto nel caso di imprese di grandi dimensioni con una struttura organizzativa complessa, è per lo più impossibile determinare in anticipo quali potrebbero essere i locali dell'impresa nei quali occorrerà compiere accertamenti. A questo riguardo gli ispettori della Commissione devono fare affidamento sulla collaborazione e sulle indicazioni dell'impresa interessata. La Commissione è certo libera di limitare l'ambito geografico degli accertamenti, ma una simile limitazione avrebbe dovuto essere tracciata nell'articolo 1 della decisione, cosa che non è evidentemente avvenuta nel caso di cui trattasi.

(18) Akzo Chemicals BV fa inoltre presente che gli uffici siti ad Arnhem del suo amministratore sono locali appartenenti ad Akzo NV. A giudizio dell'impresa da ciò consegue che

a) l'informazione data oralmente in data 6 ottobre 1993 secondo la quale ad Arnhem non vi sono uffici di Akzo Chemicals BV è esatta;

b) essa non poteva, in data 7 ottobre 1993, consentire l'accesso all'ufficio del suo amministratore in quanto detto ufficio appartiene ad un'altra impresa, ossia Akzo NV.

(19) Akzo Chemicals BV non spiega perché, a suo giudizio, l'ufficio del signor Vogelaar « appartiene » ad Akzo NV. Anche ammesso che questa sia proprietaria o locatrice dei locali, ciò non basterebbe per confermare questa tesi. Gli uffici sono « locali dell'impresa » ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 17 se e in quanto vi si svolgono le attività dell'impresa. Senza alcun dubbio le attività esercitate nelle sue funzioni da un amministratore statutario fanno parte delle attività dell'impresa. Di conseguenza l'ufficio del signor Vogelaar sito in Arnhem fa parte dei locali di Akzo Chemicals BV ai quali gli agenti della Commissione erano autorizzati ad accedere per effettuare accertamenti, quali che siano gli accordi eventualmente esistenti tra Akzo Chemicals BV ed Akzo NV in merito a detto uffucio. Se si accettasse la tesi di Akzo Chemicals BV, ne conseguirebbe che un'impresa potrebbe sottrarsi in parte ad un accertamento ospitando i suoi dirigenti in locali che, secondo il diritto civile, appartengono ad un'altra società. In tal modo verrebbero limitati in modo inaccettabile anche l'obbligo di collaborazione delle imprese e quindi l'efficacia degli accertamenti.

(20) Akzo Chemicals BV sostiene infine che l'informazione orale del 6 ottobre 1993 secondo cui non vi erano suoi uffici in Arnhem è stata data da un rappresentante di Akzo NV e non da un proprio rappresentante. Va rilevato che il membro dell'ufficio legale di Akzo NV era stato espressamente designato da quest'ultima società come interlocutore degli agenti della Commissione ai fini dell'esecuzione della decisione che ordinava gli accertamenti, indirizzata ad Akzo Chemicals BV. Del resto, quale che sia il potere di rappresentanza formalmente detenuto da colui che ha fornito l'informazione in questione, in ogni caso questa deve essere attribuita ad Akzo Chemicals BV in quanto è stata comunicata alla presenza del suo amministratore statutario, che ha lasciato che l'informazione fosse data senza contraddirla.

2. Articolo 15 del regolamento n. 17 (21) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 17 la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende varianti da 100 a 5 000 ECU quando, intenzionalmente o per negligenza, non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3.

(22) Akzo Chemicals BV non si è sottoposta interamente agli accertamenti ordinati dalla Commissione con decisione del 22 settembre 1993 (vedi sopra, considerando 14).

(23) Per quanto riguarda la questione se Akzo Chemicals BV si sia sottratta agli accertamenti intenzionalmente o per negligenza, l'impresa osserva tra l'altro che lo svolgimento degli accertamenti presso l'ufficio del suo amministratore dava adito a complesse questioni giuridiche, cosicché non si può parlare di colpa. Inoltre, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, Akzo Chemicals BV sottolinea con forza che la decisione non era indirizzata ad Akzo NV e che inoltre gli ispettori, nel primo giorno degli accertamenti, non avevano chiesto espressamente di poter ispezionare l'ufficio del signor Vogelaar.

(24) Secondo la Commissione da queste circostanze non si può dedurre che Akzo Chemicals non ha nessuna responsabilità per il parziale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. L'impresa era al corrente del fatto che il suo amministratore aveva il suo ufficio ad Arnhem. Akzo Chemicals BV avrebbe dunque dovuto comprendere che quell'ufficio faceva parte dei locali dell'impresa e che gli accertamenti dovevano quindi estendersi anche ad esso. L'informazione, che alla luce di quanto sopra va considerata inesatta, che « non vi sono uffici di Akzo Chemicals BV ad Arnhem » e il rifiuto di assicurare l'accesso all'ufficio dell'amministratore a partire dalla sede di Amersfoot fanno sì che Akzo Chemicals si sia sottratta per lo meno per negligenza agli accertamenti, nella misura insita in tali atti.

(25) È quindi opportuno infliggere ad Akzo Chemicals BV un'ammenda. Con il suo comportamento l'impresa ha compromesso l'assolvimento dei compiti affidati alla Commissione dall'articolo 89 e dalle norme emanate in applicazione dell'articolo 87 del trattato. L'efficacia degli accertamenti disposti dalla Commissione con decisione del 22 settembre 1993 dipendeva in particolare dall'effetto di sorpresa che era stato assicurato non informando in anticipo l'impresa dei controlli che sarebbero stati effettuati. Tale effetto di sorpresa, preordinato per impedire la distruzione o la rimozione di eventuali prove, è stato vanificato da Akzo Chemicals BV, che ha così compromesso l'efficacia degli accertamenti stessi. Viste le serie conseguenze di questo fatto per l'indagine della Commissione, risulta opportuno fissare l'ammontare dell'ammenda a 5 000 ECU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Viene inflitta alla Akzo Chemicals BV un'ammenda di 5 000 (cinquemila) ECU in quanto detta impresa non si è integralmente sottoposta agli accertamenti ordinati dalla Commissione con decisione del 22 settembre 1993, in forza dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 17, e nel corso dei quali, come minimo per negligenza,

a) in data 6 ottobre 1993 ha fornito un'informazione orale falsa

e

b) in data 7 ottobre 1993 non ha dato seguito alla richiesta di consentire l'accesso all'ufficio del suo direttore.

Articolo 2

L'ammenda di cui all'articolo 1 va versata in ecu, entro tre mesi dalla data di notificazione della presente decisione, sul conto n. 310-0933000-43 intestato alla Commissione delle Comunità europee presso la banca Bruxelles-Lambert, agence européenne, rond-point Robert Schuman 5, B-1040 Bruxelles.

Allo spirare del termine sopra menzionato l'importo di tale ammenda produce di diritto un interesse calcolato in base al tasso applicato dall'Istituto monetario europeo alle proprie operazioni in ecu il primo giorno lavorativo del mese nel corso del quale è stata adottata la presente decisione, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo, vale a dire pari al 9,25 %.

Articolo 3

È destinataria della presente decisione Akzo Chemicals BV, avente sede sociale in Amersfoort.

Indirizzo:

Stationsplein, 4

NL-3818 LE Amersfoort.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 192 del trattato CE.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

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