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Document 21994A1115(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca relativo ai pesci

GU L 294 del 15.11.1994, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/733/oj

Related Council decision

21994A1115(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca relativo ai pesci

Gazzetta ufficiale n. L 294 del 15/11/1994 pag. 0027 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0139
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0139


ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca relativo ai pesci

A. Lettera della Comunità

Bruxelles, addì 28 ottobre 1994.

Signor . . . . . .,

con riferimento

- all'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, firmato il 16 dicembre 1991, come successivamente modificato dal protocollo aggiuntivo tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca firmato il 21 dicembre 1993, e

- all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, firmato il 4 ottobre 1993 e, in particolare, alla raccomandazione relativa ad alcuni tipi di pesci vivi d'acqua dolce formulata durante la riunione del 21 ottobre 1993 a Bratislava dalla commissione mista istituita dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altro, sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato il 7 maggio 1990,

mi pregio confermare che la Comunità è d'accordo su detta raccomandazione e pertanto modifica l'accordo interinale e l'accordo europeo nel modo seguente:

i) Dopo la prima frase dell'articolo 17 dell'accordo interinale e dell'articolo 24 dell'accordo europeo sono aggiunte le due nuove frasi seguenti:

« I prodotti della pesca originari della Repubblica slovacca elencati nell'allegato XVa beneficiano dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 della riduzione dei dazi doganali comunitari prevista nel suddetto allegato entro i limiti dei quantitativi ivi precisati. I prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato XVb beneficiano dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 della riduzione dei dazi doganali della Repubblica slovacca prevista nel suddetto allegato entro i limiti dei quantitativi precisati. Entrambe le parti esaminano entro il 31 ottobre 1994 il trattamento da applicare a tali concessioni nei periodi successivi. »

ii) Sono aggiunti all'accordo interinale e all'accordo europeo un allegato XVa e un allegato XVb nella forma figurante in allegato al presente scambio di lettere.

La prego di confermarmi che la Repubblica slovacca è d'accordo sulle modifiche di cui sopra all'accordo interinale e all'accordo europeo.

Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera della Repubblica slovacca

Bruxelles, addì 28 ottobre 1994

Signor . . . . . .,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

« con riferimento

- all'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, firmato il 16 dicembre 1991, come successivamente modificato dal protocollo aggiuntivo tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca firmato il 21 dicembre 1993, e

- all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, firmato il 4 ottobre 1993 e, in particolare, alla raccomandazione relativa ad alcuni tipi di pesci vivi d'acqua dolce formulata durante la riunione del 21 ottobre 1993 a Bratislava dalla commissione mista istituita dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altro, sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato il 7 maggio 1990,

mi pregio confermare che la Comunità è d'accordo su detta raccomandazione e pertanto modifica l'accordo interinale e l'accordo europeo nel modo seguente:

i) Dopo la prima frase dell'articolo 17 dell'accordo interinale e dell'articolo 24 dell'accordo europeo sono aggiunte le due nuove frasi seguenti:

"I prodotti della pesca originari della Repubblica slovacca elencati nell'allegato XVa beneficiano dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 della riduzione dei dazi doganali comunitari prevista nel suddetto allegato entro i limiti dei quantitativi ivi precisati. I prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato XVb beneficiano dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 della riduzione dei dazi doganali della Repubblica slovacca prevista nel suddetto allegato entro i limiti dei quantitativi precisati. Entrambe le parti esaminano entro il 31 ottobre 1994 il trattamento da applicare a tali concessioni nei periodi successivi."

ii) Sono aggiunti all'accordo interinale e all'accordo europeo un allegato XVa e un allegato XVb nella forma figurante in allegato al presente scambio di lettere.

La prego di confermarmi che la Repubblica slovacca è d'accordo sulle modifiche di cui sopra all'accordo interinale e all'accordo europeo. »

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica slovacca

ALLEGATO XVa

Dazi sulle importazioni nella Comunità di alcuni pesci originari della Repubblica slovacca

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO XVb

Dazi sulle importazioni nella Repubblica slovacca di taluni pesci congelati originari della Comunità

>SPAZIO PER TABELLA>

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