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Document 31994R2051

    REGOLAMENTO (CE) N. 2051/94 DELLA COMMISSIONE del 12 agosto 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi d' entrata nel settore del riso

    GU L 210 del 13.8.1994, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2051/oj

    31994R2051

    REGOLAMENTO (CE) N. 2051/94 DELLA COMMISSIONE del 12 agosto 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi d' entrata nel settore del riso

    Gazzetta ufficiale n. L 210 del 13/08/1994 pag. 0024 - 0025
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0159
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0159


    REGOLAMENTO (CE) N. 2051/94 DELLA COMMISSIONE del 12 agosto 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi d'entrata nel settore del riso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5 e l'articolo 15, paragrafo 4,

    considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata del riso semigreggio calcolato per Rotterdam deve essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del riso semigreggio importato si collochi a livello del prezzo indicativo; che tale scopo è raggiunto quando vengano dedotti dal prezzo indicativo gli elementi di cui al paragrafo 2, secondo comma di detto articolo;

    considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi d'entrata del riso lavorato sono calcolati adattando il prezzo d'entrata del riso semigreggio, tenuto conto delle maggiorazioni mensili di cui forma oggetto, in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria;

    considerando che l'importo di protezione dell'industria è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consiglio (3); che gli elementi che servono agli adeguamenti del prezzo d'entrata del riso lavorato sono fissati dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 (5);

    considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata delle rotture di riso deve essere fissato ad un importo compreso tra il 160 % ed il 170 % del prezzo d'entrata del granturco in vigore il primo mese della campagna; che, affinché le importazioni delle rotture di riso non costituiscano un freno al normale smaltimento della produzione comunitaria sull'insieme del mercato della Comunità, è opportuno fissare il prezzo d'entrata delle rotture di riso al 170 % del prezzo d'entrata del granturco;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato a grani tondi e del riso lavorato a grani lunghi sono fissati a:

    "(in ECU/t)"" ID="1">Settembre 1994> ID="2">523,88> ID="3">697,78> ID="4">766,09"> ID="1">Ottobre 1994> ID="2">526,30> ID="3">700,90> ID="4">769,60"> ID="1">Novembre 1994> ID="2">528,72> ID="3">704,02> ID="4">773,11"> ID="1">Dicembre 1994> ID="2">531,14> ID="3">707,14> ID="4">776,62"> ID="1">Gennaio 1995> ID="2">533,56> ID="3">710,26> ID="4">780,13"> ID="1">Febbraio 1995> ID="2">535,98> ID="3">713,38> ID="4">783,64"> ID="1">Marzo 1995> ID="2">538,40> ID="3">716,50> ID="4">787,15"> ID="1">Aprile 1995> ID="2">540,82> ID="3">719,62> ID="4">790,66"> ID="1">Maggio 1995> ID="2">543,24> ID="3">722,74> ID="4">794,17"> ID="1">Giugno 1995> ID="2">545,66> ID="3">725,86> ID="4">797,68"> ID="1">Luglio 1995> ID="2">548,08> ID="3">728,98> ID="4">801,19"> ID="1">Agosto 1995> ID="2">548,08> ID="3">728,98> ID="4">801,19">

    Articolo 2

    Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è fissato a 276,88 ecu per tonnellata.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1994.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

    (2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

    (3) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 14.

    (4) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

    (5) GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.

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