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Document 31994D0477

94/477/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1994 relativa ai titoli d' importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

GU L 199 del 2.8.1994, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/08/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/477/oj

31994D0477

94/477/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1994 relativa ai titoli d' importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 02/08/1994 pag. 0046 - 0047


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1994 relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia (94/477/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94 (2), in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 (4), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 luglio 1994, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o agosto 1994, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 57 242 t, fissato dal regolamento (CE) n. 578/94 della Commissione (5);

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina e di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (6), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 luglio 1994, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

- 430,00 t originarie del Botswana,

- 60,00 t originarie del Madagascar,

- 200,00 t originarie dello Zimbabwe,

- 200,00 t originarie della Namibia;

Italia:

- 32,30 t originarie del Madagascar;

Paesi Bassi:

- 100,00 t originarie del Botswana,

- 12,00 t originarie del Madagascar;

Regno Unito:

- 1 300,00 t originarie del Botswana,

- 115,00 t originarie dello Swaziland,

- 600,00 t originarie dello Zimbabwe,

- 1 175,00 t originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di agosto 1994 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

"" ID="1">Botswana:> ID="2">9 401,00 t"> ID="1">Kenia:> ID="2">142,00 t"> ID="1">Madagascar:> ID="2">6 742,00 t"> ID="1">Swaziland:> ID="2">2 841,00 t"> ID="1">Zimbabwe:> ID="2">3 315,00 t"> ID="1">Namibia:> ID="2">4 775,00 t">

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(2) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.

(5) GU n. L 74 del 17. 3. 1994, pag. 6.

(6) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(7) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

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