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Document 31994R1969
Commission Regulation (EC) No 1969/94 of 29 July 1994 fixing until the end of the 1994 marketing year the maximum levels of withdrawal prices for tomatoes grown under glass
REGOLAMENTO (CE) N. 1969/94 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1994 che fissa, per il resto della campagna 1994, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra
REGOLAMENTO (CE) N. 1969/94 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1994 che fissa, per il resto della campagna 1994, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra
GU L 198 del 30.7.1994, pp. 111–111
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994
REGOLAMENTO (CE) N. 1969/94 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1994 che fissa, per il resto della campagna 1994, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30/07/1994 pag. 0111 - 0111
REGOLAMENTO (CE) N. 1969/94 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1994 che fissa, per il resto della campagna 1994, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 (4), in particolare l'articolo 2, considerando che il mercato dei pomodori di serra presenta caratteristiche diverse da quelle del mercato dei pomodori di pieno campo; che i pomodori di serra consistono per lo più in prodotti delle categorie di qualità Extra e I, i cui prezzi sono nettamente più elevati di quelli dei prodotti di pieno campo; considerando che, per sostenere più efficacemente il mercato dei pomodori di serra, occorre alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori la possibilità di fissare il prezzo di ritiro ad un livello superiore al prezzo di ritiro comunitario; che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, si ritiene opportuno calcolare il livello massimo del prezzo di ritiro di tali prodotti applicando ai prezzi fissati per la campagna 1993 una variazione pari a quella stabilita dal Consiglio in sede di determinazione dei prezzi di base e d'acquisto dei pomodori per la campagna 1994; considerando che il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra per la campagna 1994 deve essere diminuito dello 0,26 % e che questa riduzione risulta dai riallineamenti monetari del gennaio e del maggio 1993; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il resto della campagna 1994, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono fissare per i pomodori di serra prezzi di ritiro non superiori, in ecu per 100 kg netti, ai livelli sotto indicati: "" ID="1">agosto:> ID="2">22,27,"> ID="1">settembre:> ID="2">22,27,"> ID="1">ottobre:> ID="2">22,27,"> ID="1">novembre:> ID="2">22,27."> Articolo 2 Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che provvedono a comunicarli alla Commissione, gli elementi seguenti: - il periodo durante il quale si applicano i prezzi di ritiro, - i prezzi di ritiro previsti e praticati. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29. (4) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.