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Document 31994R1968
Commission Regulation (EC) No 1968/94 of 29 July 1994 fixing the minimum purchase price for lemons delivered to the processing industry and the financial compensation payable after processing thereof up to the end of the 1994/95 marketing year
REGOLAMENTO (CE) N. 1968/94 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1994 che fissa il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all' industria e l' importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione per il resto della campagna 1994/1995
REGOLAMENTO (CE) N. 1968/94 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1994 che fissa il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all' industria e l' importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione per il resto della campagna 1994/1995
GU L 198 del 30.7.1994, pp. 110–110
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1995
REGOLAMENTO (CE) N. 1968/94 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1994 che fissa il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all' industria e l' importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione per il resto della campagna 1994/1995
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30/07/1994 pag. 0110 - 0110
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0061
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0061
REGOLAMENTO (CE) N. 1968/94 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1994 che fissa il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione per il resto della campagna 1994/1995 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (2), in particolare l'articolo 3, considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori è fissato, a partire dalla campagna 1991/1992, al 105 % del prezzo medio di ritiro calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (4); che il prezzo minimo deve essere fissato tenendo conto dei prezzi di base e di acquisto fissati dal regolamento (CE) n. 1889/94 del Consiglio (5) e ridotti dal regolamento (CE) n. 1967/94 della Commissione (6); considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori; considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il resto della campagna 1994/1995, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato: Prezzo minimo: 11,60 ECU kg netti. Il prezzo minimo è fissato per merce in partenza dai centri di condizionamento dei prodotti. Articolo 2 Per il resto della campagna 1994/1995, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato: Compensazione finanziaria: 7,23 ECU kg netti. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61. (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26. (5) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 34. (6) Vedi pagina 106 della presente Gazzetta ufficiale.