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Document 31994R1968

REGOLAMENTO (CE) N. 1968/94 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1994 che fissa il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all' industria e l' importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione per il resto della campagna 1994/1995

GU L 198 del 30.7.1994, pp. 110–110 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1968/oj

31994R1968

REGOLAMENTO (CE) N. 1968/94 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1994 che fissa il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all' industria e l' importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione per il resto della campagna 1994/1995

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30/07/1994 pag. 0110 - 0110
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0061
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0061


REGOLAMENTO (CE) N. 1968/94 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1994 che fissa il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione per il resto della campagna 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori è fissato, a partire dalla campagna 1991/1992, al 105 % del prezzo medio di ritiro calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (4); che il prezzo minimo deve essere fissato tenendo conto dei prezzi di base e di acquisto fissati dal regolamento (CE) n. 1889/94 del Consiglio (5) e ridotti dal regolamento (CE) n. 1967/94 della Commissione (6);

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il resto della campagna 1994/1995, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato:

Prezzo minimo: 11,60 ECU kg netti.

Il prezzo minimo è fissato per merce in partenza dai centri di condizionamento dei prodotti.

Articolo 2

Per il resto della campagna 1994/1995, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato:

Compensazione finanziaria: 7,23 ECU kg netti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

(2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.

(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

(5) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 34.

(6) Vedi pagina 106 della presente Gazzetta ufficiale.

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