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Document 31994R1891

Regolamento (CE) n. 1891/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

GU L 197 del 30.7.1994, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1891/oj

31994R1891

Regolamento (CE) n. 1891/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0042 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0045
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0045


REGOLAMENTO (CE) N. 1891/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 (4) una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare il periodo sperimentale in corso almeno fino al termine della campagna 1994/1995;

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1993/1994; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarne l'attuazione per una campagna viticola;

considerando che l'attuale situazione in materia di disponibilità di vini, per la campagna 1993/1994, consente una parziale immissione sul mercato dei prodotti oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine; che per i vini da avviare alla distillazione obbligatoria è opportuno stabilire una data;

considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 12 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna vitivinicola 1993/1994 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio relazioni relative alle zone viticole, all'alcolizzazione, all'incidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché le eventuali proposte che ne derivano; che per mettere a punto tali relazioni, è stata necessaria l'organizzazione di studi con la partecipazione di esperti indipendenti, che non è stato possibile portare a termine;

considerando che l'importanza dei problemi succitati per il settore in esame richiede che siano proposte soluzioni il più possibile coerenti tra loro; che, per salvaguardare tale coerenza, appare necessario mettere a punto le proposte necessarie sulla scorta di tutti i dati disponibili, il che comporta il rinvio per una campagna di commercializzazione di talune scadenze,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 17, paragrafo 3, la data del 31 agosto 1994 è sostituita dal 31 agosto 1995.

2) All'articolo 18, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro la fine della campagna 1994/1995, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulla delimitazione della zone viticole della Comunità. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, decide in merito alla delimitazione delle zone viticole in tutta la Comunità; queste disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna 1995/1996.»

3) All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Anteriormente al 1o settembre 1994, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1, corredata eventualmente di proposte adeguate. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato su tali proposte, si pronuncia nel 1995 sulle misure da adottare in materia di aumento della gradazione alcolica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1.»

4) All'articolo 32, paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo e secondo comma, i produttori che hanno concluso per la campagna 1993/1994 contratti di magazzinaggio a lungo termine possono chiedere la risoluzione di tali contratti, entro il limite massimo del 90 % dei volumi oggetto dei contratti. In tal caso l'aiuto è versato per il periodo di magazzinaggio effettivamente trascorso.

Tuttavia, per i vini da avviare alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39, la relativa domanda avrà efficacia dal 1o luglio 1994.»

5) All'articolo 39:

- al paragrafo 3, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Fino al termine della campagna 1994/1995,

- la percentuale uniforme è fissata all'85 %,

- la campagne consecutive di riferimento sono le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984.

A decorrere dalla campagna 1995/1996, la percentuale uniforme e le campagne consecutive di riferimento sono stabilite dalla Commissione che fissa:

- la percentuale uniforme, tenendo conto dei quantitativi da distillare ai sensi del paragrafo 2 per eliminare l'eccedenza di produzione nella campagna in esame;

- le campagne consecutive di riferimento, tenendo conto dell'andamento della produzione e, in particolare, dei risultati della politica di estirpazione.»;

- il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. In deroga alle disposizioni del presente articolo, per le campagne dal 1985/1986 al 1994/1995, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere attuata secondo particolari disposizioni che tengono conto delle difficoltà constatate in questo paese, segnatamente per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.»;

- al paragrafo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se durante le campagne dal 1987/1988 al 1994/1995 si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, si adottano, secondo la procedura prevista all'articolo 83, le misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva della distillazione.»;

- il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12. Prima della fine della campagna 1994/1995, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che espone, in particolare, l'incidenza delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo, nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure in grado di garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo.»

6) All'articolo 46, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. durante le campagne viticole dal 1985/1986 al 1994/1995, una parte da determinare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, primo trattino è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva. Ai fini dell'organizzazione di queste campagne, l'importo dell'aiuto può essere fissato ad un livello superiore a quello che risulta dall'applicazione del paragrafo 3.»

7) All'articolo 65, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 1o aprile 1995, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa nei vini, accompagnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera entro il 1o settembre 1995, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 50.(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39).

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