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Document 31994R1883

Regolamento (CE) n. 1883/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 197 del 30.7.1994, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/1999; abrog. impl. da 399R1256

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1883/oj

31994R1883

Regolamento (CE) n. 1883/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0028
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0028


REGOLAMENTO (CE) N. 1883/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le rispettive situazioni di Italia, Grecia e Spagna hanno costituito oggetto di un esame particolare; che per quel che riguarda i tre Stati membri, le conclusioni dell'esame consentono di rinnovare per Italia e Grecia l'aumento del quantitativo globale garantito di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 (3) per il periodo 1994/1995, e di confermare tale quantitativo per la Spagna; che si riesaminerà prima dell'inizio del periodo 1995/1996 se tutte le condizioni cui è subordinato l'aumento definitivo del quantitativo globale per l'Italia e la Grecia sono integralmente realizzate;

considerando che i controlli effettuati in Italia hanno riguardato l'insieme dei produttori lattieri, consentendo così, esaminata la situazione, di rinnovare, per il periodo 1994/1995, l'aumento del quantitativo globale garantito concesso per il periodo 1993/1994; che è opportuno, tuttavia, riservare una parte di questo aumento, ossia 34 701 tonnellate, per destinare, per quanto occorra, delle quantità di riferimento a dei produttori non appena siano realizzate talune condizioni;

considerando che appare opportuno precisare, per quanto occorra, gli elementi in base ai quali viene fissato il quantitativo globale garantito «consegne» della Grecia, della Spagna e dell'Italia per il periodo 1994/1995; che, per ciascuno dei tre Stati membri, è opportuno aggiungere agli importi qui di seguito precisati i quantitativi provenienti dalla vecchia riserva comunitaria; che, nel caso della Grecia, il quantitativo globale fissato per il periodo 1992/1993 è aumentato di 100 000 t; che, nel caso della Spagna, l'ammontare di 4 550 000 t rappresenta il quantitativo globale di base maggiorato, da un lato, di 500 000 t e, dall'altro di 150 000 t, a seguito di un trasferimento di quote dalle vendite dirette alle consegne; che, nel caso dell'Italia, il quantitativo globale fissato per il periodo 1992/1993 è aumentato di 900 000 t;

considerando che si è concordato che l'applicazione del regime di controllo della produzione del latte non deve mettere in discussione la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che, in seguito alla riunificazione, il regime è stato a tal fine attenuato per un solo periodo; che, nonostante il rinnovo successivo di tali attenuazioni sino al periodo 1993/1994, la ristrutturazione in oggetto non sembra ancora terminata; che è opportuno, pertanto, di ammettere una proroga limitata nel tempo delle misure derogatorie per completare la ristrutturazione di dette aziende agricole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Sono fissati i quantitativi globali sotto riportati, fatta salva la possibilità di una loro revisione in base alla situazione generale del mercato e alle situazioni particolari esistenti in taluni Stati membri:

">(1)"> ID="1"> 3 066 337> ID="2">244 094"> ID="1"> 4 454 459> ID="2">889"> ID="1">27 764 778> ID="2">100 038"> ID="1">625 985> ID="2">4 528"> ID="1">5 200 000> ID="2">366 950"> ID="1">23 637 283> ID="2">598 515"> ID="1">5 233 805> ID="2">11 959"> ID="1">9 212 190> ID="2">717 870"> ID="1">268 098> ID="2">951"> ID="1">10 983 195> ID="2">91 497"> ID="1">1 804 881> ID="2">67 580"> ID="1">14 247 283> ID="2">342 764"">

L'aumento dei quantitativi globali per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito è concesso per consentire l'attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari:

- ai produttori che, ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 857/84 (4)(), erano stati esclusi dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico;

- ai produttori situati nelle zone di montagna, quali definite all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE (5)(), ovvero ai produttori di cui all'articolo 5 del presente regolamento ovvero a tutti i produttori.

L'aumento del quantitativo globale per il Portogallo è concesso in via prioritaria per contribuire a soddisfare le richieste di quantitativi di riferimento supplementari dei produttori la cui produzione durante l'anno di riferimento 1990 è stata significativamente condizionata da eventi eccezionali verificatisi nel corso del periodo 1988-1990, o ai produttori di cui all'articolo 5.

L'aumento del quantitativo globale delle consegne concesso per il periodo 1993/1994 per la Grecia, la Spagna e l'Italia è confermato per la Spagna ed è rinnovato per il periodo 1994/1995 per la Grecia e per l'Italia. Il quantitativo globale delle consegne per l'Italia comprende una riserva di 347 701 tonnellate per destinare, per quanto occorra e d'accordo con la Commissione, delle quantità di riferimento ai produttori che hanno proposto un ricorso contenzioso nei confronti dell'amministrazione nazionale in seguito al ritiro dei loro quantitativi di riferimento ed hanno ottenuto una decisione favorevole. Anteriormente al periodo 1995/1996, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione accompagnata da proposte riguardo al mantenimento nel periodo 1995/1996 e nel corso degli anni successivi dell'aumento per la Grecia e dell'ammontare dell'aumento per l'Italia.

(*) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(**) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.»

Articolo 2

All'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, al fine di completare la ristrutturazione di dette aziende, il primo comma continua ad applicarsi sino alla fine del periodo 1997/1998.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 108 del 16. 4. 1994, pag. 9.(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.(3) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/94 della Commissione (GU n. L 80 del 24. 3. 1994, pag. 16).(1) Di cui 6 244 566 t per consegne ad acquirenti stabiliti nel territorio dei nuovi Laender e 8 801 t per vendite dirette nei nuovi Laender.

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